Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buonasera.
Per questo tipo di quesiti, a distanza, non è possibile dare una risposta che abbia un minimo di affidabilità.
Solo un ortopedico che conosce il suo caso può darle un consiglio adeguato
Buonasera.
Andiamo con ordine.
1. naturalmente alla fine le infermita’ residue, i cosiddetti postumi, verranno valutate dall’INAIL come danno biologico secondo le tabelle del DM 38/2000,
2. sara’ una percentuale di danno biologico
3. dopo la chiusura e dopo la valutazione potra’ chiedere esenzione ticket per la patologia INAIL in diagnosi,
4. se esiste un’assicurazione coinvolta nella sua vicenda, provvedera’ a fare una valutazione usando una tabella che puo’ essere simile a quella dell’INAIL se si tratta di responsabilita’ civile, oppure diversa, la cosiddetta tabella ANIA, se siamo in ambito di assicurazione privata.
Saluti
Buonasera.
In ambito INAIL vengono indennizzate solo le conseguenze “dirette” dell’infortunio.
Nel suo caso le degenerazioni artrosiche di ginocchia e colonna possono al massimo essere considerate conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Sulla percentuale non posso essere affidabile in quanto buona parte del danno biologico riconoscibile [ dovuto alla eventuale limitazione dei movimenti della caviglia, certamente a distanza non valutabile.
Saluti
Buonasera dottor Nicolosi,ho avuto un infortunio sul lavoro anno 2010 con frattura scomposta esposta di tibia e perone ,frattura scafoide della gamba, perdita di circa 3 cm di lunghezza della gamba, cicatrice di circa 20 centimatri,dopo un anno ho ricominciato a lavorare ,l’inail per tale infortunio mi ha riconosciuto un danno del 12%,facendo ricorso mi hanno dato il 16% di invalidita,vorrei sapere se il calcolo e’ giusto.Ora dopo un anno ho dei problemi alla schiena e ai ginocchi,vorrei fare ricorso per aggravamento ma non so se inail considera che il problema alla schiena e ai ginocchi e dovuto che non cammino bene causa dela differenza della misura delle gambe.Grazie
La rottura del tendine di Achille non è presente nella tabella valutativa INAIL.
Quindi si procederà a valutazione della riduzione del movimento della caviglia aggingendo, almeno di solito, qualcosa con criterio analogico per il danno biologico puro da lesione del tendine.
Tutte cose queste da valutare alla “guarigione” e comunque con visita diretta.
Impossibile dare un parere a distanza.
Saluti
Buonasera.
Impossibile rispondere.
Si deve valutare l’aspetto della cicatrice e la limitazione del movimento del pollice dopo la guarigione, cose che a distanza non possono essere fatte.
Saluti
Buonasera.
Le tabelle del danno biologico, per percentuali inferiori al 9% sono QUESTE.
Non sono di semplice applicazione, anzi certe differenze valutative dipendono da questo.
In effetti in problema esposto dal collega, circa la difficoltà di farsi riconoscere dai consulenti delle compagnie assicurative le protrusioni discali, è reale, ma comunque a chiedere non si sbaglia, a mio parere. Poi eventualmente si decide se insistere, andando in giudizio, oppure cercare un accordo.
Forse più che ad ortopedici avrebbe dovuto rivolgersi ad un medico specialista in medicina legale.
In fase successiva non si può integrare, si deve contestare la valutazione producendo una perizia e chiedendo di essere visitati da altro medico della compagnia assicurativa, compito questo dell’avvocato.
Un’altra idea potrebbe essere quella di chiedere ad un medico legale di assisterla durante la visita, … ma c’è un costo.
Saluti
Saluti
Innanzitutto grazie per la risposta Dottore. Per quanto riguarda il risarcimento danni da parte del Comune, che è l’ente proprietario della strada, avevo già incaricato un legale tramite il quale mi è stato periziato il ciclomotore in data 15 luglio (a tutt’oggi non ho percepito un euro nonostante il danno fosse quantificato in €800 ed il perito lo abbia ridotto a 300 per anti-economicità della riparazione, a detta sua) e la settimana prossima dovrò sottopormi a visita medico legale presso medico indicatomi dall’assicurazione. Le mie perplessità nascono dal fatto che avendo chiesto 3 pareri a noti ortopedici della zona le risposte sono state parecchio discordanti tra loro, ed in particolare:
– uno afferma che potrei arrivare ad una invalidità compresa tra il 32 ed il 38% a seconda dell’interpretazione delle tabelle;
– un’altro mi dice che che l’invalidità si aggira attorno al 30%;
– ma cosa ben più grave e che l’ultimo, al quale mi sono rivolto per la stesura della relazione finale e che mi ha seguito durante il periodo di malattia (ovvero il mio medico di famiglia, medico del lavoro e delle assicurazioni nonchè marito del mio avvocato) mi attribuisce 15 punti + 40 gg di i.t al 100%, 40 gg i.t. al 50% e 40 gg. di i.t. al 25%.
Non so a chi dare retta. Tutti mi rispondono che le tabelle dicono questo, ma il terzo si giustifica dicendomi che è difficile dimostrare che i problemi alla colonna cervicale sono stati provocati dal trauma, che per i danni facciali non residuano grosse problematiche e che in ogni caso conoscendo le assicurazioni che tendono al ribasso mi riconosceranno al massimo 15 punti, se non meno.
Siccome anche lei, pur sulla sola base di ciò che le ho riportato, mi riferisce che l’invalidità è ben oltre il 30%, sto valutando l’eventuale giudizio di una quarta persona, magari un luminare della zona. Cosa mi consiglia di fare? Posso nel caso andare alla visita medico legale dell’assicurazione senza la relazione medica di parte di cui attualmente sono in possesso (quella in cui mi viene attribuito il 15%) ed integrare eventualmente solo dopo con quella di questo quarto Dottore se si dovesse avvicinare ad oltre il 30% come gli altri? La differenza mi sembra troppo spropositata, non parliamo di 2-5 punti che potrei capire!!! Pretendo un giudizio equo, senza falsità e dettato dai parametri di riferimento sanciti dalla legge, che tre persone su quattro (compreso Lei) bene o male avvalorano.
Grazie in anticipo per la sua risposta.
Saluti.
Salvatore.
P.s. Potrebbe darmi un riferimento per visionare le tabelle a cui fare riferimento, a titolo del tutto indicativo, per farmi una mia idea nonostante non abbia le cognizioni mediche del caso?
Buonasera.
Da ciò che mi dice, si è trattato di infortunio sul lavoro “in itinere” e quindi fin dall’inizio occorreva presentare la denuncia di infortunio sul lavoro.
Se non lo ha fatto all’epoca, commettendo un errore piuttosto grosso, è ancora in tempo; il termine di decadenza è infatti di 3 anni dall’evento. Ma se non lo ha fatto e comunque considerando per certo il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL, ha però perduto la possibilità di riconoscimento dell’Indennità per Inabilità Temporanea per tutto il tempo della malattia.
Sulla valutazione, in assenza di visita diretta non posso esprimermi in modo preciso, ma sicuramente sopra il 30%, e anche di parecchio.
Tra le altre cose lei mi dice che è caduto per una “voragine” nell’asfalto. Ma non ha pensato a procedere a richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’amministrazione proprietaria di quel tratto di strada? Anche questo, se ne ricorrono i presupposti, ovviamente da valutare assieme ad un avvocato, direi che è un percorso da iniziare.
Saluti.
Buongiorno Dottore.
In data 30-12-2015 mentre mi recavo a lavoro, sono caduto rovinosamente dal motorino a causa di una voraggine presente nella strada. Dagli accertamenti immediati del pronto soccorso e da altri successivi mi sono state riscontrate le seguenti lesioni:
– frattura scomposta e plurilineare zigomatico sinistro;
– frattura muro ant. e post. seno mascellare omolaterale con conseguente omoseno;
– frattura scomposta della parete laterale dell’orbita sinistra;
– frattura dell’arco anteriore della IX costa;
– protrusione a larga base intra foraminale sx in c3-c4 con riduzione forame di coniugazione;
– protrusione circonferenziale del disco c5-c6 con maggiore sviluppo destro; ne consegue stenosi del neuroforame relativo con compressione della radice spinale e riduzione ampiezza controlaterale;
– ipertrofia legamenti gialli a livello di c6/c7 con impronta sul sacco durale posteriormente;
– linfonodi para-aortici a destra, sub centimetrici, a limiti netti, di verosimile natura reattiva.
Attualmente lamento:
– forti dolori a spalle, braccia colonna cervicale e dorsale, scapola sx;
– dolore sotto ascella sinistra ed alla gabbia toracica adiacente;
– mal di testa fisso e talvolta dolore agli occhi;
– vertiggini, copogiro, spossatezza alle gambe;
– limitazione apertura della bocca (circa 2 cm. tra incisivi superiori ed inferiori);
– n°5 cicatrici sul volto (1 sulla fronte, 1 sul naso, due sul sopracciglio sx ed una dovuta all’incisione dell’operazione nell’arcata sopraciliare sx. per apposizione filo metallico).
– insensibilità assoluta gengiva e labbro superiore sinistro (come se avessi anestesia perenne);
– se guardo all’insù e lateralmente vedo doppio.
Premetto che mi sono dovuto sottoporre ad intervento chirurgico maxillo facciale per riduzione fratture alla zigomo nel quale mi è stata messa placca in titanio e viti su zigomo sinistro e filo metallico su orbita sinistra.
In un attimo la mia vita è cambiata. Ho dovuto chiudere l’attività, non posso piu’ fare sport ed ho perso la fiducia di poter tornare alla normale attività lavorativa.
Potrebbe gentilmente dirmi se posso inoltrare domanda di invalidità all’INAIL ed aventualmente in via approssimativa quanti punti di invalidità mi attribuirebbe Lei?
Grazie della Sua disponibilità.
Cordiali saluti.
Salvatore