Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buongiorno.
I postumi per infortuni avvenuti dopo il 27 luglio 2000 sono cumulabili, ma per la precisione, in occasione di nuovo infortunio, si tende comunque a rivalutare anche i postumi del precedente. Nel suo caso, essendo coinvolto lo stesso segmento di arto, la valutazione presumibilmente verrà fatta in maniera globale, tenendo ovviamente conto delle indicazioni tabellari. Ovviamente a distanza però non sono in grado di fare una previsione sulla percentuale riconoscibile.
Saluti
Buonasera sono Francesco,
volevo gentilmente sapere se i postumi INAIL sono cumulabili, in pratica ho avuto un infortunio sul lavoro il 17/06/2003( Tumenfazione dei tessuti molli del piede sx),e mi sono stati assegnati il 3% di invalidità, facendo ricorso e poi causa sono arrivato al 5%. Il 6 ottobbre del 2016 ho avuto un’altro infortunio sullo stesso piede, frattura del quinto metatarso, guardando su internet ho visto che i postumi possono arrivare al 4 % massimo. Vorrei sapere se sono cumulabili i postumi e se l’INAIL mi eroga qualche somma oltre al 60% dello stipendio
Distinti saluti Francesco
Salve, ho avuto un infortunio sul lavoro mi sono tagliata il tendine flessione Police sx devo essere operata….quanti punti inail mi spettano grazie
Buonasera Dottore
ho subito un infortunio cadendo dalle scale riportando la rottura totale del tendine di achille.
Non mi hanno operato e sono ancora in malattia INAIL. Prima ingessato ora con il tutore.
Vorrei chiederLe, secondo la sua esperienza, la eventuale percentuale di invalidità che l’INAIL mi riconoscerà.
Il referto della RSM certifica una rottura totale del tendine di achille, che non è stato operato perché diagnosticato in ritardo e quindi, il CTO ha optato per la terapia conservativa.
Grazie
Salve dottore
A quasi due anni dall’infortunio, non mi sono ancora ripreso dallo stress postraumatico.
Probabilmente l’I.N.A.I.L. mi chiuderà la pratica con i postumi del danno fisico, ma sono tuttora in cura e accertamenti del il suddetto danno.
Il danno mi è stato causato dalla botta ricevuta alla testa, con il consequente squarcio(oltre 40 punti di sutura), taglio al padiglione (ricucito quasi completamente), danni agli otoliti, etc..
Per fortuna non ho avuto lesioni visivi al cranio(solo il taglio del cuoio capelluto), ma la botta è stata tremenda e il trauma sembra essere di tipo postraumatico cronico,infatti a due anni non mi sono affatto ripreso dall’insonnia,sbalzi di umore, mal di testa perenni(24h al giorno)…
La mia richiesta è:il danno è riconosciuto come infortunio? Comporta del punteggio ai fini di invalidità?
Posso chiedere, dopo la chiusura di continuare la cura contro tutti i sintomi del trauma? E a chi?.
A livello assicurativi ha un punteggio di danno?
Spero di essere stato chiaro nella richiesta, e un ringraziamento per la Vostra rubrica.
Buonasera.
Per gli arti inferiori destro o sinistro non importa.
Ma attualmente è impossibile capire come evolverà la frattura, speriamo bene, ma se, ad esempio, si dovesse fare un intervento chirurgico, si dovrebbero valutare anche cicatrice ed eventuali mezzi di sintesi.
Troppo presto.
Ma comunque questi sono casi per cui solo con visita diretta si riesce a fare una valutazione attendibile; a distanza è impossibile.
Saluti
Buona sera, sono stata operata nel 2009 per una frattura al collo femore con inserimento di tre viti. Ho 14 punti di invalidità riconosciuti da INAIL. Adesso sono in lista di attesa per la protesi all’anca. Vorrei sapere quanti punti di invalidità avrei dopo l’operazione se tutto andrà bene? Grazie. Distinti saluti.
Buonasera.
Sul quanto potrebbe esserle riconosciuto come indennizzo non sono affatto in grado di risponderle; non è affatto semplice come sembra pensare.
Oltretutto lei non può chiedere l’indennizzo “o” il danno biologico.
Si deve fare una istanza di ricooscimento di malattia professionale e, se dovesse essere accolta, allora l’INAIL valuterà il danno in percentuale secondo il DM 38/2000. Indennizzo o danno biologico dipende poi dalla percentuale riconosciuta, a cui comunque si può ricorrere se si ritiene che la valutazione INAIL sia stata non soddisfacente.
Saluti
Buon giorno dottore. Sono un OSS, e lavoro da 16 anni per una Cooperativa. Il mio lavoro per 14 anni lo svolto a domicilio, e non c’erano i vari ausili per gli utenti allettati e da alzare e spostare in carrozzina. Da 2 anni e mezzo, lavoro su due strutture per auto sufficienti (R.A). Che ormai con l’età non lo sono più. L’unica cosa che fanno e camminare e mangiare. Poi in ogni struttura c’è ne sono 4 da alzare e gestirli in tutto. Nei vari anni oltre agli sforzi per spostare gli utenti mi sono rovinata la colonna vertebrale. Ho avuto 4 infortuni, 3 sul lavoro e uno mentre rientravo dal lavoro in macchina. Avendo colpi e contusioni alla schiena, alla cervicale, e alle spalle dx e sx. L’ultimo avuto, e una contusione alla lombare, avuta sul lavoro mentre svolgevo l’igiene intima ad un utente in piedi, che si è lasciato andare all’indietro. Sono ancora in infortunio. Sto facendo visite e fisioterapia. Ormai la mia schiena è compromessa, con una scoliosi, con delle vertebre consumate, L2 L3, una lordosi, dell’artrosi, delle masse di grasso fra i dischi ec… poi il 19 avrò RMN alla lombare e spalla dx. Vedremo cosa ne uscirà fuori. Posso fare domanda di indennizzo all’ inail? O chiedere il danno biologico? Cosa mi viene riconosciuto con quello che ho?
Attendo in una sua risposta.
Cordiali saluti.
Buongiorno dottore mi sono fratturato secondo terzo e quarto metatarso piu lussazione del quinto e contusione del primo il 17 settembre 2016….mi hanno applicato una doccia gessata anche se per una guarigione ottimale mi avevano proposto un intervento chirurgico da me rifiutato,dato che m avevano comunque garantito un normale ritorno all uso del piede,ieri ho tolto il gesso e dai raggi si evince che due metatarsi si sono allineati,mentre secondo e’ancora fratturato in modo scomposto(scompostina ha detto l ortopedico),cosi mi hanno dato fatto tornare a casa senza gesso,invitandomi a tornare il3 novembre con nuovi raggi per vedere se la frattura del secondo metatarso si aggiusta da solo se no dovrei intervenire chirurgicamente,l 8 novembre poi ho la visita col fisiatra dell inail….il piede e’sempre gonfio e ad ora non lo posso caricare e ho difficolta a muovere le dita…secondo lei con queste premesse raggiungero’il 6% fatidico..ps a seguito dell uso delle stampelle mi e’subentrato anche un acuto dolore alla spalla sinistra…. piede fratturato e’quello destro….attendendo un suo riscontro e consiglio la ringrazio anticipatamente