Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buona sera dottore..
La ringrazio del tempo che mi ha dedicato.
Gentilmente le chiedo se può consigliarmi nel fare o non fare l’intervento a LCA e tendine alare interno. Le chiedo questo perché ho fatto più visite e mi sconsigliano l’intervento. Ma onestamente il ginocchio non mi fa malissimo se non lo sforzo.. ma comunque non lo sento stabile e non mi da sicurezza. Con il passare degli anni crede che mi porti gravi conseguenze se non lo operò? E se lo operò le conseguenze sono le stesse ?
La ringrazio anticipatamente della sua gentilezza
Luigi
Buongiorno.
Il risarcimento dipende dai “postumi”, cioè da ciò che resterà alla “guarigione”.
Quindi attualmente è impossibile, ma a distanza sarebbe comunque impossibile perchè una grossa parte del danno potrebbe essere data dalla rigidità della caviglia, la cui entità a distanza non è valutabile.
Saluti
Buongiorno.
Da quello che mi risulta è più facile sbagliare non vedendo qualcosa che c’é piuttosto che vedere una cosa che invece non c’é.
E’ più probabile l’errore del secondo.
Ma bisognerebbe anche capire se il problema sta in uno scambio di nominativi e magari il secondo esame non è il suo.
Quindi la strada giusta potrebbe essere visionare (far visionare) entrambi gli esami, naturalmente intendo dire i dischetti con le immagini, per compararli ed eventualmente fare nuovamente l’esame in una struttura differente.
Se poi dovesse farsi operare, con la descrizione dell’intervento, in cui il chirurgo di solito descrive anche ciò che rileva durante l’intervento, si toglierebbero tutti i dubbi.
Circa la percentuale non posso essere preciso perchè una grossa parte della valutazione dipende anche dalla motilità del ginocchio che naturalmente non può essere valutata a distanza
Buongiorno Dottore volevo sapere un suo parere,mio marito di età 34 anni ha inizio agosto ha subito un infortunio sul lavoro: distorsione caviglia destra. Abbiamo effettuato una RMN : il legamento peroneo astragalico anteriore è inspessito ma ben riconoscibile nel suo decorso. Il tendine d’Achille ha normale morfologia ed intensità di segnale in presenza di minima borsite pre-Achillea. Falda liquida avvolge i tendini peronieri nonchè i tendini dei muscoli flessori lungo dell’alluce,flessore lungo delle dita e tibiale posteriore Per tenosinovite.
Si documenta modesta quota di versamento nelle articolazioni tibio-astragalica e sotto-astragalica in assenza di alterazioni di segnale del tessuto osseo compreso nell’area esplorata.
Ora il medico dell’INAIL subito gli ha confermato l’infortunio fino al 29 settembre ed ora lo ha prolungato fino al 13 ottobre in quanto in questo periodo dovrà svolgere sedute di ultrasuoni, Marconi/radar, diadinamiche. Poi rivaluterà la situazione perché dice che la caviglia è molto mobile ed è storto il piede e rischia di rimanere così,in più spesso resta bloccato dal ginocchio in giù. Vorrei sapere secondo lei se ha diritto a un risarcimento equale punteggio potrebbero dargli. Grazie molte per la sua pazienza.
Buona sera dottore.
Ad agosto ho avuto un incidente mentre rincasavo dopo il lavoro e sono tuttora sotto infortunio. Il danno che ho avuto e la rottura del LCP, la lesione parziale del LCA, e la lesione parziale del tendine alare interno del ginocchio dx.
Questo mi è stato riscontrato dopo RM.
L’INVIO a distanza di un mese e mezzo mi a fatto ripetere la RM ad un centro di loro conoscenza e la risposta mi è stata consegnata sigillata da consegnare al medico INAIL. Fin qui credo sia tutto nella norma.. il bello è stato che nel referto c’era scritto che i miei legamenti sono tutti uniformi e normali. E che si nota una leggera lesione al tendine rotolo.
Il medico del INAIL e rimasto senza parole anche perché il mio ginocchio non è stabile, si muove avanti e in dietro in modo del tutto fuori della norma, le chiedo gentilmente se mi può consigliare cosa fare, non vorrei che mi chiudono la pratica come una semplice distorsione.
Anche perché a tutt’oggi faccio fatica a scendere le scale e se sto troppe ore in piedi mi brucia da morire. Mi aiuto con un tutore. Ma lo dovrò portare a vita?
Un danno del genere di quanti punti di invalidita’ può essere valutato?
La ringrazio anticipatamente della sua gentilezza e disponobilita’.
Luigi
Buonasera.
La tabella di riferimento per la valutazione del danno biologico valorizza soprattutto, in questi casi, la riduzione dei movimenti del polso alla guarigione.
Evidentemente secondo il medico dell’INAIL il movimento del polso è tornato alla normalità ed è sostanzialmente uguale a quello dell’altro braccio.
Non sono in grado, a distanza, di capire se la valutazione dell’INAIL è corretta o errata; solo con visita diretta è possibile dare un parere e per questo può rivolgersi ad un patronato ben organizzato che può mettere a disposizione, gratuitamente, un medico specialista o esperto in medicina legale.
Saluti
Salve dottore mio papà ha avuto un infortunio sul lavoro con diagnosi ospedaliera “trauma distorsivo al polso e all’avambraccio sx”. L’Inail non gli ha riconosciuto alcuna menomazione dell’integrità psico-fisica, è corretto? In sede di pratica con l’assicurazione privata dell’istituto scolastico dove lavora gli sono stati riconosciuti 3 punti di invalidità, secondo lei conviene fare ricorso per il mancato riconoscimento dell’Inail?
Grazie pe rla sua risposta,
Buonasera.
Sulla percentuale riconoscibile alla “guarigione con postumi” non posso esprimermi in quanto il suo è il tipico caso che in assenza di visita diretta non è valutabile.
Posso però dirle che, a mio parere, il distacco del capo lungo del bicipite non può essere considerato una “conseguenza diretta” dell’infortunio, essendo avvenuto in un tempo successivo a seguito di trauma accidentale che nulla ha a che fare con l’evento infortunistico.
Saluti
Buonasera.
Sicuramente il danno verrà riconosciuto, ma la percentuale finale dipenderà dal “visus corretto” e dall’eventuale deficit del campo visivo che attualmente non sono quantificabili.
Saluti
Buongiorno a metà Settembre ho subito un infortunio sul posto di lavoro. Lavoro sui treni. Una porta interna non è arrivata a fine corsa e si è bloccata improvvisamente. Ho urtato tutta la parte sx del viso: palpebra occhio e guancia. Sono andata in ospedale in ambulanza e li hanno fatto 2 TAc. Pensavo che la sfocatura all’occhio fosse dovuta al trauma in realtà, una volta assorbito l’ematoma, la sfocatura permaneva. Andavo a visita presso oculista convenzionato e diagnosticava il distacco posteriore di vitreo con numerosi corpi mobili endovitrali post trauma contusivo. La stessa diagnosi è stata confermata dall’oculista inail. Ad oggi la pratica non è chiusa perchè attendo altra visita inail. Ho effettuato ulteriore controllo presso un centro privato per capire il da farsi. Il medico ha detto di prestare particolare attenzione perchè questa “gelatina” che si è distaccata sta “tirando” la retina. Mi hanno detto che questi corpi mobili non spariranno e perciò la mia vista nell’occhio sx rimarrà sfocata. Il tutto provoca capogiri e mal d testa continui. Il danno è dunque permanente. Come pensa possa concludersi questa vicenda? Riconosceranno il danno biologico? E la percentuale? La ringrazio