Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Salve ho subito un infortunio sul lavoro con una lussazione MF I° dito mano sx e contusione ad anca con protesi, ancora a distanza di qua90 giorni ci sono postumi della caduta con dolore e zoppia arto sx e il rimedio per la lussazione secondo gli specialisti sarebbe un artodesi dal momento che il dito continua a lussarsi, inoltre dopo dopo dodici giorni dell’infortunio mentre mi recavo in ospedale sono inciampato e mi sono provocato un’lteriore danno , distacco del capo lungo del bicipite dx, gradirei avere info in merito sulla valutazione e il punteggio che mi si dovrà attribuire e se il danno al braccio rientra come concausa. Grazie
Buonasera.
Se lei ha avuto quell’incidente nel 1997 vuol dire che sono passati 19 anni.
Dopo 10 anni dalla guarigione clinica, cioè dal momento in cui viene chiuso l’infortunio, tutto si “cristallizza”, cioè la valutazione non può essere modificata.
Anche se consideriamo un lungo periodo di malattia per un caso grave come il suo, diciamo 2 anni, sarebbero comunque trascorsi 15 anni e quindi la valutazione INAIL non può essere modificata.
Se non ha sbagliato data, non si può più fare nulla.
Saluti
buona sera, nel 1997 ho perso in un incidente sul lavoro il palmo della mano sinistra, dopo 2 interventi che punteggio dovrei avere dall’INAIL dal momento che non mi hanno riconosciuta un’invalidità e tanto meno sono stato risarcito? Cordiali saluti
Buonasera.
Le discopatie lombari e le loro conseguenze vengono riconosciute dall’INAIL come “malattia professionale” se si può dimostrare che per un lungo periodo il rachide è stato esposto ad un notevole sovraccarico funzionale.
In particolare si parla di “movimentazione manuale dei carichi”.
Quindi teoricamente potrebbe essere accolta, ma si deve dimostrare il sovraccarico e ciò in particolare viene fatto chiedendo anche informazioni all’azienda.
Quella di “Addetto alle vendite” è una mansione molto generica; sta a lei dimostrare il sovraccarico e soprattutto si spera che l’azienda sia corretta nella descrizione delle mansioni a cui è stato addetto.
Circa il tempo intercorso, nessun problema; per questa patologia c’è un anno di tempo dalla cessazione dell’esposizione al rischio per denunciare la malattia.
In assenza comunque di collaborazione dell’azienda prevedo delle difficoltà.
Saluti
Buongiorno,
mi chiamo Thomas, ho 26 anni, e la RM lombosacrale a cui mi son sottoposto 20gg fa circa ha evidenziato:
.L5S1 discopatia degenerativa con ernia sottoligamentosa mediana determinante impronta su sacco durale;
.L4L5 ernia sottoligamentosa mediana paramediana sinistra in discopatia determinante impronta su sacco durale.
Essendo uno studente laureando la mia carriera professionale si limita a 12 mesi (6 nel 2014, altri 6 nel 2015) come addetto vendita presso una nota catena di negozi di bricolage, durante i quali ho dovuto movimentare regolarmente pesi di 25/30kg, fino a spostare fontane in calcestruzzo che quasi eguagliavano il mio peso (70kg). Il contratto mi è scaduto ad ottobre ma la risonanza l’ho fatta solo recentemente, dato che prima i sintomi non erano tali da preccuparmi (a parte un paio di mal di schiena forti ma brevissimi) in periodo di lavoro. Ci sono secondo lei le condizioni per richiedere un indennizzo? Mi sono andato a compromettere l’integrità della mia schiena, a 26 anni, senza nemmeno avere rimediato un contratto di lavoro…
In attesa di risposta la ringrazio anticipatamente
Thomas
Buonasera.
Impossibile rispondere in quanto una buona parte della percentuale riconoscibile dipende dalla riduzione dei movimenti della caviglia dopo la guarigione.
Posso solo dirle che la percentuale riconoscibile è sicuramente maggiore del minimo indennizzabile, il 6%.
Saluti
Buongiorno, io ho subito un infortunio su lavoro il 31 gennaio e tutt’ora son sotto terapie. Ho subito fratture spongiose dell’stragalo e dello scafoide (piede destro) e in piu fratture diastasate al calcagno. Secondo lei che punteggio di invalidità potro ricevere e che risarcimento nel caso mi spetti? Grazie
Buonasera.
Può andare su questa pagina: http://www.avvocatoandreani.it/servizi/calcolo_risarcimento_inail_infortunio_lavoro.php
Se si tratta di una somma di 2 menomazioni differenti, ad esempio un problema ad un braccio e un’altro ad un occhio, si toglia qualcosa alla somma matematica, se invece si tratta di 2 infortuni che hanno agito su uno stesso organo, ad esempio una spalla o un occhio, si fa una valutazione globale come se fosse stato un unico evento (è più complicato, ma semplificando parecchio possiamo dire così).
Saluti
Salve dottore
Innanzi tutto voglio ringraziarla per il tempo che ci concede a tutti no.
Vorrei farle due domande:
esiste una tabella dove si può valutare a quanto ammonterebbe la rendita di invalidità?
Cioè dal(esempio) 16% al 21% = €250, dal 22% al….350€ etc etc.
Sempre nel caso mio,che mi trovo già 11% come malattie professionali, se dovessi superare il 16% a causa dell’infortunio (vedi sopra),
sarà sommato oppure terranno conto che il medesimo ha peggiorato il precedente?
Grazie
Buonasera.
Se per “40” intende 40 euro al giorno, le preciso che “l‘INAIL corrisponde al lavoratore un’indennità giornaliera, pari al 60% della retribuzione giornaliera media, calcolata sui 15 giorni precedenti l’infortunio, per i primo 90 giorni, a partire dal 4° giorno successivo all’infortunio, e del 75% a partire dal 91° giorno, e ciò anche nei giorni festivi e fino alla guarigione clinica definitiva; al fine di tutelare economicamente il lavoratore infortunato, in parecchi contratti di lavoro è previsto che il datore di lavoro integri questa quota fino al raggiungimento del 100% della retribuzione;” ( http://www.medisoc.it/inail-indennita-temporanea/ )
Circa il danno biologico finale, la tabella prevede che venga riconosciuto fino ad 1 punto percentuale per ogni costa fratturata.
Nel suo caso quindi dovrebbe essere riconosciuto un danno biologico finale del 3-4%, inferiore al minimo indennizzabile che è il 6%