Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buonasera.
Io a volte aiuto a capire, ma non raramente è difficile far capire quello che può accadere in sede di collegiale.
La trasformazione di una menomazione in un numero percentuale, nonostante le tabelle, è spessissimo opinabile.
Se di tre medici uno afferma che una “certa funzione” dell’organismo è ridotta di metà, un altro di un poco meno della metà e l’ultimo di un poco più della metà … probablmente hanno ragiore tutti e tre. Intendo dire che in medicina non esiste e non può esistere una precisione assoluta in questo ambito. Oltretutto in sede di ricorso il medico che assiste il lavoratore nella maggior parte dei casi chiede di più di quanto pensa sia corretto.
Quindi se la metà di 22 è 11, anche 10 può andar bene. Come le avevo accennato prima, lei comunque entro 10 anni ha la facoltà di richiedere una revisione per aggravamento.
gli infortunati INAIL hanno diritto ad esenzione dal ticket sanitario per tutte le prestazioni che riguardano la menomazione riconosciuta. Nel suo caso, ad esempio, l’elettromiografia sarebbe esente da ticket.
Saluti
buongiorno dottore a me tutto questo non mi convince se il medico legale sa,la lesione totale del nervo e di 22 punti,se e circa la meta sono 11,ne aveva chiesto 14 perchè ha accettato i 10 punti,sia l’inail che il medico a me midovevano avvisare di tutto questo,il medico nemmeno mi ha fatto la visita mi ha chiesto la cartella tramite patronato cosi ti faccio sapere che gente abbiamo noi ha (brindisi)mi anno dato l’essensione ha vita cosa significa.tutto questo cosa posso fare denunciarli grazie a lei che aiuti la gente perchè questi se ne fregano grazie ancora di cuore
Salve,ho avuto un infortunio sul lavoro che mi ha comportato la frattura chiusa di 4 costole. È giusto se dico che verrò indennizzato, “solo”, con circa 40 al giorno per tutto il periodo di inabilità totale? GRAZIE!
Buonasera.
Direi che presentare un ricorso probabilmente non è tempo perduto inutilmente.
Può avvalersi della consulenza gratuita di un patronato che dovrebbe mettere a sua disposizione, gratuitamente, il proprio medico legale.
Saluti
Buonasera.
Se la percentuale è passata da 8% a 10% significa che in sede di collegiale il suo medico ha accettato questa valutazione, quindi nell’immediato non può fare nulla. In futuro, durante i 10 anni dalla cessazione della malattia, potrebbe presentare una richiesta di rivalutazione per peggioramento della sua condizione (in termini tecnici: revisione passiva).
Saluti
Il suo è un caso che, in assenza di visita diretta, non può essere valutato.
Saluti
Buonasera.
Lei ha postato la stessa domanda in 2 diverse pagine.
Troverà la risposta nell’altra: http://www.medisoc.it/inail/inail-il-ricorso-mp/
Salve Dottore. Le spiego al volo la mia situazione: sono un addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita presso una grande catena di elettronica di consumo da 9 anni (sul CCNL COMMERCIO TERZIARIO, tale mansione è inquadrata come magazziniere,cassiere,carico e scarico merci pesanti,movimentazioni carichi ecc.ecc.). A febbraio scorso ho denunciato all’INAIL la malattia professionale essendo affetto da ernia discale espulsa L5-S1 e varie protrusioni. Me l’hanno bocciata la prima volta con il seguente provvedimento: il rischio lavorativo a cui sono stato esposto, non è idoneo a provocare la malattia denunciata. Dopodichè ho fatto opposizione come mi aveva detto lei tramite il medico legale del patronato con tanto di certificato che attestava anche la percentuale di danno richiesta: hanno bocciato anche l’opposizione.
Ora mi chiedo come mai? non mi spetta di diritto? ho tutte le carte giuste per ottenere l’indennizzo così mi è stato detto dal medico legale, ernia espulsa (malattia tabellata), la mansione lavorativa, 8 anni di anzianita’ presso questa azienda…non capisco! ora cosa mi consiglia di fare? L’ultima strada da percorrere è il ricorso giudiziale tramite un avvocato….lei me lo consiglia in base alla mia situazione oppure pensa che non riuscirei ad ottenere nulla lo stesso e butterei solo soldi tra avvocati e visite medico legali?
grazie mille scusi dottore sono molto amareggiato
Buuonasera.
In questo momento, in assenza di guarigione e comunque di visita diratta per valutare i deficit funzionali residui è impossibile fare una valutazione.
Salve cm analisi mi hanno detto che ho perso il 20% in entrambi i bracci su suppliazione del braccio ,cioè nn lo giro del tutto,e la mandibola nn si chiude bene .quanta percentuale mi daranno ?grazie mille in anticipo