Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
buonasera dottore e scusami ancora finalmente ho ricevuto i risultati del ricorso dall’8% al 10% di cui parlava della lesione del nervo peroneo ecc.ha me mi sembrano pochi perchè il medico del patronato ne aveva chiesto il 14%lei che cosa mi consiglia e ancora grazie mille
buonasera dottore e scusami ancora finalmente ho ricevuto i risultati del ricorso dall’8% al 10%
Buongiorno.
L’8 maggio mentre lavoravo caricando i banchi del supermercato ho avuto una lussazione della spalla destra. Recatami al pronto soccorso il medico ha redatto un certificato d’infortunio sul lavoro che, durante la visita INAIL, è stato rigettato definendolo comune malattia perché soffro d’instabilità della spalla.
Dopo accertamenti radiologici ho dovuto operare perché presento, fra altre, una lesione di Bankart, lesione che lo stesso ortopedico che ha fatto l’intervento, attribuisce un’origine traumatica e non degenerativa. Ha ragione l’INAIL, o c’è la possibilità di vincere un ricorso?
Grazie mille per l’eventuale risposta,
Ma a suo parere ho gia superato il 6℅
Ma più o meno dal danno ricevuto dell’infortunio si può avere una percentuale ,anche nn avendo fatto la visita. Dalle tabelle che nn capisco bene ?
Buonasera.
Una buona parte della percentuale prevedibile proviene dalla possibile riduzione dei movimenti del polso e quindi anche dall’entità della riduzione stessa.
Attualmente non è possibile indicare una valutazione, neppure approssimativa, ma comunque si tratta di uno di quei casi in cui è indispensabile una visita diretta.
Saluti
Salve ho avuuto un infortunio a lavoro e mi hanno diagnosticato frattura al polso sx cn sintesi di placca e app gessato bm cn frattura capitello radiale e al polso dx sintesi cn fili e app gessato bm cn frattura capitello radiale Cn frattura candilo mandibolare a sx cn tre mesi di terapie ai polsi dopo operazione ,volevo sapere più o meno i punteggi
Buonasera.
Alla guarigione verrano valutati i “postumi”, cioè le limitazioni funzionali e i danni anatomici, in percentuale, avendo come riferimento la tabella del DM 38/2000.
Quindi, da quello che mi riferisce, sicuramente alla fine verrà fatta una valutazione e, se supererà il 6%, avrà diritto ad un indennizzo.
Saluti
Buonasera,
Vorrei chiedere una cosa ho subito in infortunio sul lavoro tre mesi fa.
Lussazione con frattura della spalla sinistra con stupor . Ancora sono i n infortunio perché ho subito anche un trauma sui nervi del gomito per cui non riesco ancora a muovere bene le ditta della mano sinistra con formicolio e perdita della forza. Vorrei precisare che sono mancino e che mi hanno detto alla visita di controllo che ci vogliono ancora 6 7 mesi di tempo.
Vorrei chiedervi se avrò diritto a punti o risarcimento per questo.
Grazie
Buonasera.
Sull’opportunità di un ulteriore intervento chirurgico il solo a poter dare una risposta è il chirurgo ortopedico che la segue; questo tipo di valutazione è molto specialistico e viene fatto anche considerando l’entità del recupero funzionale possibile.
Circa la valutazione INAIL della RMN, c’è molto da dire.
La cosa fondamentale che le lesioni delle strutture legamentose della spalla, indipendentemente dal deficit funzionale, sono valutabili solo fino al 4%; senonchè il danno funzionale può essere predominante e quindi il danno biologico puro provocato dalla lesione della capsula dei rotatori perde di significato.
Intendo dire che l’esame di cui le mi ha inviato il referto non può essere la base di partenza per una valutazione.
Per casi compositi come il suo non si può chiedere di valutare solo una parte del danno; o si valuta tutto o niente, soprattutto occorre valutare tutte le limitazioni funzionali, cioè le riduzioni dei movimenti delle articolazioni ad esempio
Quindi occorre essere sicuri che GLOBALMENTE il danno biologico riconoscibile sia sicuramente superiore a quanto valutato in precedenza.
Può infatti accadere che nel tempo qualcuna delle menomazioni migliori e quindi alla fine l’INAL addirittura potrebbe ridurre la percentuale riconosciuta invece di aumentarla.
Quindi sempre attenzione a proporre richieste di aggravamento che non devono essere avventurose ma sempre devono essere fatte, a mio parere, chiedendo una consulenza ad un medico specialista o esperto in medicina legale.
Saluti