Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buonasera.
Impossibile rispondere a distanza in quanto una buona parte del danno è costituita dalla riduzione dei movimenti del polso che può essere valutata solo con visita diretta.
Posso solo dirle, in via assolutamente approssimativa, che credo che il minimo indennizzabile del 6% sia sicuramente superato.
Saluti
Buonasera.
La protesi di spalla non è prevista nella tabella delle menomazioni INAIL, ma ciò non significa che non possa essere valutata in termini di danno biologico.
Usando un criterio analogico direi, considerando quando indicato per le protesi di anca e di ginocchio, solo per la protesi il 4-5% a cui vannno aggiunte le percentuali previste per le cicatrici e per la riduzione dei movimenti dell’articolazione della spalla stessa.
Ma per la cicatrice chirurgica e per la riduzione dei movimenti della spalla non posso essere preciso, in quanto si tratta di valutazioni possibili solo effettuando visita medico legale diretta.
Indicativamente, il blocco della spalla sinistra (per coloro che non sono mancini) è in 20%, quindi movimenti ridotti di 1/2 è 10%, movimenti ridotti di 1/4 è 5%, e così via.
Saluti
Buongiorno,
a seguito di un incidente in itinere, ho subito una frattura scomposta pluriframmentata dell’omero sx, con docnseguenti due operazioni, la prima per inserire una placca, la seconda per rimuoverla e inserire una endoprotesi, in sostituzione alla testa omerale. Vorrei sapere quanti punti di invalidità sono previsti indicativamente?
grazie
Buongiorno dott.giorno 5.09.2015 ho avuto un incidente in itinere mentre stavo andando a lavoro. Trauma polso DX con frattura edifici distrae del radio. Ferita l’aceto confusa reg.orbita sn 3 punti nel sopracciglio e 4 punti gomito sn.Sono stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca e viti al radio destro che non li togliero’più (frattura plurimandataria articolare edifici distrae radio destro).a marzo 2016 ho avuto l’ultimo certificato dell’ospedale e dice : ESITI STABILIZZATI DI FRATTURA RADIO DISTRALE TRATTATA CON PLACCA VOLARE A DESTRA.ALLO STATO ATTUALE LE LESIONI POSSONO CONSIDERARE GUARITE MA CON POSTUMI,PRESUPPONGONO INFATTI OLGIE AL POLSO DESTRO CON NOTEVOLE LIMITAZIONE FUNZIONALE SIA DELLA FLESSO ESTENSIONE CHE DELLA PRONOSUPRINAZIONE CON RIDUZIONE DELLA FORZA E METENOPOTIE.Non so se è scritto giusto e che la scrittura dei medici non la capisco bene.Volevo sapere gentilmente Dott.Nicolosi quandi punti L’ INAIL POTREBBE RICONOSCERMI.Grazie tanto
Buonasera.
L’indennità temporanea è una prestazione e il danno biologico, quello che lei chiama punti di invalidità, è un’altra cosa.
L’indennità temporanea, cioè i giorni di malattia provocati dall’infortunio, è stata assegnata dall’INAIL dopo la denuncia; dopo un certo periodo l’INAIL dovrebbero aver dichiarato la guarigione e dopo, senza bisogno di nessuna domanda ulteriore, fa la sua valutazione per il danno biologico permanente.
Visto che lei ha fatto l’intervento chirurgico, c’è da capire se il periodo di malattia dopo l’intervento è stato accolto come di competenza INAIL oppure no.
Il consiglio rimane quello di far seguire la pratica da un buon patronato, anche perchè ormai le domande e i ricorsi all’INAIL devono essere fatti per via telematica e il fai-da-te in questo campo è rischioso per la difficoltà di reperire i codici giusti.
L’azienda ha fatto la denuncia e sono andato al INAIL. Mi hanno detto di fare un RMN ed e risultato che ho il LCA rotto. Sonno andato ho fatto il intervento adesso il 17.06.2016 , e sto facendo la fisioterapia che sarà un po lunga. Quando devo fare la domanda per ii punti di invalidità temporanea,se ho il diritto? E dove? Grazie.
Buonasera.
Non posso proprio risponderle in quanto dipende dall’organizzazione e dal carico di lavoro della sede INAIL che sta trattando il suo caso.
Saluti
Grazie mille per la risposta
buonasera dottore scusami ancora 3 mesi fa ho fatto ricorso ma ancora nessuna risposta quanto tempo ci vuole x avere una risposta? grazie mille
buonasera dottore scusami ancora 3 mesi fa ho fatto ricorso ma ancora nessuna risposta quanto tempo ci vuole per avere una risposta grazzie mille
Buongiorno.
L’azienda avrebbe dovuto fare la denuncia di infortunio già il giorno stesso o il giorno dopo del trauma; in questo caso in automatico l’INAIL alla guarigione valuta i postumi per il danno biologico. Ma poi si può presentare ricorso per un maggiore riconoscimento.
Se non lo ha già fatto quindi al più presto deve fare la denuncia di infortunio dopo il quale verrà convocato all’INAIL per gli accertamenti amministrativi e medici.
Tenga anche conto che se l’azienda per cui lavora non ha fatto la denuncia e si dimostra che ne era a conoscenza, all’ora l’azienda verrà multata.
IN ogni caso le consiglio di rivolgersi ad un patronato ben organizzato per vagliare attentamente il suo caso.
Saluti