Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
No, solo una perdita di tempo per eccesso di impegni di lavoro, perfino durante il fine settimana.
Buongiorno.
In realtà si tratta di un esame che dimostra esiti infiammatori di un pregresso trauma trattato con intervento chirurgico.
Da un punto di vista valutativo, i risultati della RMN presi a se stante non credo possano permettere di aggiungere nulla a quanto già valutato in precedenza, ma possono essere la dimostrazione della realtà di un possibile peggioramento funzionale, cioè di un ulteriore peggioramento della motilità della spalla rispetto a quanto valutato in precedenza.
Quindi potrebbe essere utile, ripeto e sono ancora più esplicito, come dimostrazione che lei non fa la “commedia” in sede di visita di accertamento per una richiesta di revisione passiva (domanda di aggravamento).
Circa la necessità di operare ulteriormente, non posso dare un parere a distanza, tenendo conto oltretutto che io non sono uno specialistain ortopedia.
Salve dottore
Per due volte le ho chiesto la sua opinione a riguardo della RMN.
Non trovo più la mia domanda: è stata cancellata?
Ho avuto un infortunio sul lavoro e facendo un RMN e uscito fori che ho il Legamento crociato anteriore rotto. Mi sono operato e adesso sono in recupero. Quando devo fare domanda per ii punti di invalidità? Devo avere una assicurazione per resarcire ii dani subiti? Sono un dipendente con contratto a tempo indeterminato da piu di 4 anni.
Salve dottore
Vorrei la sua opinione sul risultato della RMN INTRART. sotto esposto.
All’esame preliminare diretto non evidenti raccolte fluide interarticolari né distensioni delle borse mucose.
Ispessimento dei tessuti molli all’acromio-claveare con irregolarità di profilo degli elementi scheletrici affrontati.
Irregolare anche il profilo della testa omerale che è risalita con riduzione in ampiezza dell’interlinea acromio-omerale la quale attualmente mostra un calibro di circa 7mm.
Il tendine del muscolo sovra spinato si presenta assottigliato con sfumatura dei profili e disomogeneità di segnale al terzo medio-distale come per fenomeni distrattovi con continuità della struttura tendinea mantenuta.
Conservata la continuità dei tendini dei muscoli sotto spinato e sottoscapolare che appaiono ridotti di spessore in sede pre-inserzionale come per alterazioni degenerative.
Il tendine del capo lungo del muscolo bicipite, in sede nel corrispettivo solco omerale è avvolto da una falda fluida laminare che ne distende la guaina come per teno-sinovite: conservata l’inserzione glenoidea.
Dopo somministrazione del M.D.C. intra-articolare si ottiene una dilatazione della capsula sul versante antero-laterale in quanto la capsula stessa appare ispessita sul versante postero-mediale, idratata come per fenomeni flogistici di tipo adesivo.
Normalmente rappresentato il cercine glenoideo nella sua circonferenza.
Il legamento gleno-omerale superiore appare assottigliato con sfumatura dei profili e disomogeneità di segnale al terzo-medio come per minimi fenomeni distrattivi con continuità della struttura legamentosa mantenuta.
Morfo-strutturalmente alterato il legamento gleno-omerale medio sul versante omerale, con disomogeneità di segnale: i reperti orientano in una lesione distrattiva di grado elevato, verosimile rottura totale o sub-totale della struttura legamentosa.
Mantenuta la continuità delle strutture anatomiche costituenti il legamento gleno-omerale inferiore.
Comporta un’ulteriore operazione?
Come potrà essere valutata in sede I.N.A.I.L.?
Grazie della sua disponibilità
Slve dottore.
Vorrei la sua opinione.
Come viene valutata in sede inail questa RMN?
MI riferisco alla precedente domanda(23/11/2015)
Può comportare un ulteriore punteggio, e poi, crede posso essere candidato a una altra operazione?
All’esame preliminare diretto non evidenti raccolte fluide interarticolari né distensioni delle borse mucose.
Ispessimento dei tessuti molli all’acromio-claveare con irregolarità di profilo degli elementi scheletrici affrontati.
Irregolare anche il profilo della testa omerale che è risalita con riduzione in ampiezza dell’interlinea acromio-omerale la quale attualmente mostra un calibro di circa 7mm.
Il tendine del muscolo sovra spinato si presenta assottigliato con sfumatura dei profili e disomogeneità di segnale al terzo medio-distale come per fenomeni distrattovi con continuità della struttura tendinea mantenuta.
Conservata la continuità dei tendini dei muscoli sotto spinato e sottoscapolare che appaiono ridotti di spessore in sede pre-inserzionale come per alterazioni degenerative.
Il tendine del capo lungo del muscolo bicipite, in sede nel corrispettivo solco omerale è avvolto da una falda fluida laminare che ne distende la guaina come per teno-sinovite: conservata l’inserzione glenoidea.
Dopo somministrazione del M.D.C. intra-articolare si ottiene una dilatazione della capsula sul versante antero-laterale in quanto la capsula stessa appare ispessita sul versante postero-mediale, idratata come per fenomeni flogistici di tipo adesivo.
Normalmente rappresentato il cercine glenoideo nella sua circonferenza.
Il legamento gleno-omerale superiore appare assottigliato con sfumatura dei profili e disomogeneità di segnale al terzo-medio come per minimi fenomeni distrattivi con continuità della struttura legamentosa mantenuta.
Morfo-strutturalmente alterato il legamento gleno-omerale medio sul versante omerale, con disomogeneità di segnale: i reperti orientano in una lesione distrattiva di grado elevato, verosimile rottura totale o sub-totale della struttura legamentosa.
Mantenuta la continuità delle strutture anatomiche costituenti il legamento gleno-omerale inferiore.
Grazie per l’eventuale risposta
Buonasera.
Ovviamente in assenza di visita medico-legale diretta dare un parere affidabile è impossibile, ma posso darle alcune indicazioni.
Ricordo che la valutazione del danno biologico viene fatta secondo le indicazioni di una tabella prevista dal DM38/2000; in questa tabella si evince:
232.
Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità: Fino a 5%
Quindi, a meno che non ci siano deficit significativi dei movimenti del gomito, la percentuale massima riconoscibile è 5%, ma se si tratta di entrambe le braccia.
Tenga conto che per avere l’indennizzo si deve avere almeno il 6%.
Saluti
Salve dottore .
Mia moglie ha avuto un infortunio sul lavoro.
Fa la cameriera un sala.
È stata 2 mesi e 15 giorni in infortunio con contusione ai tendini del gomito.
Secondo lei ci sarà un punteggio per il danno biologico? Ha già fatto la visita medico legale.
Ancora non abbiamo saputo niente.
Grazie
il 20% di danno biologico, da come mi descrive il suo caso, mi sembra un obiettivo difficoltoso.
Secondo lei dottore c’è qualche possibilità a ricevere un riconoscimento di 20% ??
Grazie ancora