Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buonasera.
Piccolo refuso nella risposta precedente: la frattura del calcagno è valutabile fino all’8% e non all’85%.
Saluti
Grazie mille dottore per la velocissima risposta è la professionalità mi è stato molto di aiuto grazie ancora
Buonasera.
Anche se l’INAIL ha riconosciuto come di sua competenza il periodo di malattia per l’intervento, autonomamente non procederò affatto a valutazione.
Lei quindi dovrà presentare, allegando idonea certificazione, una istanza di “revisione passiva” e questo può essere convenientemente fatto tramite patronato.
Circa la percentuale riconoscibile, non posso essere preciso perchè si dovrà valutare l’esito cicatriziale e la riduzione dei movimenti della caviglia considerando che il blocco della caviglia è valutabile il 12%, che la frattura del calcagno è valutata al massimo l’8%, ma che comunque non si fa mai una somma valutativa considerando il valore massimo della rottura dell’osso e il valore massimo della riduzione dei movimenti dell’articolazione vicina; in genere all’aumentare della valutazione per il deficit funzionale diminuisce la percentuale riconoscibile per il danno biologico puro per la frattura.
Il medico che stilerà il certificato farà anche una valutazione in questo senso.
Saluti
Buongiorno Dottore nel dicembre del 2010 ho avuto un infortunio sul lavoro frattura pluriframmentaria Calcaneo riconosciuto da inail con una invalidità di 8% ..
Dopo anni mi trovo con artrosi su diversi parti del piede e lesioni sul tendine d’achile e mal consolidazione del calcagno ..
Dopo diverse visite specialistiche è stato deciso l’intervento. Il 20.05.2016 è stato effettuato l artrodesi Sottoastragalica con 2 viti ed innesto di osso di banca con una cicatrice di 23 cm .. Posso avere un riconoscimento da inail visto che mi hanno riconosciuto come ricaduta infortunio. Se si quale il percentuale valido per la mia condizione.? La ringrazio in anticipo..
Buonasera.In questa fase, visto che lei ha già ricevuto un consistente assegno per danno biologico, non è conveniente chiedere una percentuale superiore al 15% per cui è previsto l’indennizzo in rendita.
Questa è la prima valutazione e se a lei, in sede di ricorso, dovesse essere riconosciuta una percentuale superiore al 15%, entrerebbe nell’ambito dell’indennizzo in rendita, magari intorno ai 200€ al mese, ma dovrebbe restituire in unica soluzione quanto già avuto.
IN sede di eventuale successiva richiesta di revisione (aggravamento), se dovesse superare la soglia del 15% dovrebbe ugualmente restituire quanto già percepito, ma ratealmente con decurtazione di 1/5 della rendita, sostanza in una prima fase ha un consistente assegno, poi potrebbe avere una rendita mensile, sicuramente non elevata ma sempre utile.
Tutto ciò naturalmente in via teorica e comunque qualunque nuova notizia ottenuta tramite esami TC o altro, poi aiutano il medico che la assiste ad ottenere il massimo beneficio possibile che in questa fase non è conveniente superi il 15%.
Saluti
Al di sopra del
buonasera dottore le o scritto prima di cui parlava della lesione del nervo peroneo ecc.2 mesi fa ho fatto ricorso pero’ tramite il patronato ho saputo che il dottore ha chiesto il 14% pero’ ancora nessuna risposta.(le chiedo gentilmente)se io mi faccio una risonanza ho una tac ed escono altri problemi come mi devo comportare (perchè la gamba mi fa male)grazie mille
Buonasera.
Per cominciare devo dirle che le patologie di competenza INAIL non vengono valutate in invalidità civile e comunque
1) le somme non sono matematiche ma con metodo “a scalare”(50+11 non fa 61 ma 55)
2) le tabelle sono diverse e l’11% di danno biologico non corrisponde affatto all’11% di invalidità civile; può essere di più o di meno a seconda dei casi.
Circa i gomiti, il riferimento tabellare utilizzabile è:
7212 ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI GOMITO SUPERIORE AL 70% ==>35%
Da quanto mi riferisce credo che non si superi l’11%.
IN sostanza rispetto al suo 50% non si sale di molto.
Naturalmente le faccio notare che questa è una mia opinione rilasciata a distanza, con poche notizie e con l’impossibilità di visitarla, e quindi, per definizione, non affidabile.
Direi che per un parere preciso dovrebbe chiedere una consulenza ad un medico specialista o esperto in medicina legale della sua città.
Saluti.
P.S. per la descrizione dei deficit funzionali articolari, a mio parere, il medico più indicato è lo Specialista in Fisiatria (visita specialistica fisiatrica con valutazione funzionale).
Buonasera dottore vorrei sapere dall’alto della Sua competenza quanto segue: io vi ho già scritto qui per la frattura mediocervicale collo femore dx cui l’inail mi ha riconosciuto l’11 per cento di invalidità. In passato circa otto anni fa ho subito un intervento per asportazione di adenocarcinoma allo stomaCo del quale mi è rimasto circa un terzo e le ASL mi hanno riconosciuto il 50% di invalidità . Per cui facendo l’aggravamento avrei il 61% ? Inoltre ho le due braccia slogan da piccolo ai gomiti una che si stende quasi normale la destra e più offesa diciamo che se il btaccio lo poggio disteso sul piano l’avambraccio e di circa dieci o quindici centimetri sollevato da terra. Che punteggi potrei ottenere circa dalle due braccia e per ottenerlo dovrei farmi certificare il danno da un ortopedico? Ed in tutto che punteggio totale potrei assimilare? Grazie per la Sua come sempre gentilissima e comowtentissima disponibilità e cordialmente la saluto.
Buonasera.
Come le avevo già risposto in precedenza, quasi certamente, tutto dipende da ciò che ha dichiarato l’azienda.
Casi simili al suo, da me trattati, sono andati “bene” o “male” proprio in rapporto alle informazioni che l’azienda aveva fornito all’INAIL.
In sostanza non posso fare previsioni.
Saluti
Dottore secondo lei, riguardo il mio caso e dall’esperienza che ha lei, ho qualche possibilita’ di vincere il ricorso? Grazie infinite