Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buongiorno dottore, l’inail mi ha riconosciuto l’11 per cento per l’infortunio del collo femore dx con tre viti in titanio. Ora siccome devo intraprendere la via della assicurazione del mio datore di lavoro Vi chiedo gentilmente: l’indennizzo inail mi viene in tutto o in parte sottratto dal risarcimento assicurativo? I mesi di inabilità temporanea totale o parziale mi vengono risarciti dalla assicurazione in tutto in parte o per nulla visto che lo stipendio lo percepivo con il contributo inail e datore ed ora me lo sto guadagnando? L’assicurazione potrebbe dirmi che la mia invalidità e inferiore anche a quella attestata dall’inail? Grazie della cortese competente e sicuramente celere risposta è nell’attesa un saluto cordiali simo ed augurio di buona giornata e tanta salute.
Salve dott. Sono Alessio nn so se ricorda quello che gli a chiesto che ero andato in mutua invece che in infortunio gli volevo chiedere io mi sono licenziato però o parlato con il titolare per richiedere l’infortunio però lui nn r d’accordo come mi posso muovere? cosa devo fare? E da chi mi devo rivolgere? La mia sanzione di avere detto la falsità sarà alta?
Dott. La ringrazio per la sua disponibilita’ e chiarezza nel dire come funziona(mi ero dimenticato di dire che ho 41 anni)….detto questo,trovo un po’ assurdo darmi un “punteggio minimo”(a quanto pare 6%)perche’ “..tanto dopo,comunque fanno ricorso..” io,a quanto mi hanno detto i medici dell’ospedale,se non faccio l’intervento,tra 10 anni inizio a zoppicare..per cui pensavo di essere valutato COME PERSONA NON COME TABELLA! Ci sono tanto di carte che parlano,in sede inail,che dicono delle conseguenze dell’infortunio,non capisco perche’ loro devono dimostrare con la chiusura della pratica la loro produttivita’..trovo sia un po’ imbarazzante questo comportamento..
non mi resta che fare all’italiana..il ricorso… di nuovo grazie dott.
Buonasera.
Circa la percentuale riconosciuta, conoscendo quanto liquidato, bisognerebbe saper l’età. in quanto dipende anche da questo. può controllare lei stesso nella tabella di QUESTA pagina. In genere la Comunicazione con la diagnosi dei postumi e la percentuale riconosciuta dovrebbe arrivare in 20 giorni circa, ma dipende anche dalle sedi.
In realtà la normativa non obbliga a servirsi di un patronato per il ricorso, ma per ricorrere occorre un certificato medico-legale che quantifichi motivandola la maggiore percentuale, occorre inviare per via telematica il ricorso stesso ed è indispensabile che il medico che ha stilato il certificato sia presente alla visita del ricorso. I patronati che svolgono correttamente il loro lavoro mettono a disposizione GRATUITAMENTE il medico e l’opera di invio del ricorso. Un ricorso “privato” non è affatto gratis, anzi, visto che si tratta di prestazione medico legale specialistica, ha un certo costo che dipende naturalmente dal medico che si sceglie. Quindi in genere i medici INAIL, correttamente, consigliano l’opzione meno costosa.
Il fatto che ha presentato la documentazione non significa che il medico dell’INAIL ne abbia tenuto conto, quindi il ricorso è assolutamente indispensabile. In realtà poi esistono delle tabelle assolutamente non ufficiali e di cui viene negata spesso l’esistena che indicano (ma in verità non in modo perentorio) la durata media di malattia secondo le più comuni casistiche di infortunio e di danno.
Inoltre le varie sedi hanno degli obietivi di “produttività”, dove per produttività si intende la quantità di pratiche lavorate e chiuse; visto tutto ciò, spesso i medici INAIL chiudono i casi perchè “… tanto poi il ricorso lo fanno comunque … nel frattempo si stabilizza meglio …”. A loro scusante devo dire che su questo possono aver ragione; se si prospetta la necessità di un intervento chirurgico e il lavoratore colpevolmente temporeggia, sarebbero costetti a mantenerlo in malattia/infortunio per anni nell’attesa di un qualcosa che non avverrà mai.
Ci vuol pazienza e mettersi nei panni difficili anche dei medici INAIL, stretti tra necessità di tutela dei lavoratori infortunati o tecnopatici, necessità di intervenire su casi definibili veramente come casi umanamente spiacevoli e necessità di adeguarsi alle regole dell’Istituto.
Saluti
Salve ho avuto un infortunio sul lavoro il 10/06/15 con una ferita lacero contusa dovuta ad uno schiacciamento alla caviglia.La conseguenza e’ stata una sutura di 17 punti ed a seguito dello schiacciamento un’escara. L’nfortunio in totale e’ durato 110 giorni ed ho ripreso il lavoro il 30 settembre scorso;ora fin qui sembrerebbe tutto normale ma nel tempo mi sono accorto che non roteo piu’ totalmente la caviglia e fatto le varie visite e risonanze magnetiche di controllo,e’ stato certificato che ho il tendine postero laterale tranciato e di conseguenza dovro’ fare un’intervento(tra l’altro di osteotomia e gia’ in lista di attesa per farlo). Ora,il giorno 6 aprile l’INAIL mi ha convocato per darmi la valutazione finale ed io ovviamente ho presentato tutte le carte dove dimostrano che dovro’ riaprire l’infortunio per operarmi,ed il medico legale,devo dire molto cordiale,mi ha spiegato che deve dare un punteggio perche’ passati i 6 mesi deve chiudere e valutare,pur non negando il fatto che e’ mio diritto riaprire l’infortunio e curarmi a spese INAIL e che comunque sara’ mio diritto far ricorso per aumentare il punteggio dato(visto l’aggravarsi della situazione) tramite un patronato.Nel frattempo ho avuto un accredito in conto di € 4330,00 non sapendo ancora il punteggio perche’ mi arrivera’ per posta;ora vorrei sapere qual’e il punteggio datomi?quanto ci vorra’ perche’ arrivi questa comunicazione?perche’dovro’ rivolgermi ad un patronato per farmi alzare il punteggio quando ho presentato tutte le carte prima che l’INAIL chiudesse la pratica?non potevano aspettare di liquidarmi alla fine di tutto come ho chiesto di fare il giorno della convocazione?
Scusate se sembro ignorante ma non essendo (per mia fortuna)pratico di INAIL chiedo a voi
Buonasera.
A distanza è impossibile fare una valutazione affidabile per un caso come il suo
Infatti altre alla frattura e ai mezzi di sintesi si deve valutare la cicatrice chirurgica e l’eventuale grado di riduzione di movimento dell’anca rispetto all’altra. Questo può essere fatto solo con visita diretta.
Saluti
Frattura medio cervicale collo femore destro trattata con tre viti in titanio. Dolori vari gambe lunghezza uguale . La destra rotta a ipotrofia e si allarga Mea dx con lieve dolore al massimo larghezza. Infortunio lavoro 63 anni che punteggio è che risarcimento avrei? Grazie e buongiorno.
La richiesta di riconoscimento di infortunio o anche di malattia professionale può essere fatta anche se lei non lavora più per l’azienda.
Se lei ha comunicato ufficielmente all’azienda l’avvenuto infortunio o se si dimostra che l’azienda ne era a conoscenza, allora le verrà comminata una multa per mancata denuncia dell’infortunio, ma sull’ammontare non sono in grado di esprimermi.
Se però si dimostra che l’infortunio è avvenuto ma che lei non lo ha comunicato all’azienda, allora non le accadrà nulla.
Solo avrà un piccolissimo incremento dei premi da versare all’INAIL in quanto il sistema assicurativo assomiglia molto al bonus-malus della RC auto.
Saluti
Salve dottorato volevo farle un altra domanda ma posso richiedere a inail infortunio anche se verrei via dalla ditta dove sono assunto o no? O a scadenza di contratto e come potrei fare? Più o meno la sensibilità nn ne o tanta e la pinza la faccio guai tutta e poi in estensione sento tirare e nel polso o una z che mi parte da metà polso a metà braccio.
Sono stato operato e o fatto 2 giorni di ospedale?e poi cosa può accadere alla ditta?
Buonasera.
Ricordo il caso.
Le ricordo che per le ore di permesso ed altro, occorre essere dichiarati soggetto con “handicap in condizione di gravità”, ai sensi del comma 3, art 3 legge 104/92 che così recita:
” … 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”
In realtà non sono in grado di visitarla, quindi potrei anche sbagliarmi, ma non credo che le sue patologie siano tali da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo.
Ho dubbi importanti sulla possibilità di accoglimento.
Circa la problematica INAIL, in via teorica è proponibile una richiesta di aggravamento, o meglio, per usare il corretto termine tecnico, una richiesta di revisione passiva.
Ma bisogna documentare un peggioramento rispetto a quanto riscontrato all’epoca della visita collegiale e come fare ciò, a distanza non posso consigliarlo. Solo un medico esperto in medicina legale della sua zona potrebbe aiutarla.
Saluti