Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buongiorno dottore sono il ragazzo che si è tagliato lo spe completamente più testa del perone,legamento ecc ecc.
Le vorrei chiedere se è possibile aumentare il punteggio della invalidità a seguito di una visita psicologica e poter ottenere la aggravamento della handicap per poter usufruire delle due ore di permesso e di conseguenza poter ritornare a vivere? (Aime dopo l infortunio la vita è peggiorata molto,finito di lavorare otto ore in fabbrica sono distrutto e di conseguenza sono più le volte che prendo sonno alle sette di sera che quelle che arrivo alle 22:00 e in più non avendo piu le forze per praticare nessun sport e nessuna attiva dopo lavoro ho preso una quindicina di chilogrammi.
Ora a metà maggio ho richiesto visita per aggravamento handicap ma aime essendo solo ho molta pura che mi venga negata..
Lei cosa mi consiglia di far per riuscire ad ottenere l’aggravamento del handicap e aumentare i punti di invalidità inail (sono ancora deluso per il ricorso fatto due anni fa:punteggio iniziale 23 punti,punteggio medico legale del patronato 31 e accordo fatto a 25)
Buonasera.
Lei ha 3 anni dall’infortunio per denunciarlo … sempre che il suo datore di lavoro sia d’accordo e considerando che potrebbe incorrere in un’ammenda se si dimostra che sapeva ma non ha denunciato.
Circa la percentuale riconoscibile, nel suo caso a distanza non è possibile fare una valutazione.
Infatti si deve tenere conto di:
1) dimensione ed aspetto della cicatrice,
2) eventuale difficoltà a chiudere o estendere le dita e gravità del deficit,
3) eventuale riduzione e dei movimenti del polso e sua entità,
4) gravità della lesione del nervo.
Solo con visita diretta e con valutazione della documentazione specialistica si può effettuare una valutazione.
Saluti
Buona sera dott. Volevo chiedere io mi sono tagliato tendine e nervo radiale della mano dx però sono andato in mutua x fare un piacere alla ditta però era un infortunio sul lavoro nel ottobre 2015 e sono rientrato da 2 settimana cosa posso fare? E quanto era il mio risarcimento dalla inal?
Buonasera.
Un indennizzo per danno biologico SICURAMENTE verrà liquidato, ma in questo momento, perfino se potessi visitarla, non potrei dare un parere in quanto tutto viene valutato alla “guarigione”, cioè quando ormai il danno è stabilizzato.
Saluti
Buonasera.
Considerando la cicatrice, la lesione muscolare e soprattutto la lesione del nervo, descritta come “grave”, l’8% mi sembra poco.
Le consiglio di presentare ricorso con l’assistenza di un patronato.
Saluti
Buonasera.
Purtroppo a volte il termine medico-legale di “guarigione” è un poco restrittivo.
l’INAIL dichiara la guarigione quando, mi si passi il termine non esattamente tecnico, “meglio di così non può guarire”, a volte “quasi meglio di così …”.
In ogni caso se non riesce ad andare a lavorare può entrare in malattia INPS; potrebbe essere poi l’INPS stessa ad interpellare l’INAIL e chiedere il cambio di competenza.
In ogni caso alla “guarigione” può proporre ricorso al provvedimento INAIL tramite un patronato che metterà a disposizione il proprio medico legale per il certificato di ricorso e per l’effettuazione di visita collegiale.
Circa la scarpa speciale … dovrebbe essere l’INAIL stesso, ma le regole si questo punto a volte non sono chiare.
Può rivolgersi alla sede INAIL per informazioni.
Nella mia zona di queste pratiche se ne occupa l’assistente sociale dell’INAIL in collaborazione con il dirigente medico.
Saluti
Buonasera.
Può proporre ricorso al provvedimento INAIL tramite un patronato che metterà a disposizione il proprio medico legale per il certificato di ricorso e per l’effettuazione della visita collegiale.
Saluti
Buonasera dottore ho avuto un infortunio sul lavoro in 27 gennaio frattura scomposta polso sx radio e ulna,sono stato ingessato per 35 giorni,dopo di che ho fatto una lastra e risultato e:controllo di progressa frattura metaepifisaria distale de radio con buon alliniamento dei frammenti ed avanzati processi riparativi,comunque incompleti;essiti fratturativi della base del processo stiloideo ulnare.frattura del III medio dello scafoide con lieve diastasi di margini di frattura. Oggi il ortopedico dal inail mia detto che devo fare intervento e mi chiude la prattica perche non si sa quanto tempo ci vuole ad aspettare per il intervento e quando sara poi riapre la pratica di nuovo e io devo torna a lavora con il polso fratturato,poi io faccio muratore il mio lavoro non e facile secondo lei e giusto quelo che mi sta succedendo?Che devo fare o come devo procedere adesso?grazie Cordiali Saluti
Salve Dott.Nicolosi, le scrivo ancora dopo averlo fatto in data 16 gennaio(post precedenti) in merito all’infortunio da me subito in quanto il prossimo 15 aprile ho appuntamento con il medico legale Inail che valuterà un eventuale guarigione e la possibilità di rientrare a lavorare. Premetto che dopo l’ultima visita fatta dall’ortopedico in ospedale il 19 Marzo scorso sono stato dichiarato clinicamente guarito con prognosi di ancora 20gg, che si e formato il necessario callo osseo, anche se persiste una condizione di impossibilita a fare determinati movimenti con il piede. La mia domanda e la seguente: Può impormi il medico legale di rientrare anche se guarito clinicamente ma non del tutto praticamente? Ho ancora difficoltà nel tirarmi su con la punta del piede, nel camminare non riesco ancora ad avere una andatura normale e che in tutta la zona della ferita sanata dopo due interventi di chirurgia plastica ancora non ho sensibilità, e che a sera il piede risulta essere gonfio. Io sono un Saldatore e per tanto non ho una posizione fissa, Sono obbligato spesso a mettermi in ginocchio e facendolo come test non riesco ad avere la stessa postura che avevo prima.Inoltre, l’ortopedico Inail mi parlava di una scarpa speciale, perchè ho difficoltà a indossare quelle comuni con puntale in ferro in quanto rigide e che mi stringono il piede proprio dove c’e’ il danno. Questa scarpa chi me la deve dare? Io ho chiesto ma non ho avuto una risposta chiara. Grazie per l’attenzione e le rinnovo i miei piu cordiali Saluti. Raffaele
Buonasera, la Lesione totale del Nervo Sciatico popliteo esterno, chiamato anche nervo peroneo comune, in ambito INAIL è valutabile il 22%. Se si tratta di una lesione di circa la metà, si dimezza questa percentuale, e così via.
Bisognerebbe capire quanto severa, ma a distanza è una valutazione impossibile da effettuare.
Saluti