Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buonasera.
La valutazione del danno biologico per le fratture di polso fondamentalmente è associata al grado di riduzione del movimento, nel suo caso all’aspetto della cicatrice chirurgica e anche alla eventuale presenza di mezzi di sintesi.
A distana è impossibile dare un perere affidabile.
Saluti
Buongiorno ho avuto un infortunio il 14/7/2015, frattura dello scafoide mano dx,dopo 3 immobilizzazioni il medico ha ritenuto opportuno intervenire chirurgicamente perchè la frattura era andata in pseudoartrosi.Dopo l’intervento ho portato un tutore per 50 giorni.Totale giorni infortunio 204, quanto può essere quantificato il danno biologico? Grazie distinti saluti
Buonasera dottore con una lesione severa del nervo peroneo comune quanti punti mi possono dare.grazie
Buonasera.
Il periodo entro il quale può essere richiesto un aggravamento è di 10 anni dalla data di cessazione dell’inabilità temporanea (il periodo di malattia INAIL), quindi può richiedere ancora un aggravamento
Le ricordo che se deve fare un ulteriore intervento riguardante la patologia di competenza INAIL, allora il periodo di ricovero e il successivo rientra nella competenza INAIL, quindi può essere trattata coma in Inabilità temporanea INAIL (la malattia), anche se in questo momento fosse disoccupato.
Saluti
salve,ho avuto un infortunio nel novembre del 2007 fratura della tibia nella gamba sinistra,mi hano dato 7 punti al inail.con il tempo le cose sono peggiorate e devo fare un altro intervento,e possibile otenere ancora i punti dopo 8 anni?
Buonasera dottore, il 3/7/14 ho subito un’infortunio ferita penetrante gamba sinistra.il 6/11/14 mi hanno fatto fare la prima ecografia,conclusione edema della regione sottocutanea tibiale in esiti di lesione traumatica monitoraggio 20 giorni.il 19/11/14 mi hanno fatto fare un esame elettromiografico,conclusione i reperti fisiologici sono in accordo con la presenza di una grave sofferenza assonotmesica parziale del nervo peroneo comune di sinistra al terzo inferiore della gamba presenza nel muscolo estensore breve delle dita a sinistra di attività spontanea a riposo da denervazione attiva e mancata perdita di unità motorie allo sforzo volontario.reperti nei limiti nel muscolo tibiale anteriore sinistro.l’11/12/14 mi hanno fatto fare la seconda ecotomiografia,conclusione lo studio della gamba sinistra mostra area di disomogenea ipoecogenicità al terzo medio del muscolo peroneo nel tratto diafisario unitamente a edema sottocutaneo.si consiglia di iter diagnostico con controllo in RMN.in conclusione mi hanno dato un acconto di 3.718.49 di cui la menomazione dell’integrità psico-fisica sarà valutata fra 12 mesi.la lesione accertata è ferita profonda penetrante con lesione severa del nervo penoreo comune.l’8/2/16 mi sono fatto l’esame elettromiografico,commento: alla luce dei suddetti reperti si conferma quanto rilevato in un precedente esame eseguito in questa sede in data 19/11/14.l’altro giorno mi è arrivata la carta in cui mi da il risultato del danno biologico,mi hanno liquidato con 2.765.72 con grado complessivo 008%. vorrei un vostro parere se e andata a buon fine oppure no.grazie mille.
buona sera dottore.il 16 dicembre ho subito un infotunio nel mio autolavaggio con la lesione completa del tendine bicipite distale braccio sinistro,dopo loperazione o portato ilgesso per trenta giorni,costatando di avere una cecatrice di tredici centimetri,sono stato saturato con 24 punti metallici,o fatto venti sedute di fisioterapia,perdendo la sensibilita delpollice e del gomito,mi sono fatto visitare da un ortopedico di fiducia,perche quello dellinain diceva che nonera niente era dovuto,ai trenta giorni di ingessatura,il mio ortopetico mi a richesto una elettromiografia,il risultato e una moderata assonopatia del ramo sensitivo terminale del radiale sinistro,nel transito all’avambraccio,una cronica e discreta sofferenza a tipo axonotmesi,del mediano omolaterale,nel transito in fossa antecubitale.una cronica e discreta sofferenza dell’ulnare,nel transito al solco epitrocleo,oleocranico.a tuttoggi sono ancora,con infortunio,devo fare visita controllo il25/03/2016,vorre sapere se mi aspetta un danno biologico e che punteggio.saluti
Buonasera.
Alla fine del periodo di malattia di competenza INAIL verrà valutato il danno biologico..
Solo parzialmente la valutazione viene fatta sulla scorta di “ciò che è accaduto”, cioè la frattura multipla del polso.
La valutazione infatti è anche, direi soprattutto, funzionale.
La valutazione quindi risente globalmente di vari fattori: la frattura, l’eventuale cicatrice chirurgica, l’eventuale presenza di mezzi di sintesi mantenuti in sede, la riduzione dei movimenti del polso, la eventuale riduzione dei movimenti delle dita, l’esistenza e l’intensità di danno a nervi che transitano nel polso.
Per adesso quindi è impossibile dare una parere sulla possibile valutazionefinale, ma sarebbe comunque impossibile perchè a distanza i casi come il suo sono veramente difficili da valutare in modo affidabile.
Il mio consiglio è comunque, alla fine, dopo la valutazione INAIL sul danno biologico residuato, far visionare il suo caso al medico di un patronato per eventuale ricorso al fine di ottenere una maggiore valutazione.
Saluti
Buonasera dottore io ho avuto un incidente sul lavoro provocando una frattura scomposta con dorsalizzazione dei frammenti ossei dell’epifisi distale del radio con associata lussazione dell’articulazione radio-carpica;frattura completa della stiloide ulnareMinima irregolarita della corticale ossea a livello dello scafoide. Volevo sapere se mi spettante un danno biologico e in che valutazione? Grazie mille.
Buongiorno.
Si, le percentuali ottenute come infortunio e come malattia professinale si sommano.
Ricordo però che:
1) la somma, indipendentemente se si tratta di plurimi infortuni o malattie professionali o misti, non è mai matematica; ad esempio 5%+5% non è 10% ma 8-9%;
2) in questi casi, a volte, viene rivalutata anche la malattia precedente, quindi attenzione alla valutazione per la patologia asbesto-correlata.
Saluti