Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buonasera,
mi è stato riconosciuto, tramite il Tribunale del Lavoro, il 6% di invalidità per malattia asbesto-correlata; nel frattempo ho subito un infortunio al ginocchio destro, per il quale all’inizio l’INAIL giustificava tale prognosi come borsite professionale. Ora, a distanza di 6 anni, vogliono rivedere la pratica stravolgendo la diagnosi iniziale di “borsite di tipo professionale” facendola passare per infortunio.
La mia domanda è:in caso l’INAIL riuscisse a tramutare la borsite da “professionale” a “infortunio”, i punti di indennizzo sarebbero comunque cumulabili al 6% già in mio possesso?
Cordiali Saluti,
Gianni
Buonasera.
Sarei tentato di dirle che non le spetta nulla, in quanto uno “strappo muscolare” nella stragrande maggioranza dei casi guarisce con esiti molto modesti … ma in realtà ammetto che a volte non è così. Ma in tabella gli esiti di lesione dei gemelli non sono indicati; in via analogica si può usare:
295. Esiti di rottura, parziale o totale, del tendine d’Achille, trattati chirurgicamente Fino a 8%.
Ciò considerato, non credo però che gli esiti della lesione muscolare da lei descritta possa essere valutata in misura uguale o superiore al 6%, il minimo per avere un indennizzo.
Saluti
Buongiorno dottore io ho avuto un incidente sul lavoro provocando uno strappo di 3 grado ai gemelli del polpaccio ho 45 giorni di prognosi tra cui varie fisioterapia tra cui la teca volevo sapere se mi spettante il danno biologico e in che valutazione?grazie
Buonasera.
Purtroppo è così; anche con eventuale ricorso la tabella non è superabile.
Saluti
Mi scusi praticamente non mi aspetta nulla neanche con ricorso ,Grazie
Buonasera.
Si tratta di una menomazione inserita in tabella:
251. Perdita della falange ungueale dell’anulare 2%.
Saluti
Magari il problema era se dare il 17% o il 14% (ad esempio)
Comunque secondo me è trasacorso troppo tempo; in genere in un mese l’area amministrativa (almeno dalle mie parti), chiude la pratica e invia la comunicazione.
Saluti
Buonasera.
SE fosse così facile …!
234. Esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale Fino a 4%
235. Esiti di frattura di ulna, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale Fino a 4%
236. Anchilosi del polso in estensione rettilinea, in supinazione d.20% n.d. 16%
237. Anchilosi del polso in estensione rettilinea, senza limitazione della pronosupinazione d.10% n.d. 8%
36. Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche Fino a 5%
306. Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare Fino a 3%
(d.: arto dominante; n.d.: arto non dominante).
Tutte questa voci tabellari non si sommano tra loro in modo matematico, ma si usano quelle più opportune secondo precisi canoni medico-legali.
Quindi a distanza, in assenza di visita diretta, è impossibile dare un parere.
Saluti
grz ancora! ma mio marito non ha ancora ricevuto niente x il danno biologico e non ha nemmeno ricevuto il punteggio. Penso in base ai danni non possono dargli il 5×100
Buonasera.
Ho ri-risposto.
Per motivi che non capisco la risposta non era passata.
Scusatemi