Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buonasera.
Fino al 5% l’INAIL non eroga nulla
Dal 6% al 15% eroga una somma una tantum che dipende da percentuale, età e sesso.
Dal 16% eroga una rendita.
Quando l’INAIL eroga un “qualcosa”, in particolare il danno biologico, non può comunicare, dopo 4-5 mesi, di avere sbagliato e quindi chiederne la restituzione. Se quindi allo stato attuale è valutabile il 6% ma si pensa che in qualche mese la menomazione possa migliorare, tanto da essere valutata non più di 5%, allora l’INAIL attende un poco di tempo; stesso discorso se si pensa che dal 16-17% possa cambiare e ridursi a non più di 15%; neppure può chiedere la restituzione di una quota del danno biologico già erogato per miglioramento. Ciò è vietato dalla normativa.
Per ciò che riguarda la comunicazione sul danno biologico riconosciuto, in genere la comunicazione è più celere. Io mi informerei direttamente presso l’area amministrativa INAIL.
Sulla percentuale riconoscibile, preferisco, a distanza, non pronunciarmi.
Saluti
Buongiorno dottore io volevol chiedervi che percentuale mi devo aspettare dopo un infortunio sul lavoro di amputazione subtotale falange 4 dito mano sx ho 37 anni grazie
salve dottore ! ho chiesto qualcosa che non dovevo?? non mi ha risposto, come mai??
Buonasera.
Ho l’impressione di essere stato frainteso e me ne dispiace.
La chiamata a revisione al 10° anno è un obbligo da parte dell’INAIL nei casi di infortunati che percepiscono una rendita.
Quindi non è colpa sua e neppure dell’INAIL; è una regola.
Sul mobbing … certo che non è normale, anzi è assolutamente riprorevole e considero le persono che mettono in atto queste persecuzioni dei poveri mentecatti frustrati che sfogano la loro nullità su chi in quel momento non può difendersi.
Sul nesso causale tra il suo evento infortunistico e le problematiche alla colonna vertebrale, il discorso che si dovrebbe fare è veramente lungo e si dovrebbe disquisire sui criteri medico-legali del nesso causale, cosa veramente complessa; naturalmente sono stato generico e mi sono basato sulle poche notizie che mi aveva dato, ma continuo a pensare che l’INAIL non riconoscerebbe il nesso tra l’evento avvenuto 10 anni fa e delle menomazioni rilevate a distanza di 5-6 anni, ma neppure se fossero 2-3 anni.
Naturalmente questa è una valutazione a distanza, per definizione inaffidabile.
Una migliore valutazione del suo caso può essere effettuata solo da un medico esperto o specialista in medicina legale della sua città che possa visionare la documentazione in suo possesso.
Saluti.
P.S. Grazie, gli abbracci aiutano sempre.
Guardi la ringrazio per la sua risposta!!!.. Ma con tutto rispetto resto veramente scioccata e senza parole in base a quel che mi ha risposto!! Cioè, non è mia colpa se l’Inail chiama a revisione dopo 10 anni!!! E non è neanche mia colpa. Se nel corso degli anni come le ripeto mi sto trovando a combattere giorno dopo giorno con questi dolori!!! E per quanto riguarda tutto il resto, (per non farla tanto lunga in poche parole!!) io ho risonanze magnetiche del tipo 2012/ 2023!! ecc.. Dove c’è scritto appunto dei problemi alla schiena ed s collo legati all’incidente!! E ringraziando Dio non ne ho avuto altri!!!! Mi è bastato questo!!!.. Mi scusi ma le pare normale, che dopo quello che ho subito rientrando sul lavoro mi venga fatto del Mobbing!!??? Non so io, quante cose ancora devo sopportar e mi creda non so neanche chi è che mi dia tutta questa forza per andare avanti!!!.. Cmq la saluto affettuosamente, la ringrazio ancora per la sua risposta, e l’abbraccio!!.. Credo si possa dire no..!!?? Saluti!!
Buonasera.
Sono spiacente per i suoi problemi, ma in questa veste devo essere freddamente “professionale”.
Andiamo con ordine:
1) la diagnosi delle menomazioni riconosciute dall’INAIL dovrebbe essere scritta nella comunicazione in cui le è stato comunicato che è stato riconosciuto il 35%; se non la trova può chiederla all’area amministrativa INAIL.
2) per i “tecnopatici” (così si dice) INAIL che godono di rendita è prevista l’esenzione dal ticket, ma esclusivamente per la cura e gli accertamenti riguardanti le patologie riconosciute dall’INAIL stesso; potrebbe quindi avere questa notizia in qualche foglio di esenzione (se l’ha attivata).
3) dopo 10 anni dalla costituzionre della rendita, il danno INAIL si “cristallizza”, cioè resta uguale e non può essere modificato, nè da lei e neppure dall’INAIL; la revisione al 10° anno è veramente l’ultima.
4) l’INAIL riconosce solo le conseguenze “dirette” dell’infortunio; quindi se le ernie cervicali e le discopatie lombari non sono state riconosciute all’origine, non verranno accolte neppure ora; si può sospettare che siano conseguenze “tardive” dell’infortunio, ma visto il lasso di tempo trascorso non è possibile escludere altre cause intervenute in questi 10 anni che abbiano potuto provocare la patologia vertebrale. In medicina legale esistono i cosiddetti “criteri del nesso causale”, cioè dei criteri da seguire affinche sia possibile individuare il rapporto di causa-effetto senza alcun dubbio, o almeno con “probabilità che sfiora la certezza”. L’esclusione di altre cause è proprio uno dei criteri fondamentali e nel suo caso credo che sia impossibile escludere con certezza altri eventi che abbiano potuto incidere sull’insorgenza della patologia vertebrale; mi perdoni la franchezza, ma che lei dica che non è accaduto nulla non basta; in teoria, a titolo di esempio, potrebbe aver avuto 1 o più incidenti stradali o essere caduto dalle scale. Sono certo che non sia accaduto ma ponendosi nelle vesti di medico INAIL, per giunta sottoposto a controlli superiori, io non accoglierei questo tipo di istanza … e il mio metro, come medico di più patronati, è sicuramente più lungo.
Per ciò che riguarda il ricorso, dopo la visita di revisione è sua facoltà presentare una opposizione al provvedimento INAIL proponendo un ricorso con richiesta di visita collegiale e quindi assistita da un medico di sua fiducia.
Saluti
Salve Dottore, io una decina di anni fa ho avuto un incidente abbastanza grave via!!.. Ho riportato danni permanenti!!.. Tipo.. Anacusia DX! Intervento alla Fistola liquorale!.. Un paio di cicatrici sul volto, sia vicino al naso, che sotto (il naso!) e sopra il labbro!!.. E mi è stato riconosciuto il 35%!!!… Oggi dopo 10 anni l’inail giustamente mi ha richiamato a visita, per la revisione!!.. Ma io ora con il passar degli anni, ho iniziato ad avere problemi anche alla schiena, con forti dolori ed anche mal di testa!! Spesso cervicale!!.. Avendo, anche (certificatemi dal neurologo!!) 3 erniette dietro il collo!!!.. E nulla, io non so se i problemi che ho alla schiena (anelli schiacciati, ernia pondigispinosa!! ecc.. Più le 3 erniette dietro il collo) mi son stati riconosciuti!!!… Come devo fare per saperlo!!? Grazie!!!.. Perché io sarei pronta anche a far ricorso!!!… E mica posso stare tutti i santissimi giorni con dolori addosso, porti pazienza!!!.. Cmq la ringrazio se mi risponderà!!!.. Chissà perché ho come la sensazione che cercano sempre di fregarti!!!.. Grazie!!!… 🙂
Grz dottore x la risposta! mio marito ha ricevuto la lettera il 26/06/15 la quale diceva “la menomazione dell?integrita’ psico fisica sara’ valutata fra 6 mesi con una successiva visita medica ,la cui data sara’ resa nota con apposita comunicazione.la lesione accertata e’ la seguente(quelli che le ho scritto nel primo mess.)Le condizioni dela lesione non consentono il definitivo accertamento dei postumi ne l’erogazione dell’acconto .dopo questa lettera mio marito ha avuto l’ultima visita il 14 /12/15 dove non gli hanno rilasciato nulla e gli hanno detto di attendere una lettera con la comunicazione del punteggio ma ancora oggi non sappiamo nulla. puo’ spiegarmi che significa confine di risarcimento?? io dalle tabelle che calcolano il danno ho cercato di capire qualcosa ma non riesco a capire bene e’ possibile che mi risulta un 12/13 x 100? inoltre non doveva gia’ arrivare qualche risposta??
Salve dottore. Per piacere mi può dire la percentuale di una frattura scomposta del radio e ulna sistemato chirurgicamente con una vite sul ulna e filo di k sul radio? Ora il polso si piega al 50% . Grazie
Buonasera.
Se nella lettera con la descrizione dei postumi viene detto qualcosa tipo “la condizione della menomazione non permette di valutare il danno biologico complessivo” (a memoria non ricordo l’esatta formula usata dall’INAIL), l’INAIL ha 6 mesi di tempo per effettuare la valutazione.
Direi che siamo propria alla fine del periodo e consiglio di sollecitare.
Sulla valutazione non posso sbilanciarmi, ma l’INAIL in genere usa questa possibilità di rinvio quando si è al confine tra le tipologie di risarcimento, quindi 5-6% e 15-16%.
Saluti