Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Salve dottore!mio marito ha avuto un incidente initinere il 16/12/2014.e’ rientrato a lavoro il 16/06/2015(dopo visita medico legale aziendale il quale ha certificato che poteva rientrare a lavoro con questa dicitura (deve evitare la M.M. dei carichi).l’inail ha mandato una lettera riconoscendo questi:la lesione accertata e’ la seguente:Trauma toracico con frattura 10° costa dx. Trauma ginocchio sin.con frattura condilo femoralelaterale +L.C.A.operato. frattura proc. traversoL1 e dubbio avvallamento limit.somaticasup.L1. aspettiamo ancora notizie di punteggio e voleve sapere se cè un limite di tempo x informarci e che punteggio(bene o male) dobbiamo aspettarci. Grazie anticipatamente.
Buonasera.
tenga conto che:
1) le cicatrici non sono uguali tra loro e quindi la valutazione può essere diversa (1.3%)
2) la rottura del tendine del muscolo bicipite brachiale, secondo la tabella, è valutabile fino al 6% “a seconda del deficit di forza” che naturalmente a distanza non può essere valutato;
3) i punti metallici nel suo caso potrebbero essere valutati circa l’1%;
4) potrebbe esserci una riduzione dei movimenti della spalla, anche questa valutabile, ma sicuramente non a distanza.
In conclusione: ritengo che il danno verrrà valutato in misura superiore al 5%, ma non posso essere preciso.
Sauti
Buonasera.
Ho seguito casi simili e nella stragrande maggioranza dei casi si era trattato di una “incomprensione” provocatadalle comunicazioni standard inviate in automatico al lavoratore dall’INAIL.
In qualche caso il lavoratore non si era recato al controllo INAIL perchè era arrivata una comunicazione con cui approssimativamente, il lavoratore veniva avvertito che non era necessario recarsi nei loro uffici se già aveva ricominciato a lavorare, comunicazione assolutamente errata.
In questi casi abbiamo risolto prezentando un normale ricorso con richiesta di visita collegiale.
Ma le consiglio di recarsi preliminarmente presso l’area sanitaria dell’INAIL della sua città per chiedere direttamente informazioni.
Se si tratta di qualcosa del genere, almeno dalle mie parti accade così, l’addetto, infermiere o medico, la inserirà in calendario per effettuare l’accertamento del danno biologico al più presto.
Eventualmente in quella stessa sede, se si tratta di qualcosa di diverso, le verrà data una spiegazione o un foglio che le spiega qual’è il problema.
Anche se lo sconsgliassero, in questo caso si rechi presso un patronato per chiedere il loro parere.
Saluti
Salve 12 mesi fa mi sono fratturata polso sx frattura scomposta ho ripreso il lavoro dopo 3 mesi e l’inail non mi ha convocato,chiede o se potevi chiedere visita per valutazione danno visto che ad oggi alcuni movimenti non sono a rom articolare completo,sono una fisioterapista.La ringrazio x la disponibilità
buona sera il 16 12 2015 o avuto un infortuni sul lavoro. tenendo conto che sono un autonomo.scivolando nel mio autolavaggio mi sono aggrappato al ponte,avertenndo un forte dolore ,regandomi in ospedale,la diagnosi e lesione completa del tendine bicipite distale braccio sinistro,sonono stato operto 8 giorni dopo per mancazza di posti,rimando per 8 giorni con un tutore,per trenta giorni sono rimasto ingessato tolta l ingessatura e punti metallici o riscontrato una cecatrice di13 centimetr.dalle radiografie risultano delle viti metallice.tutto sono in certificato inail,oggi o iniziato la fiso terapia per 20 sedute,quale percentuale mi spetterebe per quanto rigua la cecatrice e leventuale funziabilita parziale del braccio in quanto oggi sono stato visitato pressoil distretto socio sanitario dicendomi la dottoressa che mi ha visitato che non recuperero il braccio al cento per cent. porgo i sinceri saluti aspetto vostra risposta
Buonasera.
Con cosiì poche notizie e in assenza di visita è impossibile una valutazione affidabile.
Solo come riferimento, nella tabella del DM 38/2000, si possono individuare le seguenti voci:
“201. Esiti di frattura di vertebra dorsale con residua deformazione somatica e dolore riflesso Fino a 6”
“202. Esiti di frattura della XII vertebra dorsale con residua deformazione somatica e deficit funzionale di media entità Fino a 10”
“203. Esiti di frattura dell’arco o di processo trasverso o di elementi posteriori con dolore riflesso Fino a 3”
“205. Esiti di frattura di vertebra lombare con residua deformazione somatica, deficit funzionale di media entità e/o disturbi trofico-sensitivi intercorrenti Fino a 10”
“206. Esiti di duplice frattura vertebrale lombare con residua deformazione somatica, deficit funzionale di media entità ed artrosi reattiva locoregionale Fino a 16”.
Come vede non è semplice.
Inoltre, se il precedente infortunio è avvenuto dopo il luglio 2000 il precedente 3% si somma con la percentuale dell’infortunio attuale, se è precedente non si somma.
Saluti
bUONASERA.
Siamo in ambito INAL, per cui la valutazione del danno deve essere effettuata secondo le indicazioni della tabella del DM 38/2000.
La perdita della falange ungueale del pollice è prevista dalla tabella:
“248. Perdita della falange ungueale del pollice d. 9% – n.d. 9%“.
per “d.” si intende “arto dominante”, quindi destro se destrimane e sinistro se mancino, per “n.d.” viceversa.
Questa valutazione è comprensiva anche del pregiudizio estetico.
Se vuole controllare in modo più approfondito può visionare la tabella da QUESTO collegamento.
Saluti
8
Salve sono Mino vorrei sapere al riguardo di un infortunio di quasi 120 giorni,frattura di due anelli colonna vertebrale,tenendo conto di avere gia’ 3 punti per un vecchio infortunio, mi farebbe sapere quanti punit totali dovrei avere? grazie
Buongiorno volevo chiedere informazioni su infortunio sul lavoro mi sono perso la falange del Police sinistro e volevo sapere il puntegio e quello che mi aspetta come danno biologico e quello estetico grazie mille
Il periodo compreso tra la chiusura INAIL e l’eventuale nuovo intervento può essere benissimo di competenza INPS.
Ma secondo una convenzione del 2014 INPS-INAIL, a pagare dovrebbe essere il primo istituto al quale si rivolge, salvo poi definire la competenza in seguito; può leggerla da QUI.
Saluti