Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buon giorno,sono Gigi e vorei fare una domanda L’inail mi ha chiuso l’infurtunio anche se sono în atessa di un altor intervento.A questo punto mi sono messo în mutua .Dopo l’infurtunio non sono piu în buoni raporti con il mio datore di lavoro,ha da darmi i stipendi dal maggio 2015 e di siguro non mi anticipera soldi per malaria.Mi posso rivolgere diretamente al INPS?Mi pagherano loro ?Grazie mille!
Buonasera.
La malattia di Dupuytren sembra sia aprovocata da microtraumatismo locale ripetuto ed esiste letteratura scientifica che ne riconosce l’insorgenza nei casi di sovraccarico della mano da movimenti ripetitivi. Quindi nulla a che fare con esiti di precedenti fratture di polso.
Ma anche se dimostrasse il rischio, l’INAIL tende a bocciare lo stesso la domanda; Qualche possibilità c’è se si fa causa.
Ma, ripeto, sicuramente le precedenti fratture non hanno nulla a che fare con questa patologia (almeno per quanti si sa fino ad ora)
Saluti
Buonasera.
Per il suo caso si deve tenere conto di aspetto della cicatrice, riduzione dei movimento del dito e forza della mano, cose assolutamente impossibili a distanza.
Saluti
Buonasera.
La valutazione dei casi come il suo non può non tenere conto della riduzione dei movimenti dell’articolazione e dell’aspetto della cicatrice chirurgica, cose che solo con visita diretta si possono valutare.
In via teorica potrebbe essere maggiore, ma in pratica si deve fare una valutazione personalizzata. L’idea di una consulenza con il medico di un patronato è assolutamente corretta.
Saluti
Buongiorno Dottore,
Dieci mesi fa ho avuto un sinistro in itinere sul lavoro con la frattura di 3 costole e la frattura scomposta del capitello radiale trattata con un intervento di osteosintesi.
Per quanto abbia recuperato quasi totalmnete i movimenti di flessione ed estensione del gomito, dopo una lunga fisioterapia, permane una limitazione della supinazione a 35 gradi.
L’Inail mi ha dato 6 punti, nei prossimi giorni mi recherò ad un patronato per valutare la correttezza della valutazione.
Le chiedo gentilmente, se in base alla sua esperienza, il punteggio potrebbe essere idoneo oppure valutato diversamente.
Eseguo un lavoro come impiegato, con elevato uso dell’auto, sono rientrato al lavoro dopo 64 giorni.
La ringrazio della disponibiltà, cordiali saluti
Buonasera.
Non mi è chiaro se intende dire che già ha avuto un risarcimento dall’assicurazione e ora vorrebbe richiedere un ulteriore indennizzo in quanto peggiorato. Se è così credo che non possa farlo. Le polizze infortuni, a mia conoscenza, prevedono l’indennizzo secondo le condizioni descritte nel contratto, ma mai una integrazione successiva per evoluzione peggiorativa dei postumi nel tempo. Questo è previsto per l’INAIL, che comunque è un’assicurazione sociale; le assicurazioni private, proprio perchè “private”, tendono anzi a ridurre gli indennizzi e non ad estenderne la possibilità … tranne che non si paghino cifre esorbitanti come premio.
In questo caso non conta quale sia la tabella di riferimento.
Saluti
Buonasera.
La rottura di 2 costole, secondo le indicazioni della tabella utilizzata per legge dall’INAIL, è valutabile il 2% (219. Esiti di fratture costali multiple, viziosamente consolidate; per ogni costa: Fino a 1%).
Per avere l’indennizzo in capitale serve almeno il 6%.
Quindi la risposta e negativa; l’eccezione può essere se si ha un documentato problema respiratorio conseguente alle lesioni costali e lì poi si fanno valutazioni più ampie.
Saluti
buongiorno dott io anno scorso o avuto un infortunio sul lavoro o tagliato il tendine flesore ditto policce mano dx messa di maggio dopo circa 2 messi dott ano visto che il tendine non era saldato a messa di augosto o rifatto intervento per rimetere ancora il tendine,a metta di messa si septembre ancora anno visto che il tendine non era saldato e mano programato per artrodesine adesso io o chiuso infortunio 14 gennaio il titto e saldato con 5,6 gradi storto prima falage.volevo sapere quanti punti posso darmi medichi da inail.nell pasatto o avuto su la mano sx fractura di scafoide con inesto con 8 punti di invalidita è succeso 7 anni fa.grazie dott.
salve Dott Nicolosi nel 2004 ho subito una frattura dello scafoife al polso sinistro dove ho fatto due interventi andati male al mio paese e poi mi sono rioperato a Milano e ho messo una placca l inail mi ha riconosciuto 11 punti poi nel 2014 ho avuto un altro infortunio scafoide polso destro stavolta senza intervento chirurgico e l inail mi ha riconosciuto in totale 14 punti , ho fatto ricorso amministrativo e mi sono stati riconosciuti 16 punti confermati alla visita dopo l anno attualmente ho una rendita inail da un anno! successivamente all infortunio mi sono ammalato del morbo di dupuytren ma mi hanno detto che l inail e difficile che riconosca tale malattia come malattia professionale o come dipesa dall infortunio lei cosa mi consiglia di fare? grazie
Buongiorno dottore. Dopo la risonanza magnetica lombosacrale e visita da uno specialista fisiatra a mio marito è stata riscontrata una lombosciatalgia in discoartrosi lombare. Però, in questo ultimo mese, mio marito ha peggiorato la situazione con il ginocchio. Forte zoppia, alcuni cedimenti, dolore continuo e se cammina o fa fisioterapia si gonfia. Durante la stessa visita il fisiatra ha riscontrato una tendinopatia di zampa d’oca e una tendinite rotulea oltre alla condrosi. A lui non fa male la schiena ma quando cammina, zoppicando, gli prende subito la sciatica (più una nevralgia).
Sia in INAIL che in RC ha diritto a un punteggio della condrosi, zoppia (danno estetico) e nevralgia. Lui per lassita’articolare ha già ricevuto 14 punti ma volevamo capire se ha diritto ad altri visto l’aggravamento della situazione. Lui si è fatto male cadendo dalle scale condominiali esterne di casa. L’assicurazione per cui lui ha stipulato la polizza infortuni privata si basa sul tabellare INAIL (niente a che fare con tabelle INAIL lavoro).
La ringrazio nuovamente e le porgo i miei più cordiali saluti.