Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buonasera Dott una settimana fa mentre lavoravo sono caduto mi sono rotto la nona e dea costolacostoa .linal
mi podrebbe dare un indennizzo ho 35 anni secondo lei.grazie
La ringrazio molto Dott. Nicolosi. Infatti sia la caviglia che il piede stesso sono molto limitati nei movimenti,cosa che è stata constatata anche dall’ortopedico in sede di prima visita. Per la cicatrice o seri dubbi possa sparire,in quanto manca proprio materiale organico che è stato rimosso per necrosi. Da considerare anche il segno che rimarrà sulla coscia dove e stata prelevata la cute per l’innesto. Al momento sembra una toppa rossa. In ogni caso aspetterò il decorso e la guarigione clinica. Eventualmente se ho dubbi sull’attribuzione delle percentuali posso sempre rivolgermi come letto nei post precedenti al Patronato. Cordialmente la saluto
Buonasera.
Il codice corretto potrebbe essere il numero 302 (Esiti di frattura di due o più metatarsi, comprensivi del primo e/o del quinto, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale), il 304 (o l’uno o l’altro), sicuramente il 36 (Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche: Fino a 5) e, se dovessero residuare deficit dei movimenti della caviglia, il codice 293; naturalmente non è semplice in quanto si tratta di indicazioni tabellari che non si sommano tra loro in modo matematico e con i valori massimi.
Ma per ora è troppo presto; si deve valutare tutto alla “guarigione clinica”.
Saluti
Salve, giusto per avere un orientamento sui punti percentuali dati dall’inail volevo esporre il mio caso. Nel mese di ottobre sono stato vittima di un infortunio sul lavoro dove ho subito un trauma da schiacciamento con la conseguente frattura scomposta dei metatarsi. Sono stato ricoverato in ospedale per 2 mesi e dopo tre interventi chirurgici uno per sanare le fratture con l’inserimento dei fili di kirschner e le due successive per le lesioni cutanee(eliminazione necrosi dei tessuti e applicazione VAC e successivo innesto cutaneo) derivate dallo schiacciamento. Consultando al numero 304 della tabella inail cosi come e riportato nella dicitura avrei diritto a un punteggio di 5. Le chiedo se puo essere giusta questa valutazione o ci sono altri elementi che nel mio caso possono far aumentare il punteggio. Ad oggi 16 gennaio , sono ancora in infortunio e devo andare a controllo dal medico inail il prossimo febbraio 2016.Premetto che il piede e ancora gonfio, dolorante, e c’e’ un netto calo della sensibilita in tutta la zona cutanea dell’innesto che si presenta con un affossamento che a detta del medico chirurgo non ritornera ad essere come in origine .Grazie.
Grazie!
Buonasera.
E’ corretto che superato il 16% l’INAIL recuperi il danno biologico pagato precedentemente trattenendo il 20% della rendita fino al raggiungimento di quanto erogato al lavoratore.
E’ giusto che l’INAIL si sia accorto dell’errore; non era stato corretto il mancato recupere precedente, probabilmente per l’errore di un qualche impiegato.
Ma non sono sicuro che possa recuperare tale somma integralmente dopo 10 anni; è possibile che in parte o in toto sia prescritta ma per questo dovrà probabilmente consultare un avvocato.
Saluti
Buongiorno,nel 2004 ho avuto un infortunio(frattura trochite omero destro) e mi hanno riconosciuto il 10% di invalidità con rispettiva liquidazione.Poi ho fatto ricorso tramite patronato e ho ottenuto un altro 2% con relativa liquidazione.Nel 2005 ho subito un altro infortunio(esiti fratture costali multiple emitorace DX e SN;esiti cicatriziali cheloidei coscia DX in esito a vasto ematoma PT trattato chirurgicamente) e mi hanno riconosciuto il 7%.Di conseguenza ho superato il 16% e quindi avevo diritto alla rendita.Nel Febbraio del 2015 ho effettuato tramite patronato la domanda per Malattia Professionale.Dopo la prima visita mi è stata respinta.Ho fatto ricorso con un Dottore e,vinto il ricorso,mi hanno riconosciuto un altro 8%(dorso lombalgia con limitazione funzionale rachide dorso lombare esito ernia lombare ritenuta di natura tecnopatica).Prima però di rilasciarmi questo altro 8% di invalidità,la mia vecchia percentuale del 18% mi era stata scalata fino al 16% per miglioramenti della frattura omero destro.Quindi allo stato attuale ho una percentuale del 23% di invalidità.Dopo ormai 10 anni,Inail si accorge di non avermi trattenuto i soldi del danno biologico riguardanti l’infortunio del 2004.Mi è stato spiegato che,superato il 16% di invalidità,quello che Inail ha dato prima può riprenderselo dato che con il 16% si ha diritto alla rendita.La mia domanda è questa:è giusto che dopo 10 anni Inail si accorga dell’errore,da loro accertato,e decida di iniziare da Gennaio 2016 a riprendersi l’indennizzo rigurdante infortunio del 2004?Io ho iniziato a prendere la rendita a Gennaio 2006 e mai mi era stato nemmeno minimamente accennato di questo rimborso.Inail si è anche trattenuta gli arretrati che si erano accumulati visto che la decorrenza della nuova rendita è datata 27/02/2015.Adesso mi verranno trattenute 127 rate.È giusto tutto ciò
Buongiorno.
Impossibile rispondere in quanto.
1) la percentuale riconoscibile è differente in rapporto alla o alle vertebre interessate;
2) la percentuale riconoscibile cambia in rapporto alla riduzione dei movimenti della colonna;
3) se esiste anche una lesione nervosa di una delle radici del nervo sciatico la percentuale aumenta;
4) la percentuale varia anche in rapporto alla gravità della deformazione delle vertebre.
A distanza quindi è impossibile fare una valutazione affidabile.
Saluti
Dott. Salvatore Nicolosi
Caro dott. Nicolosi le vorrei porre un quesito, ho subito un incidente sul lavoro, mi ritrovo con due vertebre fratturate, l’ultima vertebra sacrale e la prima vertebra ciccigea scomposta, secondo il suo punto di vista che percentuale mi potranno assegnare di danno biologico???? La ringrazio anticipatamente.
Buonasera.
Non è così semplice rispondere ad una domanda espressa in questo modo; posso darle solo alcune indicazioni.
In questi casi si usa, per valutare la percentuale di danno biologico, quanto indicato nel Decreto del Ministero della Salute, 3 luglio 2003 –
Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità-.
In questa tabella gli “Esiti di frattura sacrale o coccigea malconsolidata con conseguente sindrome algico-disfunzionale” sono valutati tra il 3% e il 5%.
I criteri a cui attenerso sono quindi l’eventuale dismorfismo residuato alla guarigione e la sindrome dolorosa.
In questo momento ed in assenza di visita medico legale è impossibile fare una valutazione.
Per poi ottenere l’entità del risarcimento presumibile potrebbe recarsi su questa pagina e inserire i dati che le ho indicato: http://www.avvocatoandreani.it/servizi/calcolo_danno_biologico.php
Saluti