Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Salve dottore.. ho avuto un incidente stradale in cui io ero il passegero.. ed ho una frattura al coccige.. devo stare 15 giorni a riposo.. quanto può essere il risarcimento dell assicurazione?
Buongiorno.
In genere l’INAIL risarcisce le “conseguenze dirette” del trauma. Mentre per la condropatia al ginocchio sede di lesione di natura traumatica per infortunio sul lavoro non dovrebbero esserci problemi di riconoscimento, per la lombosciatalgia, a mia esperienza, ritengo che l’INAIL negherebbe la propria competenza.
Infatti la lombosciatalgia potrebbe essere una conseguenza di discopatie e patologie vertebrali che nulla hanno a che vedere con il trauma.
Naturalmente “tentar non nuoce”: al massimo l’INAIL respinge l’istanza.
Circa la percentuale di danno biologico aggiuntiva riconoscibile per la condropatia non posso essere preciso; in un caso di ginocchio con plurime lesioni si fa una valutazione globale che non è la somma delle percentuali delle singole percentuali; è una valutazione complessiva che tiene conto anche della riduzione dei movimenti del ginocchio, dell’instabilità articolare, di eventuale zoppia; insomma è una valutazione non semplice che può essere fatta solo con apposita visita medico-legale e visionando tutta la documentazione.
I patronati più organizzati hanno a disposizione un consulente medico che gratuitamente può fare questo tipo di valutazioni.
Saluti e buon anno anche a lei e alla sua famiglia
Buongiorno.
Premettiamo che fino al 5% di danno biologico l’INAIL non eroga nulla.
La frattura di 2 costole è valutabile intorno al 2%.
Il versamento pleurico rappresenta un evento acuto reattivo al trauma la cui guarigioner può avvenire in modo completo, quindi con postumi non valutabili percentualmente, o con esiti funzionali, come deficit ventilatorio documentato con spirometria.
Quindi allo stato attuale è impossibile fare una valutazione affidabile;
Solo per completezza, devo dire che la guarigione completa dei versamenti pleurici reattivi avviene nella stragrande maggioranza dei casi.
Saluti
Ho avuto un trauma da schiacciamento toracico sul lavoro con frattura scomposta due costole fratturate e versamento pleurico. Quanto mi daranno in capitale? Grazie.
Buonasera.
Posso solo dirle che il tipo di lavoro svolto non viene affatto preso in considerazione ai fini della valutazione in ambito INAIL; che sia operaio metalmeccanico o calciatore o imprenditore, non importa: la percentuale riconoscibile è uguale.
Sulla percentuale riconoscibile non posso aiutarla in quanto alla guarigione si dovrà valutare la riduzione dei movimenti delle dita, a distanza sicuramente non possibile.
Saluti e buon anno
Buonasera.
Mi scusi il ritardo per la risposta ma, per motivi misteriosi, il suo commento era stato considerato spam da un sistema automoatico e quindi eliminato provvisoriamente.
Quanto poi ho controllato la cartella per l’eliminazione definitiva mi sono accorto che alcuni commenti non lo erano, tra cui il suo.
E’ un caso complesso perchè alla fine si dovranno valutare anche eventuali deficit funzionali residuati, ad esempio una riduzione dei movimenti della spalla, una riduzione dei movimenti delle dita, una eventuale difficoltà respiratoria.
Se la frattura delle coste è semplice da valutare, nella tabella viene indicato “fino ad 1% per ogni costa”, quindi siamo tra 6% ed 8% circaper il resto mi è impossibile esprimermi in assenza di visita medico-legale.
Le consiglio di attendere la comunicazione dell’INAIL sul danno riconosciuto e poi rivolgersi ad un patronato ben organizzato per far valutare dal loro consulente medico legale la correttezza della valutazione; spesso a seguito di ricorso si riesce ad ottenere qualcosa in più.
Saluti e buone feste
Buonasera.
Mi scusi il ritardo per la risposta ma, per motivi misteriosi, il suo commento era stato considerato spam da un sistema automoatico e quindi eliminato provvisoriamente.
Quanto poi ho controllato la cartella per l’eliminazione definitiva mi sono accorto che alcuni commenti non lo erano, tra cui il suo.
In effetti è complicato.
Per sommi capi: se le fratture sono guarite senza apprezzabili riduzioni funzionali delle articolazioni vicine si fa una somma complessiva con una metodica “a scalare”, cioè 4 + 4 fa 6 o 7. Ma non è detto che per entrambe si debba usare la percentuale massima prevista: si potrebbe fare un calcolo, ad esempio di 3 + 3 che farebbe 5. Se la riduzione dei movimenti dell’articolazione diventa predominante si usa solo la percentuale prevista per quella lesione funzionale oppure quella prevista per la lesione funzionale più una percentuale ulteriore, ma mai la massima, per il danno biologico, ad esempio nel caso da lei presentato, un 2-3% circa per le frattura.
Questo per sommi capi e solo a titolo di esempio ma in effetti, come dicevo prima, non è semplice.
Saluti e buone feste.
Buongiorno Dott. Nicolosi. Innanzitutto tantissimi auguri di buone feste. Siccome mio marito un’anno fa giusto si è rotto il legamento crociato posteriore con avulsione ossea, rottura subtotale del collaterale mediale e rottura menisco mediale, volevo capire se, anche dopo un’anno, mio marito oltre ad avere un danno biologico di lassita’ articolare, ha problemi di sciatalgia (da postura) e una condropatia (sindrome femoro rotulea?). La rotula è anche fuori asse confronto la tibia. Ha fatto l’elettromiografia effortunatamente non sono lesionati i nervi ma il nervo sciatico è molto infiammato. Il 30 di dicembre farà per sicurezza una RM lombo sacrale per vedere se ci sono ernie, ma non penso e credo. Con la RM del ginocchio fatta ancora a gennaio del 2015 hanno riscontrato meniscosi al menisco rotto. Le chiediamo gentilmente, oltre alla lassita’articolare dei due legamenti, mio marito può avere un danno biologico anche per la condropatia e per la sciatalgia cronica? Se si’, quanto potrebbe prendere di percentuale di invalidità? Premetto, mio marito non si è potuto operare ai legamenti perche’ invalido nefrologico.
Ringrazio anticipatamente.
Elena
Salve dottore le volevo chiedere se era possibile quantificare più o meno il mio infortunio … ho subito una lesione al flessore profonda 2°dito (zona 1) e flessore profondo e superficiale 3° dito(zona 2) della mano sx ,tenga conto che faccio il saldatore a tig ed ho bisogno il perfetto utilizzo di tutte e 2 la mani per svolgere il mio mastiere. grazie e spero mi possa aiutare nella valutazione . a presto
Buonasera.
E’ vero; per l’iscrizione alle liste di disoccupazione come invalido serve il 35% di invalidità INAIL (o il 46% d’invalidità civile).
Attualmente il danno al lavoratore ai fini del risarcimento come danno biologico o per la rendita se la percentuale supera il 15% viene calcolato secondo la tabella del DM 38/2000.
La valutazione per l’iscrizione nelle liste di disoccupazione come disabile invece deve essere fatta utilizzando la tabella del TU, DPR 30/06/1965, n. 1124, cioè della vecchia tabella valutativa in auge fino a luglio 2000; quindi può accadere che si abbiano 2 diverse valutazioni percentualistiche, una per il danno e una utile per l’iscrizione nelle liste.
In sostanza per l’iscrizione nelle liste per la massima occupazione si va una apposita valutazione separata globale che tiene conto di tutte le infermità di competenza INAIL.
Salute