Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Salve dottore
Vorrei chiederle due cose:
Mi è stato detto che l’invalidità per accedere alla lista speciale è minimo 35%.
Questa percentuale si riferisce al danno biologico, oppure si tratta di un altro tipo di invalidità. Cioè se mi riconoscono ad esempio 10% più 11% precedenti arrivo a 21%, questa è l’invalidità per accedere alla lista,o c’è un’altro tipo di conteggio.
Scusi la domanda un pò confusa ma credo che mi ha capito.
Grazie
Buonasera.
Impossibile rispondere in assenza di visita dopo la guarigione clinica.
Nel caso della caviglia infatti si puo valutare, oltre al danno biologico puro per le fratture, quello provocato dalla cicatrice, un quantum per i mezzi di sintesi e, se sussiste, anche una percentuale ulteriore (o alternativa se maggiore delle altre) per la riduzione dei movimenti della caviglia.
Saluti
Buona sera mio marito ha avuto un incidente sul lavoro ( FRATTURA BIMALLEOLARE CAVIGLIA SX)
DESCRIZIONE INTERVENTO-PROCEDURA:RIDUZIONE E SINTESI MALLEOLO PERONEALE CON PLACCA E VITI.RIDUZIONE MALLEOLO TIBIALE CON VITE MALLEOLARE
quanti punti pensi ottiene e quanti soldi? grazie
Salve, io sono un lavoratore autonomo ho subito un infortunio sul lavoro trasportato in codice rosso al p.s sala rianimazione 8 costole rotte ,0leurica polmone perforata con emorragia, scapola sx rotta,frattura D7 trasversale, rottura tentini dito indice mano dx,
Lussazione trapezio mediocarpale operato con riduzione con fili k e vistosa cicatrice di 7 punti.
Secondo lei di quanti punti potrebbe essere il mio danno?
Grazie anticipatamente Giovanni il camionista
Gentile Dottore, volevo avere delle delucidazioni in merito alla valutazione dei danni composti da parte dell inail. La tabella riporta: “Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all’entità del pregiudizio effettivo dell’apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni” questo vuol dire che, per esempio, una frattura di radio e ulna (N°234 radio = esiti di frattura, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale: fino a 4% – N°235 ulna = esiti di frattura, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale: fino a 4%) può essere valutata al massimo 4 punti percentuali, nonostante la frattura comprende entrambe le ossa? o vengono attribuiti dei punti percentuali, in base alla gravità del pregiudizio, per ogni segmento osseo? non mi è molto chiaro il sistema…
la ringrazio
Buonasera.
Alla fine verrà valutato il danno biologico complessivo alla spalla, qualunque sia l’infortunio/malattia professionale che lo ha provocato.
Se lei ha l’11% totale di cui 6 per la spalla, dovrebbe avere un altro 6% per altro. Se non supera il 15% poco ci manca.
Nel voucher è compresa la quota assicurativa di competenza INAIL, quindi da questo punto di vista nessun problema, lei è tutelato.
Per il resto … la tutela esiste, ma è sicuramente incompleta; avere difficoltà a rientrare nel lavoro dopo certi infortuni è ormai frequente e spero si riesca a trovare una soluzione; per il momento si può solo stringere i denti e cercare di andare avanti.
Saluti
Buonasera.
La difficoltà respratorio dovuta al problema nasale e le lesione cistica ipofisaria non credo che incidano in qualche modo con le lesioni subite; quindi che le le riferisca o no non cambia nulla; solo ai fini anamnestici potrebbe riferirli senza problemi.
Se lei ha problemi psichici provocati dal trauma li riferisca; è facoltà del medico INAIL richiedere la visita psichiatrica se lo ritiene opportuno per la quantificazione del danno permanente … ma non è obbligato.
Consigli particolari su come comportarsi durante la visita non posso dargliene, se non ricordarsi di riferire tutti i suoi problemi.
Alla chiusura le consiglio di far verificare ad un medico esperto o specialista in medicina legale la congruità della valutazione del danno da parte dell’INAIL; i patronati in genere mettono a disposizione un loro consulente a titolo grauito.
Saluti
Grazie per la risposta.
Per completezza della domanda precedente, aggiungo che la percentuale datami per la malattia professionale del tendine in questione è il 6%.
Ma chi viene pagato tramite voucher giornaliero, e quindi senza contratto di lavoro?
Come fa una persona che subisce un infortunio, tale da impedirgli a svolgere un tipo di mansione?
Questo è un problema che si diffonderà in breve tempo, perché si sta diffondendo (scusi il bisticcio di parole) questo tipo di pagamento.
Lei stesso cita nella risposta che le aziende tendono a licenziare…
Saluti
Salve,
io ho sofferto un incidente ad itinere andando a lavoro la mattina in moto.
Purtroppo la persona che mi ha tagliato la strada è scappata e non sono riuscito a trovare testimoni.
Ovviamente l’assicurazione non paga nulla e neanche il fondo per le vittime della strada.
L’INAIL per mia fortuna ha accettato comunque la pratica di incidente ad itinere.
Attualmente i problemi principali riscontrati sono i seguenti:
-Asimetria del dente dell’epistrofeo con le masse dell’atlante (che mi provoca molto dolore e non riesco a muovere completamente il collo e inoltre ho continue vertigini e giramenti di testa)
-Dolori forti e fatica di movimento della spalla/braccio sinistro (ho fatto la rm e avrò risposta a giorni)
-Dolori nella parte lombo-sacrale (devo fare raggi fra una settimana)
-Problemi uditivi all’orecchio sinistro (devo eseguire ancora accertamenti)
-Sbalzi di umore anche gravi mai avuti in precedenza, oltre a vari episodi in cui ripenso in continuazione ai momenti dell’incidente.
-Precedentemente all’incidente avevo problemi relativi ad una lesione cistica ipofisiaria, ho effettuato una tac al cervello ma non sono risultati problemi a livello generale
-Precedentemente all’incidente avevo anche problemi a respirare correttamente con il naso (probabilmente a causa di setto nasale deviato o riniti allergiche)
Sto facendo terapie riabilitative pagate dall’INAIL attualmente solo a collo e schiena in attesa di ulteriori accertamenti per effettuare quelli alla spalla/braccio
Giovedi 03 dicembre avrò un’ulteriore visita presso la sede dell’INAIL, secondo lei come dovrei muovermi ?
Devo far presente la lesione ipofisiara pre esistente ?
Devo far presente i problemi respiratori ?
Devo chiedere di poter eseguire una visita psichiatrica a carico dell’INAIL ?
Ha qualche altro consiglio da potermi dare ?
La ringrazio per il tempo dedicatomi.
Aggiungo: sarà un grosso problema!
Ma questo generalmente viene valutato dal medico competente dell’azienda e, se possibile, dovrebbe essere adibito a mansioni compatibili con il suo stato di salute.
Il problema è che a volte le aziende invece licenziano affermando di non avere questa possibilità.
Quindi attenzione.
Saluti