Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buonasera.
Nel caso dell’INAIL invalidità e danno biologico sono il primo la prosecuzione del secondo.
Intendo dire che da 1% a 15% si parla di danno biologico puro, dal 16% in poi subentra anche una parte di inabilità lavorativa in misura sempre crescente al crescere della percentuale riconosciuta.
Ma ai nostri fini ciò che conta è il risultato finale.
Visto che ha già l’11% molto probabilmente con le nuove menomazioni supererà il 15%, quindi andremo nel campo dell’invalidità per cui viene erogata una rendita mensile.
La percentuale corretta però non posso cercare di individuarla a distanza in quanto bisognerebbe capire perchè è stato dato l’11% e valutare ora la differenza, cosa già difficile con il paziente a disposizione, veramente impossibile a distanza.
Circa il problema del passaggio dal danno biologico all’invalidità, effettivamente lei dovrà restituire quanto già ricevuto, ma con un meccanismo particolare. Ogni mese l’INAIL trattiene il 20% (1/5) della rendita fino al raggiungimento di quanto erogato precedentemente a titolo di danno biologico. Facciamo un esempio con numeri solo ipotetici: se la rendita dovesse essere di 200€, mensilmente verrebbero erogati solo 160€ (200 – 1/5, cioè 200 – 40) fino a quando non si raggiunge quanto già ricevuto; al raggiungimento si riceveranno mensilmente 200%..
Saluti
laringrazio dottore…molto gentile!
Aggiungo due righe:
se il mio medico legale riconosce che non potrò più svolgere il mio lavoro?
Salve Dottor Nicolosi
Vorrei la sua valutazione se è possibile su quanto accadutomi.
A gennaio del 2015 sono vittima di un grave incidente sul lavoro.
Un paranco cede e mi cade addosso un vitellone di quasi 9 quintali (ha letto bene!), procurandomi (per fortuna) trauma cranico con lacerazione del cuoio capelluto fino a scoprire l’osso del cranio (50 punti di sutura) taglio quasi di netto dell’orecchio destro (20 punti di sutura dietro il lobo),stesso lato, frattura del lll° medio clavicola,
frattura di due costole (la prima e la seconda) lesione della terza, rottura del tendine sovraspinato braccio destro.
Dopo l’intervento della spalla di giugno (scrivo testualmente)”in beach chair si esegue artroscopia.Visione articolare: lesione iserzionale del clp (slap tipo 2) con estensione posteriore. presenza di Hill sachs non engaing della testa omerale post.e sup. Le due lesioni associate lasciano dedurre la natura traumatica del quadro. si esegue tenoctomia terapeutica a scopo antalgico. Non lesioni capsulari ant. e inf., per cui non si procede a stabilizzazione capsulare. Visione borsale: bursectomia e decomprensione sottocromiale per osteofitosi. Si reperta lesione parziale del sovraspinato sulla giunzione miotendinea in regione post.(corrispondente alla H ILL sachs) quasi al 50% dello spessore. Si tratta quindi con debridement del tendine stesso e sutura side-to-side di rinforzo. Verifica dello spazio sottocromiale e della superfice di scorrimento. Emostasi e sutura portali.” .
Situazione di adesso (novembre 2015).
testa: vistosa cicatrice di dieci centimetri sopra la tempia, cicatrice per tutta la lunghezza del lobo dell’orecchio (dietro il lobo da capo a capo), danno all’orecchio (otoliti).
Fin dall’inizio insonnia e forti emicranie (anche adesso che le scrivo) da non riuscire nemmeno a dormire bene, infatti continuo la cura con la sertralina, e altro per la cura in quanto non avendo riportato danni visivi, non si capisce da dove viene questo dolore, eppure c’è.
Clavicola sovrapposta con dolore,
Leggero affaticamento del respiro quando alzo il braccio destro (fin dove arrivo).
Spalla. (RM) di agosto 2015:
Lieve edema dell’acromion -claveare.
CLB in sede, ma nettamente assottigliato a livello del tratto prossimale.
si rileva disomogeneità strutturale del tendine sovraspinato, assottigliato ma apparentemente inserito in esiti chirurgici.
iniziali segni tendinosi del sottoscapolare.
Non significative alterazioni di segnale dei restanti tendini della cuffia dei rotatori.
Tuttora sono in infortunio e in cura in una struttura per la riabilitazione a causa del forte e continuo dolore che ho in tutta la spalla, clavicola e al braccio. In una nota recente si legge: Articolarità passiva quasi completa su tutti i piani articolari, dolore persistente riferito sia a riposo che durante il lavoro riabilitativo, elevazione ed abduzione attive coordinate fino 100°.
Cinque punti al braccio sinistro.
Devo premettere che ho già 11 punti di invalidità,
che parte di questi si riferiscono ad una malattia professionale sempre al braccio incriminato (credo che si chiami tendinopatia).
Quanti punti di invalidità potrò avere?
E il danno biologico?
Se supero il 16%, mi considereranno il danno biologico?
Dovrò restituire l’indennità già avuta?
Grazie della cortese attenzione prestatami
La ringrazio molto per la risposta che mi ha tolto dei dubbi veramente odiosi
Buogiorno.
Pià esattamente, alla guarigione, verrà valutato il danno permanente residuo.
Se la percentuale riconosciuta sarà uguale o superiore al 6% avrà diritto all’indennizzo.
Non sono in grado di prevedere quanto sarà, ma, a titolo informativo, le dico che il blocco del dito indice, cioà il blocco delle 2 articolazioni, è valutato l’8% se alla mano dominante (destra nel destrimane, sinistra nel mancino).
Da questo valore poi si ottiene quello relativo al caso specifico.
Saluti
Buongiorno.
Non è semplice darle una risposta, anzi è impossibile essere precisi.
In sede di valutazione si tiene conto:
della frattura al radio in sé (fino a 4%)
della riduzione della motilità del polso (se è il destro ed è bloccato fino a 10%, se è bloccato per metà 5% e così via)
di eventuali cicatici chirurgiche (fino a 5%)
di eventuale riduzione della motilità delle dita (e questo non è semplice da valutare)
quindi si somma tutto con un sistema non esattamente aritmetico.
Quindi in questi casi è indispensabile visitare il lavoratore per valutare l’incidenza funzionale dei danni permanenti, cosa che a distanza non è possibile.
Saluti
Buonngiorno.
Devo dire che questo tipo di infortuni è in grado di provocare dei danni permanenti piuttosto variabili, soprattutto le fratture vertebrali; è già difficile a volte fare una valutazione con il paziente e la documentazione medica a disposizione, figuriamoci con notizie così limitate.
Non sono quindi in grado di fare una previsione.
Le posso solo consigliare di chiedere presso un patronato un consulto medico-legale dopo che le arriverà la comunicazione dell’INAIL sul danno biologico permanente per valutare l’opportunità di un ricorso al fine di incrementare il danno riconosciuto, e quindi anche il risarcimento economico.
Saluti
e
Salve dottore . Mi chiamo benny . Io ho avuto un incidente grave sul lavoro o avuto un incidente grave ,sonno caduto da un tetto da circa 6 m è mi sonno rotto il bacino è fratture ale tre vertebre è sonno stato in infortunio per 9 mesi . Io da inail a che punteggio mi devo aspettare .. ?? È che cosa riceverò io ? Grazie
Salve dottore,
Sono una ragazza di 27 anni che dopo un incidente all’interno della mia azienda agricola ha riportato una frattura articolare del radio. Tutto questo 8 mesi fa. Ora io ho fatto tutte le terapie consigliate e continuando seri dolori altri esami di accertamento. Dalla risonanza fatta a distanza di 7 mesi dall’infortunio è venuto fuori che c’è un edema all’interno dell’osso e un’infossamento dello stesso all’altezza della frattura. I dolori purtroppo persistono e mi vincolano a non riuscirà più a fare quasi nulla in azienda oltre al terrore che possa ricapitare un altro infortunio con crisi di panico. Il polso per mia fortuna ha quasi ricuperato tutta la mobilità tranne per un piccolo raggio o nel momento che partono i dolori e che lo bloccano completamente. (Per intendersi non riesco a portare un secchio con dell’acqua che mi distrugge).
Ora la mia domanda è, visto che a dicembre avrò la visita INAIL per chiudere la pratica, quanti punti d’invalidità potranno riconoscermi?
Ringrazio anticipatamente