Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Salve,
lavorando mi sono tagliato l’indice della mano dx ( anche il tendine ) e adesso non ho più sensibilità in questo dito. Corrisponde qualche risarcimento inail per questo infortunio?
Buonasera.
In sostanza è accaduto quanto avevo previsto.
Non c’è una norma specifica sui tempi d’attesa per questo tipo di situazioni.
Il medico INAIL può dichiarare la guarigione quando lo ritiene corretto e chiudere la malattia di competenza INAIL ma è possibile presentare un ricorso alla chiusura tramite un patronato.
In questo caso viene effettuata una visita collegiale con l’assistenza di un suo medico di parte, quello del patronato, che cercherà di convincere il medico INAIL a riaprire la malattia.
Ma comunque, anche in questo caso, il medico INAIL ha bisogno, per cambiare idea, di certezze e di tempi non eccessivamente lunghi.
Credo che sia superfluo consigliarle di insistere con il suo chirurgo di riferimento perchè l’intervento non venga molto postecipato, anche rappresentando questo problema; se poi si sforasse di una quindicina di giorni non credo che ci sarebbe un atteggiamento così punitivo da parte del medico INAIL.
Saluti
Buonasera.
In questo caso si usa la tabella del DM 38/2000 e più esattamente la tabella C1 dell’allegato 3.
visus corretto in occhio peggiore afachico: 4/10
visus corretto in occhio migliore: 10/10
percentuale inabilità: 19%
Saluti
Buonasera.
Il suo è uno di quei casi che a distanza non può essere valutato in quanto si dovrebbe valutare un eventuale deficit ventilatorio alla spirometria e un deficit dei movimenti della spalla.
Saluti
Gabriele il 15 ottobre 2015 alle 19:01 scrive:
Gentile Dr Nicolisi,
circa sei mesi fà ho avuto un incidente sul lavoro che ha comportato una frattura biossea dell’avambraccio osteosintetizzate chirurgicamente con placche e viti, ad oggi (tralasciando le compromissioni della mobilità dell’avambraccio che si valuteranno in sede medico-legale) il quadro clinico è il seguente: buona la reazione osteoriparativa ulnare mentre a livello radiale nessun segno di consolidamento. Ora sono in attesa di un intervento chirurgico con innesto osseo. Il mio dubbio è il seguente, allo stato attuale (non idoneo al lavoro che svolgo) può l’inail chiudere l’infortunio in attesa del prossimo intervento chirurgico?
Riposta ↓
Salvatore Nicolosi il 18 ottobre 2015 alle 10:47 scrive:
Buonasera.
Qualche volta è accaduto, soprattutto se questo intervento tarda a venire effettuato.
In via teorica infatti (assolutamente teorica nel suo caso, ma è accaduto) il lavoratore potrebbe rinviare ad arte l’intervento chirurgico per avere un periodo di malattia INAIL più lunga.
Ma se i tempi sono ragionevoli e se si riesce a fornire alll’INAIL una data presunta affidabile, magari indicata dalla struttura che dovrà intervenire, allora non ci saranno problemi.
Ma se viene indicata un’attesa di 1 anno, ad esempio, l’INAIL chiuderebbe.
Gentile Dott Nicolisi,
la aggiorno sugli sviluppi. Ho eseguito una tac che purtroppo ha confermato la diagnosi di pseudoartrosi e tra pochi giorni avrò la visita con il chirurgo ortopedico per programmare l’intervento. Intanto ho adempiuto alla visita con il medico legale Inail, che mi ha fatto presente, che se l’inervento non verrà effettuato entro l’anno corrente sicuramente l’infortunio verrà chiuso. Praticamente da quando parlerò con il chirurgo per programmare l’intervento ho un mese e mezzo di tempo, neanche… sperando nella celerità del mio ospedale le chiedo: è corretto quanto dice il medico Inail? c’è una normativa che regola la cosa? cosa mi consiglia di fare se (per motivi che ovviamente non dipendono da me) l’attesa dovesse essere più lunga dei tempi sopra indicati?
Salutandola la ringrazio per il tempo che dedica a questo utilissimo sito, grazie e buone cose.
salve dottore vorrei un opinione sul mio caso.
incidente sul lavoro(od corpo estraneo ritenuto nel cristallino e cataratta traumatica)
ho subito facoemulsificazione+impianto iol nel sacco
60-70 giorni di infortunio
ora porto gli occhiali(occhio dx od visus 4/10,occhio sx 10/10)
quanto mi verrà riconusciuto secondo lei?
grazie in anticipo,saluti.
emanuele
Quanti punti mi tocca x trauma da schiacciamento torace con frattura scomposta della clavicola,frattura della 6 e7 costole con striature di sventilatorio polmone sx? Grazie.
Buongiorno.
Rispondo prima all’ultimo quesito.
Attualmente siamo in una fase in cui l’intervento dell’avvocato non è necessario in quanto alla comunicazione dell’INAIL con la valutazione del danno biologico si potrà effettuare un ricorso amministrativo con richiesta di visita collegiale tramite l’assistenza gratuita di un patronato.
Circa la percentuale di danno biologico riconoscibile non posso essere preciso,in quanto una componente importante è l’entità di riduzionedei movimenti della spalla e questo può essere valutato solo effettuando una visita.
Solo a titolo indicativo:
219. Esiti di fratture costali multiple, viziosamente consolidate; per ogni costa ==> Fino a 1% (quindi, molto ad occhio e in modo impreciso, direi tra 5% e 8%)
214. Esiti di frattura di clavicola apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata compromissione funzionale ==> Fino a 2%
217. Esiti di frattura della scapola, apprezzabili strumentalmente, in assenza di compromissione funzionale ==> Fino a 3.
Ma le valutazioni per la frattura di clavicola e costa potrebbero essere superate dalla valutazione del deficit di movimento dela spalla che assumerebbe un significato preponderante riducendo quello di clavicola e coste. Non è assolutamente facile fare una valutazione già con paziente e documentazione a disposizione, figuriamoci a distanza.
Saluti
Salve volevo cortesemente che esaminasse il mio caso: incidente in itinere in moto (caduta causa buca) rottura di 8 coste di cui 3 scomposte,clavicola e scapola composte.Secondo l’inail posso rientrare a lavoro ,ma il braccio non lo sollevo del tutto e mi fà male ,anche se il loro ortopedico dice che riprenderò la piena funzionalità in contrasto con il fisiatra che consiglia ancora fisioterapia e mi dice che non riprenderò la piena rfunzionalità dell arto.A di là della valutazione del movimento quanti punti potrebbero essermi assegnati?
P.S. già un avvocato stà seguendo il caso con l assicurazione del comune,mi consiglia di fargli seguire anche quello con l’inail? grazie.
Buonasera.
Sul danno psicologico ho dei dubbi in quanto comunque non si tratta sicuramente di un trauma che ha messo a rischio la sua vita come può essere un’esplosione con ustioni gravi o un crollo o una precipitazione da grande altezza, ad esempio. IN questi casi si parla di “sindrome post-traumatica da stress”, nel suo caso credo di difficile riconscimento.
Per ciò che riguarda la mano è impossibile rispondere a distanza in quanto vengono indennizzati non le conseguenze del trauma ma gli esiti residuati alla guarigione delle lesioni subite, lesioni che nel suo caso possono essere di tipo estetico e funzionale (riduzione dei movimenti possibili delle dita).
Entrambi, danno estetico e funzionale, possono essere valutati solo con visita diretta.
Saluti