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Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buon giorno dott. Nicolosi
mia madre 89 anni invalida al 100% con indennita’ di accompagnamento per varie patologie ipertensione, parkinson , sclerosi a placche , artroprotesi anca dx , in carrozzina di fatto fa solo qualche passo in fase di fisioterapia, ospite di una casa di riposo. Alzandola dal letto-carrozzina e’ caduta agli operatori o.s.s. procurandosi una frattura sotto capitata al collo del femore sx ha dovuto subire un ulteriore intervento di protesi di anca. La responsabilita’e’ accertata dalla struttura. Le chiedo gentilmente secondo la sua esperienza che danno biologico le puo’ essere riconosciuto nonostante le precedenti patologie. Dopo pochi mesi ha cominciato ad avere problemi polmonari e un forte decadimento psichico fisico fino alla morte per ictus dopo 11 mesi dall’intervento. Esiste secondo lei il nesso tra incidente e morte? La ringrazio di cuore per una sua gentile risposta.
Buonasera.
Quello che l’INAIL ha avuto dalla compagnia assicurativa ormai è stato incamerato dall’INAIL … punto!
Se le dovessero abbassare la percentuale riconosciuta verrebbe fatto un calcolo piuttosto complicato.
Considerando che la rendita è costituita in parte da una quota di danno biologico e in parte da una quota di danno lavorativo, a lei, grosso modo, verrebbe versato quanto previsto per un danno biologico del 15% dedotte la somma che in questi anni l’INAIL le ha versato, nella quota parte di danno biologico.
E’ un calcolo complesso che esula dalla mie competenze; non sono in grado di indicarle delle cifre con esattezza.
SALUTI
Buongiorno, percepisco una rendita inail per infortunio (18%) sul lavoro…. La mia domanda è questa: in caso di revisione rendita inail mi venga liquidata la rendita perché l’invalidità è valutata al 15% che fine fanno tutti i soldi che l’inail ha richiesto alla Rca? Ho 41 anni e ne avevo 38 quando ho avuto l’infortunio. Non vorrei essere liquidato con importi ridicoli rispetto a quello che avrei potuto prendere dalla Rca senza l’intervento dell’Inail. Grazie per il suo contributo
Buonasera.
In tabella:
257. Esiti di frattura di scafoide con evoluzione in pseudoartrosi – Fino a 5
258. Esiti di frattura di altro osso carpale, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale – Fino a 3.
In realtà, se ci fa caso, in entrambi i casi vi è la locuzione “fino a”, quindi il 5% e il 3% rappresentano valori massimi per quelle frattura.
Nel suo caso specifico è probabile che ciascuna frattura sia stata valutata l’1%.
Ovviamente non posso capire se si tratta di una valutazione corretta, ma ritengo opportuno che il suo caso sia portato all’attenzione di un medico legale, di un patronato o privato, per valutare se sussistono le condizioni per presentare un ricorso alla valutazione del danno biologico
buonasera
se era possibile volevo sapere se per una frattura incompleta al carico del cuboide e dello scafoide e giusto che l inail mi valuta con il 2% valutandomi solo frattura incompleta al cuboide?e giusto?
Buonasera.
Impossibile rispondere in quanto il grosso della valutazione percentualistica viene fatta sulla scorta dell’entità della riduzione dei movimenti della spalla e quindi è necessario una visita diretta.
Piuttosto, non per aizzarla, ma se la struttura dove lavora ha delle responsabilità in ciò che le è successo, lei potrebbe procedere, se vuole, contro l’azienda per la richiesta di risarcimento del danno differenziale.
Da un punto di vista meramente economico, il valore del punto INAIL è inferiore a quello del punto in ambito di responsabilità civile e questo, molto semplificando, è il presupposto per ottenere il risarcimento di quel plus differenziale tra quanto si dovrebbe percepire come responsabilità civile e quanto si è percepito come risarcimento INAIL.
Notizie più precise può ottenerle, sempre se è interessata, da unavvocato di sua fiducia.
buongiorno mi chiamo martina,ho 34 anni e sono un infermiera professionale.In data 12/08/14 ho avuto un incidente sul lavoro,sono stata colpita da una barra di metallo che si è staccata dal soffitto,riportando un trauma cranico minore,escoriazioni varie,contusione spalla snx con sublussazione ridotta,dall’ecografia,edema cuffia dei rotatori,edema del deltoide parziale interruzione traumatica nel terzo medio del tendine sovraspinoso,versamento endoarticolare della borsa subacromio deltoidea.ho avuto l’astenzione dal lavoro fino al 20/09/15.nel frattempo ho scoperto di essere incinta e non ho potuto eseguire terapie ed ulteriori accertamenti.sono stata chiamata oggi a distanza di 6 mesi per la visita medico legale,il quale facendomi fare degli esercizi ha accertato la scarsa mobilita e funzionalita della spalla,con dolore al movimento ecc,ma non mi ha detto nulla,attualmente sono a 35w di gestazione.
Secondo lei che percentuale di invalidita’ potrebbe darmi?la ringrazio anticipatamente.
Buonasera.
Impossibile rispondere in assenza di visita diretta.
infatti si devono valutare:
1) esiti cicatriziali ed eventuale pregiudizio estetico.
2) limitazione funzionale residua dei movimenti della spalla (1/2, 1/4, ai gradi estremi, etc.?) tenendo presente che l’anchilosi completa di spalla in arto dominante è valutabile il 25%, in arto non dominante è il 20%
3) ancore riassorbibili o metalliche?
A distanza questo tipo di valutazioni non possono essere fatte.
Salve sono una persona di 45 ho subito un intervento per un infortunio alla spalla precisamente rottura completa del tendine sovraspinoso ricostruzione effettuata con una sinoviectomia parziale e riparazione sovraspinoso con applicazione di n 2 ancore .La domanda è quanto si quantifica questo danno biologico e qual’è il punteggio è giusto da ricevere ? Se posso avere una risposta da lei le sarei molto grado…Ringrazio distinti saluti
Buonasera.
L’unica cosa corretta da fare è recarsi presso un patronato ben organizzato che potrà mettere a disposizione il proprio medico legale per presentare un ricorso alla valutazione finale del danno biologico.
Solo un appunto.
Sicuramente l’INAIL avrà erogato una somma per il risarcimento del danno biologico. Se in sede di ricorso dovesse superare la soglia del 15% dovrebbe restituire tutta questa cifra ed “accontentarsi” di 150-200 Euro mensili. Non conosco l’età, ma dovrebbero avergli dato una somma compresa tra 10.000 e 18.000 Euro. Anche se fossero solo 10.000, e il mensile fosse di 200 Euro, occorrerebbero 50 mesi per arrivare a quella cifra. Io direi che non conviene.
In questo caso io consiglierei di non superare in ogni caso il 15% ed avere un’ulteriore somma. In seguito dopo 2-3 anni e fino a 10 anni potrà presentare una istanza di aggravamento e in questo caso, se supera il 15%, non è prevista la restituzione immediata dell’indennizzo precedente.
Saluti