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Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Mi scusi, ma a volte lei tende ad essere un poco confuso nelle sue richieste.
Cercherò di risponderle, ma non so se è ciò che voleva sapere.
Innanzi tutto non è l’INAIL che l’ha mandato dal medico competente, ma ha solo ricordato al suo datore di lavoro che esiste un articolo di legge che lo obbliga a far valutare la sua idoneità alle mansioni in quanto lei ha subito dei danni che potrebbero incidere sulla sua possibilità a svolgere il lavoro per cui è stato assunto.
Da quanto ho capito, il medico competente lo ha dichiarato non idoneo permanentemente alle sue mansioni e quindi il datore di lavoro lo ha licenziato.
Ovviamente capisco che aspettare dei mesi senza stipendio prima che l’INAIL si decida a fare la sua valutazione a quindi ad erogare l’indennizzo è difficile.
In questi casi non è previsto nulla, ma io proverei a richiedere all’INAIL l’accelerazione della procedura per la valutazione finale in quanto lei è senza stipendio e senza lavoro. A volte l’INAIL, nella persona dei suoi funzionari, proprio in quanto è un istituto per la tutela dei lavoratori, è in grado di accelerare certe procedure per favorire l’infortunato.
Le consiglio quindi di provare a recarsi personalmente all’INAIL e parlare con un amministrativo o con l’assistente sociale della sede per vedere di avere la valutazione del danno, e quindi l’indennizzo, in anticipo rispetto ai tempi previsti.
Saluti
Buon giorno dottore intanto grazie per aver risposto alla mia domanda la volta precedente sono Roberto gli chiedo se può informarmi su come si stanno evolvendo le cose. Si ricorda che le o scritto l’infortunio del 21 07 2014 al 27 02 2015 dove inail mi richiama circa tra 6 mesi nel frattempo mi manda dal medico competente del lavoro. Dove lui mi serve a me e al mio datore inabilita permanente alle mansioni per cui la ditta mi deve licenziare non avendo mansioni per il mio cavo nel frattempo faccio domanda al pubblico impiego per la disoccupazione. Li chiedo ( ora se prima inail a rimborsato la ditta per il periodo dell’infortunio ora dal periodo di chiusura al periodo di valutazione con visita per valutare i punti dinvalidita in quei mesi mi rimborso a me’ visto che non lavoro più e sappiamo che sarei invalido.) Lei cosa pensa.
Salve dottore volevo farle una domanda nel 2013 mio marito ha avuto un infortunio sul lavoro la menomazione del ospedale e stata questa:
Limitazione funzionale ai gradi estremi dei movimenti della radiocarpica sx in destrimane in esiti di frattura del ragio, splenectomia, cicatrice addominale xifoombelicale.
L’Inail gli ha dato solo 12 punti di invalidità ed e da due anni che e seguito da un patronato pero non capisco perche solo 12 punti visto che sulla tabella avrei dovuto avere 20 punti cosa mi consiglia di fare.
grazie.
Buongiorno.
Con ordine
L’INAIL alla guarigione deve indicare la percentuale di danno biologico e quindi eventualmente procedere alla corresponsione di un indennizzo o una rendita ma ha la facoltà, per legge, di rinviare questa valutazione di 6 mesi se è possibile che a breve ci siano dei cambiamenti; in genere questo accade quando la percentuale riconoscibileè a cavallo del 5-6% o del 15-16%, le soglie per il quale sono previste differenti tipologie di indennizzo;
Il medico competente naturalmente deve indicare se il lavoratore è idoneo a tutte le mansioni oppure se qualcuna di queste può provocare un dallo alla sua salute o creare un pericolo per i suoi compagni di lavoro o creare un pericolo per gli impianti; quindi è suo dovere eventualmente indicare delle limitazioni; se ritiene queste limitazioni non corrette può essere presentato ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio, all’organo di vigilanza territorialmente competente (USL) che dispone, dopo generalmente ulteriore visita, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio; in alternativa, comunque il giudizio nel tempo può essere modificato e quindi lei stesso potrà chiedere una nuova visita dal medico competente dell’azienda.
Per il periodo di malattia INAIL al lavoratore spetta la corresponsione dell’indennità per “inabilità temporanea assoluta” secondo le modalità che ho indicato in QUESTO articolo. Da notare che questa indennità sostituisce lo stipendio, non si aggiunge allo stipendio. Dovrebbe essere erogata dall’INAIL stesso a a volte il datore di lavoro la anticipa erogando comunque lo stipendio in forma di indennità; in questo caso l’INAIL la rimborsa al datore di lavoro.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Buonasera dottore avrei bisogno di un suo parere per un infortunio subito il 21. 07. 2014 con una convalescenza fino al 27.02.2015 la diagnosi – ( frattura pluriframmentria da scoppio f2 pollice con ampia necrosi delle parti molle. ) il medico legale richiede un controllo verso i sei mesi. Al momento mi manda a lavoro con una protesi in silicone.. o l’ultimo referto Rx frattura mal consolidata della falange del pollice con perdita di un’ evidente quantità di tessuto osseo e con moderata artrosi alla mano. ( le chiedo io non ho diritto a una rendita o a un idenizzo provissorio al momento dei sei mesi per quella visita. ) poi come mi devo comportare visto che il medico delavoro mi ha limitato sulle mansioni lavorative. Visto che inail mi manda la lettera che a rimborsato il mio datore del lavoto ma io che beneficio o nei sei mesi prima della visita.. distinti saluti Roberto
Buonasera.
Non mi è chiara la tempistica.
Comunque cercherò di dare qualche indicazione secondo ciò che credo di aver capito; eventualmente in seguito potrà chiarire meglio
occorre distinguere “infortunio suol lavoro”, “malattia professionale” e “inabilità assoluta al lavoro temporanea”
In modo semplice:
l’infortunio si ha quando il lavoratore subisce un evento improvviso a causa del suo lavoro che crea un danno alla sua salute o alla sua integrità;
la malattia professionale si ha quando il lavoratore, a causa di particolari condizioni insite nelle sue mansioni lavorative, contrae una malattia (ipoacusia da esposizione prolungata a rumore ad esempio, certi tumori, artrosi alla colonna in camionisti, etc);
l’inabilità temporanea assoluta (ITA) è quella che correntemente viene chiamata, molto impropriamente e scorrettamente, “periodo di infortunio”, “apertura dell’infortunio” e similari; viene riconosciuta dopo un infortunio, quindi un evento improvviso, a seguito di sopravvenute problematiche per gli esiti di un infortunio, per eventuali ricoveri provocati dalle malattie professionali; per fare un esempio, una recrudescenza del dolore alla colonna lombare in un lavoratore al quale è stata riconosciuta la lombartrosi come malattia professionale è considerata malattia comune.
Nel suo caso specifico non capisco, e non posso capire a distanza, se la tenosinovite di cui lei mi riferisce è da collegarsi all’evento infortunistico oppure se è una “nuova” malattia comparsa in modo autonomo.
Premesso che l’infortunio viene “riaperto” (inteso più correttamente come ITA) solo se c’è un ricovero o un intervento chirurgico o qualcosa di simile, posso solo consigliarle di chiedere una consulenza ad un patronato organizzato con un medico legale a disposizione; solo la visione diretta del caso, del paziente e della sua documentazione può dirimere i dubbi.
Devo però dire, solo come impressione e senza alcuna certezza, che ho dei dubbi sulla fattibilità di quanto lei mi chiede.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Sono un collaboratore scolastico lavoro a vicenza ,sono incaricato per i servizi posta e banca per conto della scuola. Ho avuto un infortunio durante tale servizio causato dalle porte automatiche della banca.sono stato schiacciato allinterno delle stesse. Ho riportato una seri di traumi braccio dx. Piu spalle con una recente ecografia risulta una modesta tenosinovite ecc.ecc. poss chiedere la malattia professionale e conseguente riapertura del infortunio presso inail?
grazie per il vostro gentile consiglio . Grazie.
Buongiorno.
Per la verità dipende dalla condizione locale.
Nel mio territorio in genere si deve attendere 20-30 giorni.
La ringrazio per la tempestività con cui mi ha risposto, volevo ancora chiederle quanto tempo ci vorrá prima che mi arrivi la comunicazione da parte dell’inail con la loro decisione!!! Grazie mille!!!
Buonasera.
Che per la valutazione non abbiano detto nulla è normale.
Se i deficit di flessione del ginocchio possono essere ricondotte a voci tabellari inserita nella tabella INAIL (DM 38/2000), per ciò che riguarda il muscolo non esiste una indicazione, quindi “occorre pensarci un pò”. Il medico che ha fatto la visita probabilmente non si è sentito in grado di proporre immediatamente una valutazione.
Casi come il suo non sono di semplice valutazione.
Quando arriverà la comunicazione INAIL è consigliabile quindi reacarsi presso un patronato organizzato per una valutazione medico-legale per eventuale ricorso al fine di ottenere una maggiore valutazione, qualunque questa sia.
Saluti