INAIL – Circolare n. 42 del 19 settembre 2013

Prescrizione del diritto alle prestazioni. Artt. 111 e 112 d.p.r. 1124/1965 e s.m.i.
 

Organo: Direzione generale, Direzione centrale prestazioni, Avvocatura generale, Direzione centrale servizi istituzionali settore navigazione
Documento: Circolare n. 42 del 19 settembre 2013
Oggetto: Prescrizione del diritto alle prestazioni. Artt. 111 e 112 d.p.r. 1124/1965 e s.m.i.

Quadro Normativo

  •  d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 111 e 112.
  •  Lettera dell’11 febbraio 2000. “Prescrizione del diritto alle prestazioni ex art. 112 t.u. Nuova disciplina”.
  •  Flusso procedurale per la trattazione delle denunce di malattia professionale. Nota tecnica allegato n.1. “Criteri per la valutazione della prescrizione del diritto all’indennizzo in capitale o in rendita nonché del diritto alla rendita ai superstiti”.
  •  Sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite 16 novembre 1999, n.783.


Premessa

Come noto, con lettera dell’11 febbraio 2000, a seguito della sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite 783/1999, sono state impartite istruzioni nel senso di attribuire alla domanda amministrativa di liquidazione della prestazione e agli altri atti stragiudiziali di esercizio del diritto, efficacia interruttiva della prescrizione del diritto stesso.

Nella stessa nota, si è disposto che “l’effetto interruttivo si protrae per tutta la durata del procedimento amministrativo e fino alla sua definizione”.

Sull’argomento si è registrata una non univocità giurisprudenziale, risoltasi, infine, con sentenze della Corte di cassazione che si è pronunciata in tema di durata della sospensione della prescrizione del diritto alle prestazioni, dirimendo il contrasto di giurisprudenza emerso con riguardo alla interpretazione ed alla portata della sentenza a sezioni unite 16 novembre 1999, n. 783.

Sospensione della prescrizione. Articolo 111 d.p.r. 1124/1965.
Con la citata sentenza 783/1999, le Sezioni unite, nel confermare la natura ordinaria della predetta prescrizione, suscettibile di interruzione anche con atti stragiudiziali, avevano altresì stabilito che la sospensione, ex art. 111 d.p.r. 1124/1965, del decorso del termine di prescrizione non è impeditiva dell’efficacia interruttiva di tali atti, che anzi permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione.

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Traendo spunto da quest’ultima precisazione, la Sezione lavoro aveva affermato che il termine di prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell’Inail di cui all’art. 112 del d.p.r. n. 1124 del 1965 è sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge.(1)

Con successive sentenze (2), la Corte, aderendo a una diversa interpretazione, ha espressamente abbandonato il predetto orientamento ed ha affermato il seguente principio di diritto: anche dopo la sentenza delle Sezioni unite 783/1999, l’articolo 111 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, va interpretato nel senso che il decorso dei 150 giorni per la liquidazione in via amministrativa della prestazione indennitaria prevista dal terzo comma della stessa disposizione, senza che l’Istituto si sia pronunciato, comporta il formarsi del silenzio-rigetto, e quindi l’esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione.

Istruzioni operative
Coerentemente con la più recente evoluzione giurisprudenziale, si impartiscono, di seguito, nuove istruzioni per la trattazione dei casi concreti:

1. resta fermo che il dies a quo della prescrizione coincide con il momento in cui il diritto può essere fatto valere, secondo le disposizioni vigenti;
2. la domanda amministrativa di liquidazione della prestazione presentata entro 3 anni dal suddetto dies a quo, avendo effetto interruttivo della prescrizione, impedisce l’estinzione del diritto;
3. il termine triennale di prescrizione, in questo caso, ricomincia a decorrere dal momento in cui si esauriscono i termini fissati dalla legge per l’espletamento del procedimento amministrativo (pari a 150 giorni e 210 per le revisioni);
1 Cfr. Cass. 09 luglio 2007, n. 1532 e 06 settembre 2006, n. 19175.
2 Cfr. Cass. 4 dicembre 2007, n. 25261 e 30 agosto 2011, n.17822.
4. l’effetto interruttivo della prescrizione del diritto è esteso anche ad eventuali altri atti stragiudiziali di esercizio del diritto, come, ad esempio, la presentazione dell’opposizione o di eventuali solleciti rivolti all’Istituto per la definizione della richiesta di liquidazione delle prestazioni. In tali casi, se l’atto interruttivo interviene entro il termine di sospensione di cui all’art.111 d.p.r. 1124/1965, la prescrizione triennale del diritto ricomincia a decorrere dalla scadenza del termine suddetto; se, invece, l’atto interruttivo è successivo, la predetta prescrizione triennale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione dell’atto suddetto, senza applicazione di alcun ulteriore periodo di sospensione;
5. eventuali atti istruttori dell’Istituto o eventuali provvedimenti negativi emanati dopo la scadenza dei termini previsti per la definizione del procedimento e, dunque, a seguito della formazione del silenzio-rigetto, non producono alcun effetto interruttivo, mentre eventuali provvedimenti di riconoscimento del diritto, sia pure in misura inferiore a quanto richiesto, producono l’interruzione del termine prescrizionale che, anche in questo caso, non è suscettibile di sospensione.

Efficacia nel tempo
Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

(1) Cfr. Cass. 09 luglio 2007, n. 1532 e 06 settembre 2006, n. 19175.
(2) Cfr. Cass. 4 dicembre 2007, n. 25261 e 30 agosto 2011, n.17822.

Il Direttore generale





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