“Procedure e modalità di erogazione della speciale elargizione a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari deceduti per effetto o come concausa del contagio da Covid-19. Decreto interministeriale 22 settembre 2022. “
Questo è il titolo della circolare INAIL n. 1 del 3 gennaio 2023.
Nella Circolare l’INAIL, prende atto del
“Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro della salute 22 settembre 2022″.
Questo decreto, come si legge nella stessa circolare nella sezione dedicata al”quadro normativo”, indica le “modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 22-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’articolo 31 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, per la corresponsione di speciali elargizioni a favore del coniuge e dei figli o, in mancanza, dei genitori degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“
Per tale motivazione, vi risparmio le indicazioni di legge che possono essere letti nella circolare stessa, viene istituito un fondo di 15 milioni diEuro.
Il lavoratore deceduto deve aver contratto il contagio in occasione della sua attività lavorativa prestata esattamente durante il periodo emergenziale che va dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022 ed il decesso deve essere avvenuto non più tardi del 28 dicembre 2022.
La speciale elargizione spetta ai familiari delle vittime,e precisamente:
- al coniuge o alla persona unita civilmente (quindi, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 anche a persona dello stesso sesso) e ai figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi;
- in mancanza dei superstiti di cui alla lettera a., ai genitori naturali o adottivi.
L’elargizione
- viene suddivisa in quote uguali tra tutti gli aventi diritto,
- non è considerata reddito e quindi non è tassabile,
- se un beneficiario è familiare di più vittime è cumulabile,
- è elargito indipendentemente dal reddito del familiare.
L’ISTANZA
L’istanza deve essere presentata direttamente sul sito dell’INAIL nell’apposita sezione “Speciali elargizioni familiari vittime COVID-19”, accedendo con SPID, CIE o CNS.
L’avente diritto può presentare domanda per se, ma anche per i propri familiari, se munito di apposita delega, che deve essere caricata sullo stesso sito.
Possibile la presentazione della domanda anche da un “rappresentante legale”, il quale è tenuto a produrre la delega da parte dei suoi asistiti.
Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è il 4 marzo 2023, dopo il quale il servizio verrà sospeso e non verrà consentito l’accesso.
All’istanza va allegata, oltre alla delega, quando prevista, tutta la documentazione probante l’avvenuta infezione durante il servizio, la documentazione medica che dimostri che il decesso è stato provocato come causa o come concausa dall’infezione da Covid-19, documentazione probante il titolo professionale e il contratto di lavoro che dimostri che ha svolto attività connessa all’attività emergenziale nel periodo 31 gennaio 2020-31 marzo 2022.
L’INAIL a questo punto valuta le istanze ed invia l’elenco delle istanze approvate e non approvate al Dipofam il quale provvede all’approvazione definitiva dellelenco degli aventi diritto al beneficio e stabilisce l’importo suddividendolo in rapporto alle risorse disponibili.
l’INAIL quindi provvede ad erogare la speciale elargizione entro 60 giorni “decorrenti dal decreto del Capo del Dipofam che fissa la misura della speciale elargizione, previo trasferimento delle relative risorse finanziarie“, ma “Nel caso di tardato trasferimento delle risorse il suddetto termine è sospeso“
Ovviamente questo è un riassunto.
Maggiori particolari possono essere letti nella circolare stessa scaricabile in fondo a questa pagina
Per precisione, alla circolare sono annessi l’allegato 1, in cui si può consultare il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, del 22 settembre 2022, e l’allegato 2 contenente le disposizioni di attuazione che prevedono la collaborazione dell’Inail, successivamente disciplinata dall’accordo stipulato in data 29 dicembre 2022
circolare INAIL n. 1 del 3 gennaio 2023.
allegato 1 alla circolare INAIL n. 1 del 3 gennaio 2023.
allegato 2 alla circolare INAIL n. 1 del 3 gennaio 2023.
Chi lo desiderasse, può scaricare gli stessi documenti direttamente dalla pagina inail in QUESTO link
Dott. Salvatore NIcolosi
Buonasera.
Non è la pagina giusta, … ma non importa.
La perdita della falange ungueale dell’indice dell’arto dominante, quindi destro nel destrimane e sinistro nel mancino, è valutabile il 5%, secondo la tabella attualmente in uso e visionabile in QUESTA pagina.
Da 1% a 5% non viene erogato nulla, da 6% a 15% un risarcimento una tantum, dal 16% in poi viene erogata una rendita mensile.
Nel suo caso quindi il risarcimento non è previsto.
I punti percentuali vengono però “conservati” e, in caso di nuovo infortunio con postumi valutabili, vengono sommati e in questo caso contrubuiscono a raggiungere una percentuale indennizzabile.
Saluti
Buonasera,
avrei subito un’infortunio sul lavoro,in ospedale mi anno amputato la falange ungueale dell’indice con 25 giorni prognosi e infine inail comprendomi altri 52 giorni di temporanea assoluta il medico mi a anticipato che il riconosciuto sarebbe 5d..sapreste dirmi perpiacere se sarebbe giusto e cosa mi spetterebbe ??
Grazie Mille