Le persone che presentano domanda di riconoscimento di soggetto con handicap ai sensi della legge 104/92 posssono essere riconosciute:

  1. persona priva di handicap,
  2. persona con handicap ai sensi del comma 1, legge 104/92,
  3. persona con handicap in condizione di gravità, comma 3, legge 104/92.

I benefici di maggiore entità sono concessi ai soggetti con handicap in condizione di gravità, assolutamente di minore entità ai soggetti riconosciuti persona con handicap ai sensi del comma 1 delle legge 104/92.

Nel primo e nel secondo caso, se la persona che ha presentato l’istanza ritiene che la Commissione abbia errato nel porre il proprio giudizio, può cercare di ottenere tale riconoscimento con un’azione giudiziaria da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo.

Ma in realtà esiste quella che viene chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela”, una tipologia di ricorso amministrativo non espressamente richiesta dalla legge, ma instaurata autonomamente dall’INPS per evitare azioni legali in casi di chiaro errore.

E’ un procedimento che però non interrompe i termini prescrizionali per il ricorso giudiziario (vedi dopo) e quindi di ciò occorre tenere conto.

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Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizza un ricorso giudiziario per un negato riconoscimento della condizione di soggetto con handicap, quindi linguaggio e terminologia potrebbero non essere perfettamente corretti, ma è solo per far capire meglio

Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.

Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Handicap, con il DL 98/2011, art. 38,  sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.

E comunque è l’identica procedura prevista per i ricorsi sui verbali d’invalidità civile, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva (legge 222/84).

La procedura è quella chiamata di “Accertamento Tecnico Preventivo”, che da ora in poi chiamerò ATP.

E’ una sorta di procedura “propedeutica” ad un giudizio vero e proprio, ma che può essa stessa giungere a conclusione con l’emissione di un giudizio.

LA PROCEDURA DELL’ATP PER INVALIDITA’ CIVILE E LEGGE 104/92:

  • con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di Accertamento Tecnico Preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito del ricorso si interrompe la prescrizione;
  • il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
  • il giudice pone i quesiti al CTU e fissa i termini per la risposta ai quesiti, dalla sua, il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, già in prima udienza, indica una data per la  visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento;
  • Nel giorno e nell’ora stabiliti, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale del ricorente, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo;
  • le parti hanno un periodo di tempo generalmente di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
  • quindi il CTU entro il tempo indicato dal giudice, generalmente ma non obbligatoriamente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
  • dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
  • l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
  • l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
  • se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, il ricorso sarà vittorioso e quindi il ricorrente potrà usufruire dei benefici connessi al riconoscimento di soggetto con handicap.
  • se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;

Se l’ATP non si conclude con l’omologazione della relazione del CTU può essere iniziato un giudizio cosiddetto “di merito”, l’usuale procedura per i giudizi sul lavoro.

Tralascio ulteriori indicazioni e mi limito a far notare che la sentenza del giudizio di merito per invalidità. handicap e via dicendo, è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.

DECESSO DEL RICHIEDENTE

In via teorica il ricorso giudiziario per il riconoscimento dei benefici della legge 104/92 , in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso. Ma i benefici per il riconoscimento dei benefici del richiedente riconosciuto soggetto con handicap possono essere goduti solo in vita e non sono trasmissibili agli eredi e quindi non vedo il motivo di proseguire il giudizio, tranne per caso particolarissimi sottesi ad ulteriori azioni di risarcimento per benefiici non goduti, ma di questo non sono certo e quindi è opportuno confrontarsi con il proprio avvocato.

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PRECISAZIONI

Durante il procedimento giudiziario di ricorso per negato riconoscimento della condizione di soggetto con Handicap ai sensi della legge 104/92 NON può essere presentata una ulteriore domanda amministrativa di riconoscimento e questo fino alla fine del giudizio.


https://www.inps.it/prestazioni-servizi/accertamento-sanitario

 

Dott. Salvatore Nicolosi

Consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa

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