Per ottenere i benefici previsti dalla legge alle persone riconosciute portatori di handicap, secondo le disposizioni della legge 104/92, è necessario, preliminarmente, presentare una apposita domanda per essere sottoposti a visita di accertamento della condizione di handicap.

Tale domanda deve essere presentata all’INPS secondo una procedura particolare, in realtà assolutamente identica a quella prevista per il riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità e della sordità.

In questa pagina troverete:

  1. la certificazione per la domanda di riconoscimento di soggetto con handicap
  2. la domanda per essere sottoposti a visita per la legge 104/92
  3. la visita presso la Commissione per l’accertamento della condizione di soggetto con handicap
  4. la richiesta dei benefici connessi

 

1) PRIMO PASSO (certificazione per domanda 104/92)

Si deve fare stilare un apposito certificato da parte di un medico di fiducia; è un certificato che il medico, accreditato presso l’INPS come medico certificatore, compila direttamente sul sito dell’INPS accedendo tramite il proprio SPID.

Il medico indica, oltre ai dati anagrafici del richiedente, l’anamnesi, cioè la storia delle patologie, la diagnosi e ulteriori informazioni.

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In genere i medici di Medicina Generale convenzionati con il SSN sono in possesso delle credenziali di accesso all’INPS come medico certificatore, ma comunque il richiedente può rivolgersi ad altro medico di sua fiducia, naturalmente in possesso delle credenziali di accesso.

Attenzione, nel certificato che il medico compila deve essere barrata la casella “HANDICAP” e NON quella “disabilità” che invece viene flaggata per la richiesta della scheda funzionale per i soggetti invalidi in misura uguale o superiore al 46% che desiderano godere dei benefici delle legge 68/99, cioè l’iscrizione nelle liste di collocamento come persona disabile.

casella da flaggare in caso di domanda per riconoscimento di legge 104/92 - soggetto con handicap

casella da flaggare in caso di domanda per riconoscimento di legge 104/92 – soggetto con handicap

Preciso che un’unico certificato può essere usato per presentare varie istanze di accertamento, quindi, oltre a quello per la legge 104/92, contemporaneamente anche quella per invalidità civile, biffando la casella “INVALIDITA”, quella per la sordità prelinguale, biffando la casella “SORDITA'”, quella per la cecità, biffando la casella “CECITA'”, quella per la sordocecità bifando la casella “SORDOCECITA'” ed infine quella per la disabilità al fine di inserimento nelle liste di collocamento come persona disabile biffando la casella “DISABILITA'”.

Nel certificato il medico comunque deve o può inserire ulteriori informazioni

    • se sussistono i requisiti per la concessione di indennità di accompagnamento barrando le caselle “non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompgnatore” e/o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, in realtà non indispensabile se si tratta di una domanda esclusivamente per il riconoscimento dell’Handicap;
    • se si tratta di patologia di competenza ANFASS, cioè una patologia dello sviluppo cognitivo, ma non solo (comunque è possibile aprire una pagina con l’elenco delle patologie di competenza ANFASS);
    • se si tratta di una patologia che può rientrare nell’ambito dello spettro del disturbo Autistico;
    • se il soggetto ha una patologia oncologica in atto e in questo modo attivare la possibilità di accelerare l’iter;
    • se le infermità sono state provocate da evento con responsabilità di terzi:
    • se sussistono condizioni che rendono pericoloso il trasporto presso la sede della visita di accertamento (quindi si richiede visita domiciliare);

Inviato il certificato, il medico ne stampa una copia, assieme ad un “attestato di trasmissione del certificato”,  e la consegna alla persona.

Il certificato per il riconoscimento di soggetto con handicap, ai sensi della legge 104/92 è un certificato che deve essere pagato al medico che lo redige, anche se è il proprio medico di medicina generale e anche se si hanno esenzioni dal ticket.

Un caso particolare è quello di coloro che oggettivamente non possono recarsi a visita in quanto il trasporto non è possibile oppure è pericoloso. In questo caso il medico biffa una apposita casella dichiarando che sussistono condizioni di salute che rendono pericoloso il trasporto. Peraltro, se questa condizione insorge dopo l’effettuazione della domanda e prima della data prevista per la visita, è possibile, da parte di un medico certificatore redigere un nuovo certificato on-line chiamato “certificato integrativo” in cui il medico certifica ciò. In questo caso la visita di accertamento dell’handicap verrà effettuata a domicilio, anche se in genere si attende un tempo maggiore.

2) SECONDO PASSO (domanda di riconoscimento di soggetto con handicap)

Rigorosamente entro 90 giorni deve essere presentata la domanda vera e propria altrimenti, trascorso questo termine, il certificato perde di valore e bisogna redigerne uno nuovo.

Coloro che posseggono un sistema di autentificazione tipo SPID o CIE, possono presentare la domanda autonomamente accedendo alla propria pagina riservata del sito dell’INPS ma è una modalità che io sconsiglio; ritengo che sia molto meglio che la domanda di accertamento dell’Handicap sia presentata tramite un patronato i cui impiegati ben conoscono la procedura di presentazione.

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Da far rilevare che una nuova domanda non può essere presentata se la precedente non ha concluso il suo iter, tranne ancora per i soggetti con patologia tumorale che possono presentare una domanda di aggravamento anche se la precedente ancora non ha esaurito il suo iter (vedere QUESTO articolo).

3) TERZO PASSO (visita di accertamento medico-legale)

La visita di accertamento per la legge 104/92 dovrebbe essere effettuata tra i 10 ed i 40 giorni dopo la presentazione della domanda presso la sede INPS competente per provincia oppure presso una sede della locale Azienda Sanitaria, ma in alcune realtà territoriali occorre aspettare anche 4-5 mesi, tranne nei casi in cui il medico certificatore barra la casella prevista in caso di malattia tumorale in atto; in quest’ultimo caso la visita viene effettivamente effettuata molto celermente, mediamente 15 giorni.
Per la verità, nella mia zona, complice la sospensione delle attività durante l’emergenza pandemica, si attende, nel 2023, circa 10 mesi tranne, come detto prima, per le persone con patologia oncologica in atto il cui iter è molto più veloce.
Nella data e nell’ora prevista è indispensabile presentarsi a visita con tutta la documentazione medica utile a dimostrare le proprie patologie invalidanti.
E’ indispensabile portare con se, alla visita, originali e fotocopie della documentazione sanitatia, non dimenticando anche il documento di riconoscimento, in originale e non in fotocopia, indispensabile anche per i bambini, anche molto piccoli.
La Commissione incaricata dell’accertamento visita il richiedente, acquisisce la documentazione sanitaria e quindi stila un verbale che viene successivamente inviato alla persona dopo le eventuali validazioni, se richieste nella provincia, da parte della Commissione Medico Legale INPS locale e della Commissione Medica Superiore.
Nel caso dei soggetti con malattia tumorale, viene rapidamente inviato un verbale provvisorio valido ad ogni effetto di legge, fino all’arrivo del verbale definitivo.
Circa la documentazione da produrre, i consigli sono assolutamente uguali rispetto al caso della visita per l’accertamento dell’invalidità civile e possono essere letti alla fine di questa pagina: https://medisoc.it/invalidita-civile/la-visita/
 

4) QUARTO PASSO (richiesta dei benefici)

Ottenuto un verbale con il riconoscimento di soggetto con handicap, ai sensi del comma 1 o del comma 3 dell’art. 3 della legge 104/92, si potranno richiedere i benefici connessi, differenti in rapporto alla condizione lavorativa e/o familiare del richiedente e, naturalmente di maggiore entità se sussiste il riconoscimento di soggetto con handicap in condizione di gravità.
Ma l’enumerazione di questi benefici non fa parte dell’argomento di questa pagina.
 
fonti:
 
Dott. Salvatore Nicolosi
Medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN
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