Il Ministro dell’Istruzione
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze

Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

VISTI gli articoli 3, 30, 31, 32, 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO in particolare, l’articolo 7, comma 2-ter del DLgs 13 aprile 2017, n. 66 concernente la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 dello stesso DLgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche;

VISTO l’articolo 1 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), ratificata con legge n. 18/2009, il cui scopo è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità;

Pubblicità

VISTO l’articolo 1, comma 2 della stessa Convenzione (CRPD) concernente la definizione di persone con disabilità, ossia «quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri»;

VISTA la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità, approvata con risoluzione dell’Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001;

VISTA la legge 5 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti» ed in particolare l’articolo 1;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 139 e seguenti;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione»;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

VISTA la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: «Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione»;

Pubblicità

VISTO il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l’articolo 20;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l’articolo 10;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», ed in particolare l’articolo 19;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180 e 181, lettera c);

VISTA la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, di adozione del Regolamento recante «Norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64,comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162;

SENTITO l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, riunitosi il 31 agosto 2020;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, approvato nella seduta plenaria del 7 settembre 2020;

RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali e, in particolare, di accogliere quanto indicato nel suddetto parere, con particolare riguardo a: considerazioni sugli organi collegiali; definizione di GLI; superamento della definizione di atto amministrativo; espressione del diritto di voto nel GLO; modalità di convocazione del GLO; redazione del verbale delle riunioni; riferimento alla contitolarità per l’alunno con disabilità; declinazione specifica di forme di comunicazione non verbali, artistiche e musicali; riferimento al percorso didattico differenziato per i soli studenti della scuola secondaria di secondo grado; riferimento specifico alle assenze continuative; precisazioni sul PEI provvisorio;

RITENUTO di non accogliere, in riferimento al richiamato parere del CSPI, l’indicazione che «il nuovo modello di PEI sia vincolante solo dopo l’adeguamento dei Profili di Funzionamento, secondo il modello ICF » in quanto il DLgs 66/2017 dispone, all’articolo 5, che «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del […] decreto, sono definite le Linee guida da parte del Ministero della Salute», mentre all’articolo 7 è specificato che «Con decreto del Ministro dell’istruzione, […], da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità […] e il modello di PEI», e pertanto il decreto di cui all’articolo 7, comma 2-ter è, per disposizione di legge, antecedente alle Linee guida per il Profilo di funzionamento;

RITENUTO di non accogliere l’indicazione del CSPI secondo cui il «Decreto interministeriale del ministero della Salute applicativo dell’articolo 5 del decreto legislativo 66/2017 novellato [e l’] Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni, come precisato dall’articolo 3 comma 5-bis del decreto legislativo 66/2017 novellato […] sono determinanti per la stesura del PEI, nella nuova logica funzionale dell’approccio bio-psico-sociale, così come indicato all’articolo 7 del decreto legislativo 66/2017 novellato», in quanto il Profilo di Funzionamento, ai sensi dell’articolo 5 DLgs 66/2017, è «predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)» e tiene conto della “classificazione” e non già della prospettiva ICF; inoltre, per quanto concerne l’Accordo di cui all’articolo 3 comma 5-bis del decreto legislativo 66/2017 novellato, non sono presenti anticipazioni rispetto a ciò che deve essere disciplinato dallo stesso ma, ove necessario, vi è stato fatto esplicito rinvio;

RITENUTO di non accogliere l’indicazione del CSPI secondo cui «andrebbe comunque citato l’articolo 5 del decreto legislativo 66/2017 novellato» in riferimento alle emanande Linee guida del Ministero della Salute, in quanto la citazione compare all’articolo 21 del presente decreto;

RITENUTO di non accogliere la modifica dell’articolo 4, comma 6, in quanto non è possibile stabilire preventivamente il calendario delle riunioni del GLO, in ragione dell’oggetto e della tempistica delle verifiche;

RITENUTO di non accogliere la proposta di modifica dell’articolo 10, comma 2, lettera d) in quanto non coerente con la previsione di cui all’articolo 20, comma 5 del DLgs 62/2017;

RITENUTO di non accogliere la proposta di modifica relativa alla sostituzione, nei testi de qua, dell’espressione “personalizzare” con “individualizzare”, in quanto l’accezione del termine “individualizzazione”, pur collocando la propria radice storica nel contesto normativo delineato dalla legge 104/1992, è stata affiancata e meglio definita dal concetto di “personalizzazione” sin dalla legge 53/2003 e dal DLgs 59/2004, fino a trovare una più compiuta collocazione scientifica nella letteratura pedagogica nazionale e internazionale, oltreché una definizione regolativa all’interno del DM 5669 del 12 luglio 2011, ove è riportata un’analitica distinzione tra “individualizzazione” e “personalizzazione”, di fatto coerenti con la proposta recata dal presente decreto;

RITENUTO di non accogliere la proposta di chiarimento in ordine alla redazione del PEI provvisorio da parte della scuola di provenienza, in quanto apposita indicazione è contenuta nelle Linee guida;

RITENUTO infine di non poter accogliere le richieste formulate dal CSPI, laddove incompatibili con le prerogative dell’Amministrazione o in contrasto con la normativa vigente nonché tutte le richieste confliggenti con le finalità esplicative che caratterizzano il presente decreto;

ACQUISITO il concerto del Ministero dell’economia e delle finanze con nota prot. 20507 del 10 dicembre 2020;

DECRETANO

Articolo 1
Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto adotta il modello nazionale di piano educativo individualizzato e le correlate linee guida e stabilisce le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità.

2. Al presente decreto sono allegati i seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante:

  1. Modello di PEI per la scuola dell’infanzia – Allegato A1;
  2. Modello di PEI per la scuola primaria – Allegato A2;
  3. Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado – Allegato A3;
  4. Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado – Allegato A4;
  5. Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del DLgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche – Allegato B;
  6. Scheda per l’individuazione del debito di funzionamento – Allegato C;
  7. Tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza – Allegato C1.

3. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

  1. alunni con disabilità: le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia, le alunne e gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado certificati ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  2. legge 104/1992: la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  3. DLgs 66/2017: il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
  4. PEI: il Piano educativo individualizzato di cui all’articolo 12, comma 5 della legge 104/1992;
  5. GIT: i gruppi per l’inclusione territoriale;
  6. GLO: il gruppo di lavoro operativo per l’inclusione di cui all’articolo 9, comma 10 del DLgs 66/2017;
  7. GLI: il Gruppo di lavoro per l’inclusione, di cui all’articolo 9, comma 8 del DLgs 66/2017;
  8. OMS: organizzazione mondiale della sanità;
  9. ICF: international classification of functioning;
  10. ASL: Azienda sanitaria locale;
  11. UMV: Unità multidisciplinare di valutazione.

Articolo 2
Formulazione del Piano Educativo Individualizzato

1. Il PEI:

  1. è elaborato e approvato dal GLO ai sensi del successivo articolo 3, comma 9;
  2. tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 104/1992 e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS;
  3. attua le indicazioni di cui all’articolo 7 del DLgs 66/2017;
  4. è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
  5. è strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
  6. nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall’interlocuzione tra i docenti dell’istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione e, nel caso di trasferimento, è ridefinito sulla base delle diverse condizioni contestuali e dell’ambiente di apprendimento dell’istituzione scolastica di destinazione;
  7. garantisce il rispetto e l’adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall’Accordo di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del DLgs 66/2017.

Articolo 3
Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione

1. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.

2. Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare.

3. L’UMV dell’ASL di residenza dell’alunno o dell’ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa. Nel caso in cui l’ASL non coincida con quella di residenza dell’alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico l’alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall’ASL di residenza.

4. È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

5. Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l’alunno, l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, ove esistente, lo psicopedagogista ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI.

6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

7. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base.

8. Il Dirigente scolastico, a inizio dell’anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO.

9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti.

10. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Articolo 4
Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione

1. Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio di cui all’articolo 16 e – di norma – entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.

2. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.

3. Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo.

4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

5. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

6. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.

7. Il GLO, nella composizione di cui all’articolo3, comma 8 del presente Decreto è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione.

8. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.

9. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

10. I componenti del GLO di cui all’articolo3, comma 1 del presente Decreto, nell’ambito delle procedure finalizzate all’individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria.

11. Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione di cui al comma 11, riguardante l’alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).

Articolo 5
Raccordo del PEI con il Profilo di Funzionamento

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a) del DLgs 66/2017, il Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla redazione del PEI. Pertanto, è opportuno che il GLO, oltre a prendere visione del Profilo di Funzionamento, ne fornisca una sintesi che metta in evidenza le informazioni relative alle dimensioni rispetto alle quali è necessaria un’analisi puntuale, seguita dalla progettazione di interventi specifici.

2. Nel PEI sono riportati, attraverso una sintetica descrizione, gli elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento.

3. Qualora, nella fase transitoria di attuazione delle norme, non fosse disponibile il Profilo di funzionamento, le informazioni necessarie alla redazione del PEI sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale.

Articolo 6
Raccordo del PEI con il Progetto Individuale

1. Nel PEI sono esplicitate indicazioni relative al raccordo tra il PEI e il Progetto Individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di realizzare una progettazione inclusiva che recepisca anche azioni esterne al contesto scolastico, coordinate dall’Ente locale, rivolte allo sviluppo della persona e alla sua piena partecipazione alla vita sociale.

2. Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato già redatto, al momento della predisposizione del PEI, è necessario riportare una sintesi dei contenuti e aggiungere informazioni sulle modalità di coordinamento e interazione con il PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia.

3. Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato richiesto e non ancora redatto, è opportuno raccogliere indicazioni utili per la redazione del Progetto.

Articolo 7
Quadro informativo

1. Il modello di PEI prevede un “Quadro informativo” redatto a cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO esterni all’istituzione scolastica, relativo alla situazione familiare e alla descrizione dell’alunno con disabilità.

2. Nella scuola secondaria di secondo grado, uno specifico spazio è dedicato alla descrizione di sé dello studente, attraverso interviste o colloqui.

Articolo 8
Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico

1. Al fine di individuare i punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici, la progettazione è preceduta da attività di osservazione sistematica sull’alunno.

2. L’osservazione sistematica – compito affidato a tutti i docenti della sezione e della classe – e la conseguente elaborazione degli interventi per l’alunno tengono conto e si articolano nelle seguenti dimensioni:

  1. la dimensione della relazione, della interazione e della socializzazione, che fa riferimento alla sfera affettivo relazionale, considerando l’area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, le interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all’apprendimento;
  2. la dimensione della comunicazione e del linguaggio, che fa riferimento alla competenza linguistica, intesa come comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale e al relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi, comprese tutte le forme di comunicazione non verbale, artistica e musicale; considera anche la dimensione comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati;
  3. la dimensione dell’autonomia e dell’orientamento, che fa riferimento all’autonomia della persona e all’autonomia sociale, alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile);
  4. la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento, che fa riferimento alle capacità mnesiche, intellettive e all’organizzazione spazio-temporale; al livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d’età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi.

3. Per ciascuna delle dimensioni di cui al comma 2 sono da individuare:

  1. obiettivi ed esiti attesi;
  2. interventi didattici e metodologici, articolati in:
    i. attività;
    ii. strategie e strumenti.

Articolo 9
Ambiente di apprendimento inclusivo

1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del DLgs 66/2017, nella progettazione educativo-didattica si pone particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS.

2. Al fine di realizzare quanto indicato all’articolo 7, comma 2 del DLgs 66/2017, sono condotte dai docenti osservazioni nel contesto scolastico con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell’osservazione sistematica dell’alunno con disabilità e della classe, avendo cura, nella scuola secondaria di secondo grado, di tener conto delle indicazioni fornite dallo studente.

3. A seguito dell’osservazione del contesto scolastico, sono conseguentemente indicati obiettivi didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati e di indicazioni dello studente con disabilità. Particolare cura è rivolta allo sviluppo di “processi decisionali supportati”, ai sensi della Convenzione ONU (CRPD).

Articolo 10
Curricolo dell’alunno

1. Al fine di un ampio coinvolgimento di tutta la componente docente, la progettazione didattica deve tener conto di ulteriori interventi di inclusione attuati sul percorso curricolare della classe e dell’alunno con disabilità, indicando modalità di sostegno didattico, obiettivi, strategie e strumenti nelle diverse aree disciplinari o discipline, a partire dalla scuola primaria. Nella scuola dell’infanzia tale attività di progettazione, con il concorso di tutti gli insegnanti della sezione, riguarderà interventi educativi nei diversi campi di esperienza, con l’esplicitazione di strategie e strumenti utilizzati.

2. Con riguardo alla progettazione disciplinare, è indicato:

  1. se l’alunno con disabilità segue la progettazione didattica della classe, nel qual caso si applicano gli stessi criteri di valutazione;
  2. se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione e, in tal caso, se l’alunno con disabilità è valutato con verifiche identiche o equipollenti;
  3. se l’alunno con disabilità segue un percorso didattico differenziato, essendo iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, con verifiche non equipollenti;
  4. se l’alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio.

3. Nel PEI è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se trattasi di:

a. percorso ordinario;
b. percorso personalizzato (con prove equipollenti);
c. percorso differenziato.

4. Nel PEI sono altresì indicati i criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici, ossia se il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe ovvero se è valutato in base a criteri personalizzati, finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi.

5. La valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza dei docenti del consiglio di classe nella scuola secondaria, ovvero del team dei docenti nella scuola dell’infanzia e primaria e si svolge ai sensi della normativa vigente.

Articolo 11
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

1. Il PEI definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione. A tal fine, nel modello di PEI è dedicato un apposito spazio alla progettazione dei suddetti percorsi, che dovrà prevedere la loro tipologia (aziendale, scolastico o altro), gli obiettivi del progetto formativo e l’indicazione delle barriere e dei facilitatori nello specifico contesto ove si realizza il percorso.

Articolo 12
Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza

1. Relativamente agli interventi di assistenza necessari per garantire il diritto allo studio di alunni con disabilità, nel PEI sono indicati distintamente e specificamente gli interventi di Assistenza di base (per azioni di mera assistenza materiale, non riconducibili ad interventi educativi) e gli interventi di Assistenza specialistica per l’autonomia e/o la comunicazione (per azioni riconducibili ad interventi educativi).

2. Per quanto concerne gli interventi di Assistenza specialistica per l’autonomia e/o la comunicazione, sono specificamente indicate le necessità relative all’educazione e sviluppo dell’autonomia (cura di sé, mensa e altro) nonché le necessità di assistenza per la comunicazione agli alunni privi della vista, privi dell’udito e con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.

Articolo 13
Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse

1. Il PEI prevede un prospetto riepilogativo ove sia possibile desumere l’organizzazione generale del progetto di inclusione e l’utilizzo delle risorse, con indicazione delle presenze, rispettivamente: dell’alunno a scuola, delle risorse professionali impegnate nelle attività di sostegno didattico, dell’assistente all’autonomia e/o alla comunicazione, nonché delle collaboratrici o dei collaboratori scolastici impegnati nell’assistenza igienica di base

2. Nello stesso prospetto sono altresì indicate le seguenti specifiche:

  1. se l’alunno è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in modo continuativo su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;
  2. la presenza dell’insegnante per le attività di sostegno, specificando le ore settimanali;
  3. le risorse destinate agli interventi di assistenza igienica e di base;
  4. le risorse professionali destinate all’assistenza per l’autonomia e/o per la comunicazione;
  5. eventuali altre risorse professionali presenti nella scuola o nella classe;
  6. gli interventi previsti per consentire all’alunno di partecipare alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione organizzati per la classe;
  7. le strategie per la prevenzione e l’eventuale gestione di comportamenti problematici;
  8. le attività o i progetti per l’inclusione rivolti alla classe;
  9. le modalità di svolgimento del servizio di trasporto scolastico;
  10. eventuali interventi e attività extrascolastiche attive, anche di tipo informale, con la specifica degli obiettivi perseguiti e gli eventuali raccordi con il PEI.

Articolo 14
Certificazione delle competenze

1. Per quanto concerne la Certificazione delle competenze il PEI prevede una sezione dedicata a note esplicative che rapportino il significato degli enunciati relativi alle Competenze di base e ai livelli raggiunti da ciascun alunno con disabilità agli obiettivi specifici del PEI, anche in funzione orientativa – nel secondo grado di istruzione – per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Articolo 15
Verifica finale e proposta di assegnazione delle risorse

1. In sede di verifica finale del PEI, si procede alla valutazione globale dei risultati raggiunti, tenuto conto – nella scuola secondaria di secondo grado – del principio di autodeterminazione degli studenti e delle studentesse. Contestualmente si procede all’aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l’anno scolastico successivo.

2. Partendo dall’organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche svolte, tenuto conto del Profilo di Funzionamento e del suo eventuale aggiornamento, oltre che dei risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse durante l’anno, il GLO propone, nell’ambito di quanto previsto dal presente decreto, il fabbisogno di ore di sostegno per l’anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta.

3. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 7, comma 1, lettera d) del DLgs 66/2017, il GLO procede a definire la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, per l’anno successivo. In particolare, si indica il fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e il fabbisogno di risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, nell’ambito di quanto previsto dall’Accordo di cui all’articolo 3, comma 5-bis del DLgs 66/2017 da sancire in sede di Conferenza Unificata, per l’anno scolastico successivo, specificando la tipologia di assistenza / figura professionale e il numero delle ore ritenuto necessario, al fine di permettere al Dirigente scolastico di formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da  proporre e condividere con l’Ente Territoriale.

4. Sono previste eventuali esigenze correlate al trasporto dell’alunno con disabilità da e verso la scuola.

Articolo 16
PEI redatto in via provvisoria per l’anno scolastico successivo

1. Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all’anno scolastico successivo.

2. Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate all’articolo 3. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO.

3. Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti sezioni del modello di PEI allegato al presente decreto:

  1. Intestazione e composizione del GLO;
  2. Sezione 1 – Quadro informativo, con il supporto dei genitori;
  3. Sezione 2 – Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento;
  4. Sezione 12 – PEI provvisorio per l’a. s. successivo;
  5. Sezione 4 – Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico;
  6. Sezione 6 – Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori.

4. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 7, lettera d) del DLgs 66/2017, il PEI provvisorio riporta la proposta del numero di ore di sostegno alla classe per l’anno successivo, nonché la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, per l’anno successivo, con modalità analoghe a quanto disposto al precedente articolo 15.

Articolo 17
Esame della documentazione

1. In caso di controversie sull’interpretazione dei contenuti della certificazione, il Dirigente scolastico o chi presiede la seduta può chiedere al rappresentante dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL un’interpretazione del contenuto della stessa.

2. In caso di indicazioni di norme non corrispondenti alla tipologia di disabilità indicati nella documentazione clinica, qualora non si raggiunga un accordo in seno al GLO, chi presiede la riunione trasmette i documenti oggetto di discussione al Dirigente scolastico che provvede a chiedere chiarimenti al Presidente della Commissione INPS del territorio ove è stato rilasciato.

3. In ogni caso, qualora un componente del GLO ravvisi eventuali incongruenze circa il contenuto della certificazione, chi presiede la riunione trasmette la documentazione al Dirigente scolastico che provvede a contattare il competente ufficio dell’INPS preposto al controllo delle Commissioni di valutazione.

Articolo 18
Definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno

1. Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l’alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del relativo “debito di funzionamento”, secondo quanto descritto nell’Allegato C, parte integrante del presente decreto.

2. Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle “capacità” dell’alunno indicate nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema:

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati

Assente

Ο

Lieve

Ο

Media

Ο

Elevata

Ο

Molto elevata

Ο

3. Il GLO formula una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza, con il fine di attuare gli interventi educativo-didattici, di assistenza igienica e di base, nonché di assistenza specialistica, nell’ambito dei range e dell’entità delle difficoltà indicati nella Tabella di cui all’Allegato C1.

4. La verifica finale, di cui all’Articolo 15, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e/o alla comunicazione, per l’anno scolastico successivo, è approvata dal GLO, acquisita e valutata dal Dirigente scolastico al fine di:

  1. formulare la richiesta complessiva d’istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno;
  2. formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale.

5. Le risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione sono attribuite dagli Enti preposti, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole e sulla base delle richieste complessive formulate dai Dirigenti scolastici, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’accordo di cui all’articolo 3, comma 5-bis del DLgs 66/2017.

Articolo 19
Modello di Piano Educativo Individualizzato

1. I modelli di cui all’articolo 1, comma 2 sono adottati dalle Istituzioni scolastiche per la redazione del PEI da parte dei GLO.

2. I modelli di PEI sono resi disponibili in versione digitale da compilarsi in modalità telematica, con accesso tramite sistema SIDI da parte delle Istituzioni scolastiche e dei componenti dei rispettivi GLO, i quali sono registrati e abilitati ad accedere al sito con il rilascio di apposite credenziali.

Articolo 20
Linee guida

1. È adottato il documento recante «Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del DLgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche», di cui all’Allegato B, quale parte integrante del presente decreto.

Articolo 21
Norme transitorie

1. I modelli di PEI, di cui all’articolo 19, sono adottati, nelle more dell’emanazione delle Linee Guida di cui all’articolo 5, comma 6, del DLgs 66/2017, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di adeguare la progettazione educativo-didattica alle nuove norme sull’inclusione.

2. Al termine dell’anno scolastico 2020/2021, i modelli di PEI sono sottoposti a revisione e possono essere integrati e/o modificati, sulla base delle indicazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche.

3. I modelli di PEI sono sottoposti a verifica e aggiornati con cadenza almeno triennale.

4. Con l’entrata in vigore del presente decreto, cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n.90.

5. Ai fini di cui ai commi 2 e 3 è costituito, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro dell’istruzione, un Comitato Tecnico con la partecipazione di rappresentanti designati dal Ministro dell’economia e delle finanze.

Il Ministro dell’Istruzione
Lucia Azzolina

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Roberto Gualtieri


Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 in PDF con firma digitale


Modello di PEI per la scuola dell’infanzia – Allegato A1;

Modello di PEI per la scuola primaria – Allegato A2;

Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado – Allegato A3;

Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado – Allegato A4;

Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del DLgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche – Allegato B;

Scheda per l’individuazione del debito di funzionamento – Allegato C;

Tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza – Allegato C1.


Circolare n. 40 del 13 gennaio 2021 del Ministero Istruzione


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