DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE, 22 AGOSTO 2022

Erogazione di ausili ortesi e protesi per lo svolgimento di attivita’ sportive amatoriali destinate a persone con disabilita’ fisica

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 1999, n. 332, concernente «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 227 del 27 settembre 1999;

Dato atto che l’art. 1, comma 5, del succitato decreto ministeriale n. 332 del 1999, dispone che «qualora l’assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel nomenclatore, ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto ai sensi dell’art. 4, comma 2, l’azienda di competenza autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda per il dispositivo incluso nel nomenclatore e corrispondente a quello erogato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 65 del 18 marzo 2017 e, in particolare, gli articoli 17, 18 e 19 e gli allegati 5 e 12, relativi all’assistenza protesica;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l’art. 104, comma 3-bis, ai sensi del quale «Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l’anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all’erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l’erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.»;

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Considerato che il Consiglio dell’Unione europea ha approvato le conclusioni sull’accesso allo sport per le persone con disabilità (2019/C 192/06 – G.U.U.E. 7 giugno 2019), «invitando con forza gli Stati a fornire sostegno finanziario alle organizzazioni specificamente dedite alla promozione dello sport per le persone con disabilità; a promuovere la partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli, per contribuire all’efficace assolvimento della funzione sociale ed educativa dello sport»;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 29 novembre 2021, in merito a «Articolo 104, comma 3-bis, della legge 17 luglio 2020, n. 77 – schema di decreto ministeriale per l’erogazione di ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica – sperimentazione» e vista la relazione tecnica allegata; Considerato che la definizione dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande da parte dei richiedenti del beneficio è demandata alle regioni e province autonome nel rispetto del proprio sistema di organizzazione con gli enti del Servizio sanitario regionale;

Considerata, altresì, la necessità di garantire il rispetto del limite di spesa in assenza di dati in ordine alla platea dei possibili beneficiari della presente disposizione, viene individuata la condizione economica come risultante dall’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, quale criterio di selezione;

Ritenuto di avviare la sperimentazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla quota vincolata di Fondo sanitario nazionale per l’anno 2020, come da intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2020 (rep. atti n. 227/CSR);

Vista l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 agosto 2022;

Decreta

Articolo 1 Aventi diritto e modalità di accesso al fondo

1. Hanno diritto, in via sperimentale, agli ausili e alle protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, gli invalidi civili amputati di arto e/o gli affetti da paraparesi o paraplegia o tetraparesi che praticano, o sono in grado di praticare, attività motorie o sportive amatoriali individuali in una fascia d’età compresa tra i dieci ed i sessantaquattro anni. Per i minori di anni diciotto non è prevista la certificazione di accertamento dell’invalidità civile.

2. Al fine di poter accedere all’erogazione dei suddetti dispositivi, è richiesto un certificato di idoneità allo svolgimento di attività ludico motorie sportive, sulla base di una richiesta formulata dall’interessato avente diritto e rientrante nei termini, rilasciato da medici specialisti in medicina dello sport dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonchè la prescrizione formulata secondo il modello di cui all’allegato 2, che fa parte integrante del presente decreto. La presentazione della domanda di adesione alla sperimentazione deve essere corredata dalla certificazione ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La prescrizione dei dispositivi è effettuata dal medico specialista competente per patologia, dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità organizzate dalle regioni/province autonome. Il medico specialista è tenuto ad effettuare il collaudo, ai sensi della normativa vigente.

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4. La definizione dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande, da parte dei richiedenti del beneficio, è demandata alle regioni e province autonome, nel rispetto dell’organizzazione dei relativi servizi sanitari regionali.

5. L’erogazione delle protesi e degli ausili è garantita dal Servizio sanitario nazionale nei limiti di spesa previsti, pari a 5 milioni di euro, e riguarda componenti a tecnologia avanzata o dispositivi appositamente progettati per praticare le suddette attività.

6. In considerazione del rispetto del citato limite di spesa, per il periodo di durata della fase sperimentale, l’erogazione di componenti protesici indicati al punto 1 dell’allegato 1 esclude, per il medesimo assistito, l’erogazione di un ausilio tra quelli indicati al punto 2 del medesimo allegato.

7. In caso di amputazione bilaterale di arto è prevista l’erogazione di più componenti protesici nell’ambito della stessa fornitura.

8. Le intere protesi e gli ausili erogati sono ceduti in proprietà all’assistito. Non è prevista la sostituzione, ed eventuali riparazioni, anche di singole componenti oggetto della sperimentazione, sono da considerarsi a carico dell’utente.

Articolo 2Follow-up programma sperimentale

1. Il modulo di prescrizione dei dispositivi oggetto della sperimentazione, deve indicare le modalità di follow-up del programma, nonchè la verifica degli esiti ottenuti rispetto a quelli attesi. Tale follow-up deve essere effettuato dal medico specialista responsabile della prescrizione.

2. Le aziende sanitarie erogatrici delle protesi e degli ausili di cui all’allegato 1, al termine della sperimentazione, trasmettono una relazione alla regione o provincia autonoma, recante l’elenco dei dispositivi erogati e una sintesi degli esiti ottenuti.

Articolo 3Criteri di finanziamento

1. La sperimentazione prevede l’erogazione, a carico del fondo di cui all’art. 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di una protesi distinta da quella per uso quotidiano, destinata esclusivamente all’attività sportiva, con la componente ad alta tecnologia inclusa, al fine di evitare il rischio di danneggiamento o di usura precoce della protesi ad uso quotidiano. Le regioni rispettano i tetti di spesa indicati nell’allegato 3, che fa parte integrante del presente decreto. L’assegnazione dell’importo a ciascuna regione avviene a valere sulla somma complessiva di 5 milioni di euro, ovvero sulla quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2020 di pari importo, ai sensi del predetto art. 104, comma 3-bis.

2. La definizione dei tetti di spesa regionali, di cui all’allegato 3, prende a riferimento la popolazione residente per regione appartenente alle classi di età dieci-sessantaquattro anni, come risultante dai dati demografici ISTAT al 1° gennaio 2020, presupposta l’uniforme incidenza dello stato di disabilità degli assistiti sul territorio nazionale.

3. Ciascuna regione e provincia autonoma, secondo i valori di riferimento indicati nell’allegato 1, erogabili a titolo di contributo, provvede alla fornitura delle singole protesi ed ausili nei limiti dei tetti di spesa di cui all’allegato 3. La condizione economica come risultante dall’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è individuata quale criterio di selezione.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono, nel rispetto della legislazione vigente, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato e, in particolare, per la Regione Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994, per la Regione Friuli-Venezia Giulia in base all’art. 1, comma 144, della legge n. 662 del 1996 e per la Regione Sardegna in base all’art. 1, comma 836, della legge n. 296 del 2006. Per quanto attiene alla Regione Siciliana, la ripartizione delle somme di cui all’allegato 3 tiene conto della compartecipazione alla spesa sanitaria nella misura pari al 49,11 per cento, in base all’art. 1, comma 830, della legge n. 296 del 2006.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2022

Il Ministro della salute Speranza

Il Ministro dell’economia e delle finanze Franco

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