Con il “Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 206, 17 ottobre 2017“, intitolato “Regolamento recante modalita’ per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonche’ l’individuazione delle fasce orarie di reperibilita’, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165“, sono state rinnovate le regole per l’accertamento fiscale delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici.
Come già in precedenza, la competenza delle visite fiscali è in capo all’INPS che vi provvede con propri medici.
La visita può essere disposta direttamente dall’INPS, ma può anche essere richiesta direttamente dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di malattia e può essere ripetuta anche sistematicamente.
Le fasce orarie di reperibilità, per il dipendente pubblico in malattia, devono essere rispettate anche nei giorni non lavorativi e festivi e sono le seguenti:
- mattina ore 9,00-13,00
- pomeriggio ore 15,00-18,00
Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità per le visite fiscali i dipendenti la cui assenza è dovuta a patologia riconducibile ad una di queste circostanze:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%
Il medico accertante compila un verbale della visita, con valutazione della capacità o incapacità di lavoro e lo trasmette all’INPS che, a sua volta, sempre tramite sistema telematico, lo mette a disposizione del lavoratore e del datore di lavoro.
Il lavoratore che intende contestare tale verbale deve effettuarlo già all’atto della visita e in tal caso il medico ne deve annotare, sempre sul verbale, il dissenso. In questo caso il lavoratore verrà chiamato a visita medico-legale presso la vicina sede INPS.
la visita di accertamento ambulatoriale è prevista anche in caso di assenza del lavoratore malato dal domicilio che, naturalmente, ne dovrà giustificare la causa.
All’articolo 9 viene previsto che il rientro anticipato al lavoro per guarigione anticipata può essere effettuato solo previo invio telematico di certificato sostitutivo da parte dello stesso medico che ha redatto il primo o anche di altro medico se il primo è impossibilitato.
Alla data odierna l’INPS non ha emesso circolari o messaggi integrativi o esplicativi rispetto al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 206, 17 ottobre 2017″, ma prevedo che a breve lo farà.
Tali regole varranno a partire dal 13 gennaio 2018.
Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 206, 17 ottobre 2017 può essere letto in QUESTA pagina.