Elenco di patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, della legge n. 193 del 2023

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 3, 31, 32 e 117, comma 1, della Costituzione;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, di istituzione del Ministero della salute;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

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Vista la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche» e, in particolare, l’art. 5, comma 2, il quale prevede che «con decreto del Ministro della salute, è definito l’elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a) e 4, comma 1»;

Ritenuto di definire l’elenco delle patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori in attuazione di quanto disposto dal citato art. 5, comma 2, della legge n. 193 del 2023 e di doverne altresì prevedere l’aggiornamento periodico;

Decreta:

Art. 1

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della legge 7 dicembre 2023, n. 193, per le patologie previste dalla tabella di cui all’allegato I, parte integrante del presente decreto, il diritto all’oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1 e 4, comma 1, si matura nei termini indicati nello stesso allegato.

2. l’allegato I è aggiornato, ove occorra, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 2Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Il presente decreto e’ trasmesso ai competenti organi di controllo ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2024

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione e del merito, del Ministero dell’universita’ e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1075

ALLEGATO 1

Tipo di tumoreSPECIFICAZIONIANNI DALLA FINE DEL TRATTAMENTO
Colon-rett0Stadio I, qualsiasi età1
Colon-rett0Stadio II-II, >21 anni7
Melanoma>21 anni6
MammellaStadio I-II, qualsiasi età1
Utero, collo>21 anni6
Utero, corpoqualsiasi età,5
Testicoloqualsiasi età,1
TiroideDonne con diagnosi <55 anni –  uomini con diagnosi <45 anni. Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi1
Linfomi di Hodgkin<45 anni5
LeucemieAcute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età, 5
 
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