Possibile richiedere un aggravamento di una rendita per malattia professionale anche oltre il quindicennio se perdura l’esposizione alla lavorazione morbigena configurandola come richiesta di nuova malattia professionale
CORTE DI CASSAZIONE – Sezione lavoro – sentenza n. 5550 depositata in data 9 marzo 2011 –

Omissis
Con ricorso depositato il 6.6.07 G.O. proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Brescia, con la quale era stata respinta la sua domanda di condanna dell’INAIL alla riliquidazione, in aumento, della rendita unificata per malattia professionale da lui goduta nella misura corrispondente all’aggravamento della componente per angiopatia.
Lamentava l’appellante che il giudice di primo grado erroneamente aveva escluso la possibilità di aggravamento angiopatia per decorso del termine di quindici anni nonostante egli avesse continuato a lavorare svolgendo attività morbigene.
Si costituiva in giudizio l’INAIL contestando gli argomenti svolti a sostegno della impugnazione.
Con sentenza del 13-23 ottobre 2007, l’adita Corte d’appello di Brescia, rilevato che, nella specie, si richiedeva una “revisione” per aggravamenti verificatisi oltre il quindicennio, non consentita ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 137, rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il G. con un unico motivo.

Resiste l’INAIL con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico, articolato motivo di ricorso G.O., denunciando, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 1, 3, 4, 66, 74, 83 e 137 e artt. 3 e 38 Cost., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la Corte d’appello di Brescia abbia disconosciuto il proprio diritto alla rendita unificata per piu’ componenti di inabilita’, tra cui l’angiopatia professionale per decorso del termine massimo di consolidamento, trascurando di considerare – come chiaramente esposto in ricorso – che, con domanda amministrativa del 1.2.06, era stato fatto valere non un aggravamento verificatosi entro il quindicennio, ma l’aggravamento verificatosi nel periodo successivo, data la continuazione in atto della attivita’ morbigena.
Lamenta, quindi, il ricorrente, che erroneamente la Corte territoriale abbia affermato che la nuova domanda non potesse essere considerata domanda nuova, non dando rilevanza alla circostanza che l’attivita’ lavorativa in ambiente morbigeno si era svolta oltre il quindicennio.
Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio che, pur essendo esatto quanto la Corte di Brescia ha ricordato, secondo cui il termine del quindicennio corrisponde al principio della stabilizzazione dei postumi basato sulle acquisizioni della scienza medica, per cui si presume che oltre quel termine la tecnopatia non evolva nè in melius nè in peius, proprio ciò impone di considerare se la presunzione iuris et de iure di stabilizzazione dei postumi, di cui all’art. 137, e, quindi, il limite temporale della rilevanza delle variazioni delle condizioni fisiche dell’assicurato, valga anche nel caso in cui, non mutando le condizioni ambientali, i tempi e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, l’aggravamento della malattia professionale dipenda dal protrarsi dell’esposizione al rischio morbigeno.
L’Istituto assicuratore – avallando l’assunto del Giudice a quo, sostiene la tesi positiva, affermando che la scelta del legislatore è fondata su rilievi di natura sanitaria e statistico-epidemiologica che dimostrano come, nel maggior numero dei casi, una patologia manifestatasi con una incidenza tale da determinare il superamento
della soglia minima indennizzabile in rendita esaurisca il suo processo evolutivo nell’arco di 15 anni.
Ritiene il Collegio che, in siffatte situazioni, l’aspetto che viene in considerazione non concerne l’evoluzione della patologia, causata dal fattore morbigeno accertato e valutato dall’Istituto assicuratore, ma la concorrenza con il primo di altro fattore costituito dalla prosecuzione dell’esposizione lavorativa al medesimo rischio morbigeno. Pertanto, la fattispecie deve ritenersi estranea all’ipotesi di cui all’art. 137 cit..
Tale interpretazione trova il conforto della Corte costituzionale che, con la recente sentenza n. 46/2010, ha dichiarato la infondatezza della la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 80 e 131, sollevata per asserita violazione dei principi dettati dagli artt. 3, 32 e 38 Cost..

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Ha osservato, in proposito, la Corte che le due norme, riferendosi all’ipotesi di “nuova” malattia professionale, devono essere interpretate nel senso che esse riguardano anche il caso in cui, dopo la costituzione di una rendita per una determinata malattia professionale (“vecchia”, quindi, in contrapposizione alla “nuova”), il protrarsi dell’esposizione al medesimo rischio patogeno determini una “nuova” inabilita’ che risulti superiore a quella già riconosciuta. Tale interpretazione delle norme sopracitate non fa ricadere l’ipotesi così delineata nell’ambito di applicabilita’ del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 137, il quale si riferisce esclusivamente all’aggravamento eventuale e consequenziale dell’inabilita’ derivante dalla naturale evoluzione della originaria malattia. Quando, invece, il maggior grado di inabilita’ dipende dalla protrazione dell’esposizione a rischio patogeno, e si e’ quindi in presenza di una “nuova” malattia, seppure della stessa natura della prima, la disciplina applicabile é quella dettata dall’art. 80, estesa alle malattie professionali dall’art. 131.
Per quanto esposto, il ricorso va accolto.
Conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altra Corte d’appello, designata come da dispositivo, la quale si atterrà, nella decisione, all’enunciato principio di diritto, provvedendo anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano.
Omissis
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