LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

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Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: …

• ricorrenti –

e contro …

• intimati –

e sul ricorso n. 13734/2005 proposto da: INAIL

• ricorrente –

e contro XXX

• intimati –

e sul ricorso n. 14078/2005 proposto da XXXX

• ricorrente –

e contro

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• intimati –

avverso la sentenza n. 145/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, Seconda Sezione Civile, emessa il 05/11/2003; depositata il 06/03/2004; R.G.N.875/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 28/09/2009 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo; udito l’Avvocato …;

udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Destro Carlo, che ha concluso per il rigetto ricorso principale assorbito ricorso incidentale, accoglimento secondo motivo ricorso INAIL.

 

In fatto

 

V. D., in proprio e nella qualità di rappresentante dei figli minori, convenne in giudizio F. R. e la … autotrasporti per sentirli condannare al risarcimento del danno derivante dalla morte del marito A., dipendente della ditta carpenteria …, incaricata dalla ditta … di provvedere al montaggio di un silos.

Espose la odierna ricorrente che la carpenteria … si era rivolta alla srl … chiedendo di procurarle una autogru, e quella aveva trasmesso la richiesta, per via telegrafica, alla … , la quale aveva inviato presso il cantiere della … il mezzo meccanico con alla guida R. F.. Nel corso del lavoro di montaggio, il T. si era appoggiato con le mani all’autogru che procedeva verso l’uscita del cantiere con il braccio alzato, rimanendo folgorato quando il braccio del mezzo meccanico aveva urtato i cavi dell’alta tensione (all’esito di tale vicenda, il F. era stato imputato del reato di omicidio colposo e condannato a sei mesi di reclusione ex art. 444 c.p.p.).

Il tribunale di Udine condannò entrambi i convenuti al risarcimento dei danni, sia pur in misura inferiore a quella richiesta, accogliendo altresì integralmente la domanda di rivalsa dell’Inail.

La corte d’appello di Trieste, ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 30%, ridusse proporzionalmente gli importi risarcitori riconosciuti in prime cure, riducendo nel contempo, nella medesima misura, la somma riconosciuta ivi all’Inail in via di surroga.

La sentenza è stata impugnata dinanzi a questa corte da V. D., in proprio e nella qualità, con ricorso sorretto da quattro motivi.

Resistono con controricorso, e propongono altresì ricorso incidentale, la … e l’Inail.

 

In diritto

 

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

Il ricorso principale è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 40, 42 c.p.; 2050, 2056, 1227 c.c.); omessa e insufficiente motivazione; omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo non ha pregio.

Al di là ed a prescindere dalla correttezza giuridica dell’affermazione contenuta in ricorso in punto di ricostruzione giuridico-sistematica della fattispecie di cui all’art. 2050 c.c. (fattispecie da tempo ricondotta nell’alveo della responsabilità oggettiva – e non della presunzione di colpa – da questa corte regolatrice), è di palese evidenza che il percorso “a cancelli” (per mutuare un’espressione adottata dallo stesso ricorrente) imposto dalla disposizione di cui all’art. 2050 c.c. sia perfettamente compatibile con la speculare valutazione della condotta del danneggiato, valutazione che la corte triestina, con motivazione congrua e del tutto esente da vizi logico-giuridici, ha senz’altro compiuto ricostruendo la condotta del T. (f. 19 della sentenza impugnata) in termini di imprudenza e negligenza, attesane anche la particolare competenza professionale.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

Il motivo è infondato.

Il giudice di merito, ha, nei fatti, accolto la domanda subordinata formulata in punto di quantificazione del danno dalle parti ritenute responsabili dell’evento ritenendola (a ragione) compatibile con quella principale, con riferimento ad una contestazione del quantum già operata, peraltro, in sede di impugnazione della sentenza di primo grado.

Il terzo e quarto motivo, rispettivamente afferenti alle disposizioni sulle spese di giudizio ed alla richiesta di correzione di errore materiale, appaiono infine inammissibili, il primo per patente genericità, il secondo perché esulante dai poteri di questa corte regolatrice.

Altresì infondato risulta il ricorso incidentale della T.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2049 c.c.); omessa e insufficiente motivazione; omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo è privo di pregio.

Esso – imperniato, nella sostanza, sull’assunto dell’esclusione di ogni rapporto di preposizione da parte della società nei confronti dell’autore dell’illecito e sulla presunta interruzione della serie causale “ordinaria” quale risultante dalla disposizione dell’art. 41 comma 2 c.p. – si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha condivisibilmente ritenuto che un incarico quale quello di specie, conferito, sia pur in via occasionale, a persona estranea alla compagine aziendale (sulla premessa secondo la quale era da ritenersi “indubbio che la X avesse incaricato il gruista in pensione F. di provvedere alle operazioni di conduzione dell’autogru e di sollevamento del silos onde installarlo presso il cantiere”) consenta comunque la legittima predicabilità di una responsabilità del committente ex art. 2049 c.c., e ciò al di là ed a prescindere dalla configurazione giuridica (noleggio ovvero locatio rei) del rapporto negoziale instauratosi nel caso di specie (caso di specie non omologabile, peraltro, a quello di cui alla sentenza di questa corte – n. 10741 del 1997 – pur citata in sede di ricorso), che involge questioni di fatto e di diritto di cui non è traccia alcuna nella motivazione della sentenza impugnata, senza che il ricorrente, in spregio al noto principio di autosufficienza del ricorso, indichi in quali atti del processo la questione sia stata tempestivamente sollevata ed illegittimamente disattesa (limitandosi, viceversa, sul punto, ad una indicazione del tutto generica quale quella contenuta al folio 10, quintultimo rigo, del ricorso per cassazione).

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 40, 42 c.p., 2050, 1221 c.c.); motivazione omessa e insufficiente.

Il motivo è infondato.

La ricostruzione della vicenda sub specie della predicata configurabilità di una relazione eziologicamente rilevante tra la condotta del F. e l’evento di danno, così come operata dal giudice territoriale (folio 18 ss. dell’impugnata sentenza, che altrettanto correttamente rileva il contributo causale della vittima alla verificazione dell’evento stesso), appare, difatti, del tutto conforme alle regole probatorie più volte indicate, in subiecta materia, da questa corte regolatrice (e pluribus, Cass. 21691/07; Cass. ss. uu. 576/08), e si sottrae, pertanto, alle censure mosse in parte qua dalla odierna ricorrente, così come a quelle mosse dal ricorrente incidentale Inail, il cui primo motivo di ricorso incidentale deve essere conseguentemente rigettato.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 343, 345 c.p.c.); motivazione omessa e insufficiente.

Il motivo non ha giuridico fondamento.

Esso lamenta, difatti, un vizio processuale la cui esistenza andava tempestivamente sollevata in sede di appello, e che risulta, pertanto, del tutto sottratto, ratione temporis, alla cognizione di questa corte.

Fondato risulta, per converso, il ricorso incidentale dell’Inail quanto al suo secondo motivo.

Premesso che, nel corso dell’intero giudizio di merito, non risulta mai contestato l’importo riconosciuto all’Inail in sede di rivalsa, è giurisprudenza consolidata di questa corte regolatrice quella secondo cui in ipotesi di accertato concorso di colpa della vittima di un infortunio sul lavoro il giudice non può, per questo solo fatto, ridurre proporzionalmente l’ammontare delle somme richieste dall’INAIL in via di rivalsa nei confronti del responsabile dell’infortunio stesso, ma deve previamente determinare, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa, l’ammontare del danno risarcibile in relazione alla misura dell’accertato concorso di colpa e, quindi, verificare se sulla somma così determinata vi sia capienza per la rivalsa dell’INAIL, procedendo, solo in caso di esito negativo di tale accertamento, a ridurre la somma spettante all’Istituto per le prestazioni erogate all’assicurato (o ai suoi eredi) in modo che la stessa non superi quanto dovuto dal danneggiante.

È pertanto evidente l’errore di diritto in cui è incorso il giudice di appello, errore da cui risulta esente, di converso, la sentenza di primo grado, la cui statuizione va pertanto, in parte qua, integralmente confermata in questa sede, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

La disciplina delle spese – che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate – segue come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

La corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale della X, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale dell’Inail, ne accoglie il secondo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, conferma la condanna integrale al risarcimento dei danni così come statuita in primo grado. Spese interamente compensate tra tutte le parti costituite.

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