Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Sentenza 19 agosto 2004, n. 16251
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 5 luglio 2000, R.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Torino il Ministero del Tesoro per ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini della concessione dell’assegno ex art. 13 l. 118/1971, richiesto in via amministrativa e negatole perché riconosciuta invalida in misura inferiore al 74%.
Il Ministero, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.
Espletata consulenza tecnica medico-legale, il Tribunale, con sentenza del 12-30 gennaio 2001, rigettava la domanda.
Avverso tale decisione la G. proponeva appello con ricorso depositato il 10 aprile 2001, chiedendone l’integrale riforma e l’accoglimento delle originarie pretese.
Il Ministero del Tesoro resisteva al gravame.
Con sentenza del 3 luglio-7 agosto 2001, l’adita Corte d’appello di Torino rigettava il gravame sulla base della c.t. espletata in primo grado, ove risultava accertata una invalidità della G. pari al 67% e, pertanto, al di sotto del limite richiesto dall’art. 13 l. 118/1971 (come modificato dall’art. 9, comma 1, d.lgs. 509/1988) per godere dell’assegno di invalidità.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la G. con un unico, articolato motivo, ulteriormente illustrato da memoria.
Il Ministero del Tesoro si è limitato a chiedere, con «atto di costituzione», la conferma della impugnazione pronuncia.
Su istanza del Pg, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, manifestamente infondato, la Corte è stata chiamata a decidere nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2003, udita la relazione della causa svolta dal dott. Paolo Stile.
Motivi della decisione
Con il proposto ricorso R.G. denuncia violazione dell’art. 13 l. 118/1971 (come modificato dall’art. 9, comma 1, d.lgs. 509/1988), dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 509/1988 e del d.m. 5 febbraio 1992 (approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità), nonché omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
In particolare, la ricorrente osserva che il c.t.u. di primo grado, dopo avere accertato, all’esame obiettivo, la presenza di «obesità ginoide con aspetto elefantiasico delle cosce h: m. 1.50 peso: kg 130», nonché la presenza di «Paos: 160/90», ha affermato che «secondo le tabelle ministeriali per l’invalidità civile d.m. 1992» il grado di invalidità poteva essere indicato nella misura del «40% per l’obesità (cod. 7105) e del 45% per la cardiopatia ipertensiva in paziente diabetica: e così complessivamente nella misura del 67%».
Aggiunge che tale conclusione, recepita dal Giudice di primo grado, era stata censurata nell’atto di appello con riferimento alla valutazione del grado di inabilità determinato dall’obesità, perché non rispettosa di quanto prescritto dal d.m. 5 febbraio 1992; ma, ciò, senza esito alcuno, avendo la Corte territoriale rigettato il gravame, omettendo finanche di rinnovare la consulenza medico legale disposta dal primo Giudice, ed incorrendo, in tal modo, nelle violazioni sopra denunciate.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Ai fini della determinazione del grado di invalidità civile deve farsi riferimento al d.m. 5 febbraio 1992 contenente la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti elaborata sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni effettuata dall’Oms (v. art. 2, comma 1, d.lgs. 509/1988 cit.).
Tale tabella include l’obesità nella fascia di invalidità dal 31 al 40%, prevedendo al codice 7105 «Obesità – (Indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche».
Sennonché l’indice di massa corporeo della G. risulta ben superiore a 40, tenuto conto che detto indice – secondo le indicazioni contenute nello stesso d.m. – si ottiene dividendo il peso del soggetto per il quadrato della sua statura espresso in metri e cioè, nel caso in esame: kg 130:2.25 (1.50 per 1.50) = 57.77.
Deve quindi concludersi che erroneamente i Giudici di merito hanno condiviso l’opinione del c.t.u., in quanto lo stesso ha preso in considerazione, a sua volta errando, il cod. 7105 di cui al d.m. richiamato, che stabilisce un grado di invalidità tra il 31 ed il 40% per l’indice di massa corporeo tra 35 e 40, mentre quello della G. era di 57.77; situazione, questa, che richiede una indagine diretta ad acclarare il grado di invalidità della ricorrente, svincolata dai limiti specificati dalla richiamata tabella.
Il ricorso va pertanto accolto. Conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata e la causa rinviata per il riesame ad altro giudice d’appello – come designato in dispositivo – che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Genova.
Buonasera.
Generalmente non è facile capire perchè una Commissione ha fatto una certa valutazione se non è possibile visionare la documentazione prodotta.
Per ciò che riguarda ciò che afferma nelle ultime righe del post, è possibile che abbia ragione
La ringrazio dei suoi solleciti interventi su miei post.
Quello che ho descritto è la situazione relativa all’invalidità civile (ed Handicap) di una mia parente (richiesta di nov. 2010, visita nel 2011).
In dic. 2014 (visita gen. 2015) ha richiesto l’aggravamento (richiesto anche l’Handicap)e il risultato lo sto analizzando (aumento dal 50% al 65% e conferma L. 104/1992 art. 3 comma 1), basandomi su quanto ho fino ad ora imparato soprattutto da questo sito. Visto il 50% che aveva, mi aspettavo una % di almeno il 67/70% e forse anche il 75%. Già ho visto delle incongruenze anche rispetto all’esito della prima visita. Nei prossimi giorni posterò quanto è risultato e confido nella Sua disponibilità.
Non ho ancora accantonato l’eventualità di far presentare ricorso giudiziario. Col medico di base ho ventilato la possibilità di presentare un ulteriore aggravamento. Lui non ritiene di farlo dopo solo sei mesi, mentre io lo farei, anche perché, come gli ho detto, c’è Commissione e Commissione! E di questo me ne sono reso ben conto nelle varie visite in cui era presente. Io valuto anche l’atteggiamento nel suo complesso dei diversi commissari.
Dopo la visita per l’inv. civile (gen. 2015) la mia parente è stata visitata dalla Commissione medica collegiale (feb. 2015) ministeriale (è dipendente statale) per accertare la sua idoneità alla mansione. Al momento si è in attesa dell’esito. A questa Commissione è stata consegnata la medesima documentazione data alla Commissione per l’inv. civile, nonché i certificati nuovi di inv. civile e handicap. La Commissione ha chiesto quanti anni di contributi ha la mia parente (23/24). Credo possa essere in relazione al fine di valutare l’eventuale pensionamento conseguente alla non idoneità alla mansione specifica.
Buonasera.
Il DM 05/02/1992 prevede che prima si faccia diagnosi, poi per ciascuna patologia si individui una percentuale invalidante e quindi si faccia la somma con criterio riduzionistico.
Ma è mia impressione che spesso, come dice anche lei, le commissioni facciano valutazioni globali pur cercando di mantenersi con una certa approssimazione intorno ai valori tabellari.
La diagnosi della Commissione era:
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale, ipertensione arteriosa, obesità e gastrite cronica (Riconosciuto anche l’handicap L. 104/1992, art. 3 comma 1).
Il medico curante aveva citato nella diagnosi solo l’ipoacusia e l’ipertensione e i relativi codici ICD-9. Nella sua Anamnesi e Obiettività aveva citato altre situazioni (es. operazione dito a scatto, frattura clavicola, operazione strabismo) ma non l’obesità e la gastrite.
Per l’obesità Le ho già scritto come è risultata mentre per la gastrite è successo che hanno chiesto perché prendeva un certo farmaco (protettivo dello stomaco).
Il riconoscimento era stato chiesto per avere gratis dall’ULSS le protesi acustiche. A questo fine sarebbe stato sufficiente il 34% d’invalidità, che era già raggiunto e superato (ma di poco, però) con il deficit acustico:
OD: -75 a 500,- 65 a 1000, -60 a 2000 ——– OS: -70 a 500, -60 a 1000, – 75 a 2000
Con questi deficit uditivi dalla tabella risulta un’invalidità pari al 37%.
Come Lei ha scritto per l’obesità, hanno fatto una valutazione generale anche su altre situazioni (ipertensione che però da quel che mi risulta anch’essa non doveva entrate nel calcolo), comprese quelle risultate in sede di visita medica (obesità e gastrite).
In effetti col 50% hanno riconosciuto una percentuale “sotto soglia” (perdoni la mia locuzione. Col 51% avrebbe avuto un altro beneficio). Però potevano fermarsi al 45%, altra percentuale “sotto soglia” (collocamento mirato col 46% ma l’interessata già lavora come statale). Evidenzio questo perché tuttora mi risulta incomprensibile come dal 37 siano arrivati al 50%, mediante un calcolo aritmetico con le formule che ho scoperto in questo sito. Ma probabilmente non si tratta di calcolo bensì di “valutazione”.
Buongiorno.
La commissione pone una diagnosi, ma poi valuta anche il deficit funzionale conseguente; nel caso del sovrappeso/obesità in assenza di complicanze artrosiche, può comunque essere indicato in diagnosi e a volte anche valutato, ma non certo con il valore massimo indicato del 40%, tranne in casi di obesità veramente severa, con Indice di Massa corporea di 50 e più, che è slegata alle indicazioni tabellari ed è essa stessa motivo di grave deficit funzionale
Questo per la visita di aggravamento è corretto.
Ma il fatto è che con la prima visita per invalidità civile(2011)è stata riconosciuta l’obesità anche se non era stata richiesta. Ero presente e un medico disse all’altro di indicare anche l’obesità dopo aver chiesto peso (78 kg) e altezza (1,50 mt., peraltro errata dato che reale è 1,45 mt.).
Allora considerai la cosa come segno evidente di serietà e scrupolosità professionale. Ora, dopo aver letto tanti post in questo sito, mi sono fatto un’idea diversa.
Bunasera.
Del resto l’indicazione è: “obesità … con complicanze artrosiche”.
Senza la seconda la prima non è valutabile.
L’impressione è che proprio non abbiano tenuto conto in alcuna misura dell’obesità, atteso che non sono state certificate complicanze artrosiche.
Buongiorno.
Tabella del DM 05/02/1992:
7105 OBESITÀ – (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE 31%-40%
E’ vero: la valutazione viene fatta soprattutto in rapporto alle complicanze artrosiche.
Saluti
Ma è sufficiente avere l’indice di massa corporea da 35 in su affinché questa patologia sia considerata per il calcolo della percentuale d’invalidità civile?
Una mia parente è alta 1,45 mt e pesa 81,5 kg (81,5/1,45*1,45) = 38,8 % ma ho l’impressione che non ne abbiano tenuto conto nella recente (gen. 2015)visita per aggravamento. A memoria, mi sembra che ci debbano essere anche complicazioni artrosiche.