Convenzione INAIL-INPS per il riconoscimento dell’Inabilità temporanea

Il 2 aprile ultimo scorso l’INAIL e l’INPS, con una circolare congiunta, la n. 47 per l’INAIL e la 69 per l’INPS, hanno fornito alle sedi periferiche le istruzioni operative per i casi di riconoscimento di periodi di inabilità con dubbi sulla competenza.

L’Inail e l’Inps con circolare congiunta n. 47/69 del 2 aprile 2015 hanno fornito istruzioni operative relative al nuovo accordo fra i due Enti finalizzato alla trattazione dei casi in cui sussistano fondati dubbi circa la competenza assicurativa.

In passato sono state fatte altre convenzioni ed impostati protocolli similari, ma le criticità sono state tante e le situazioni in cui il lavoratore veniva “palleggiato” tra INAIL ed INPS per il pagamento della sua malattia sono state numerose, così come numerose sono state le azioni legali conseguenti.

Rispetto al passato nella convenzione ci sono delle conferme e alcune novità.

Il diritto al pagamento dell’anticipazione della prestazione in favore del lavoratore, per tutte le giornate di assenza, da parte dell’Istituto che riceve per primo la denuncia/certificato, è stato riconfermato, naturalmente fino all’assunzione del caso da parte dell’Ente dichiaratosi competente

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Una novità importante è la modalità con cui verrà erogata la prestazione provvisoria:

  1. se la denuncia è stata fatta all’INAIL, viene erogato il 50% dell’indennità per inabilità temporanea assoluta; questa misura percentuale però su specifica richiesta dell’INPS, e naturalmente in accordo con l’INAIL, può essere modificata;
  2. se la denuncia è stata fatta al’INPS, viene erogata una somma corrispondente all’indennità di malattia calcolata secondo le previsioni dalla normativa vigente.

Nella convenzione sono previsti anche dei casi di esclusione, e ciò in relazione al fatto che in effetti non tutti i lavoratori sono sotto tutela INPS, ad esempio gli artigiani; nell’allegato 3 della circolare sono indicate le categorie di lavoratori aventi diritto alla tutela di malattia e quelle escluse.

Questo comporta che l’INAIL, se è l’istituto al quale è stata presentata l’istanza, deve, al massimo entro 10 giorni dal ricevimento della denuncia, inoltrare una richiesta all’INPS (con il modulo dell’allegato n.1 ) per verificare in merito alla sussistenza del diritto all’indennità di malattia e fino alla risposta dell’Inps non può anticipare la prestazione; l’INPS però è obbligato a rispondere alla richiesta INAIL entro il termine massimo di 10 giorni

Disposizioni per i marittimi

Al paragrafo 3.3 sono indicate anche le disposizioni speciali per i marittimi componenti l’equipaggio di navi battenti bandiera italiana, per i quale l’INPS dal giorno 1 gennaio 2014 eroga le prestazioni di maternità e malattia; sostanzialmente la procedura indicata si appkica anche a questi lavoratori.

Quanto disposto nella nuova Convenzione, quindi, si applica anche a questa categoria di lavoratori.

Particolare spazio viene viene riservato al trattamento dei dati personali, anche in considerazione delle norme più recenti sulla sicurezza dei dati. Lasciando da parte la sezione dedicata alle procedure tra le varie strutture territoriali, segnalo solo che, nell’ambito della tutela dei diritti del lavoratore richiedente la prestazione, l’INPS comunicherà anche al datore di lavoro l’avvenuta segnalazione del caso all’INAIL per competenza.

Naturalmente è altamente improbabile che questa convenzione riesca a risolvere immediatamente e in modo completo tutti i casi di incertezza e quindi continueranno ad essere poste in essere innumerevoli azione legali circa la competenza dei periodi di inabilità.

La convenzione INPS-INAIL sull’indennità di malattia:

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Download (PDF, 48KB)

La circolare congiunta INPS/INAIL n. 68/47 in cui sono presenti gli allegati

  1.  modello utilizzabile dall’INAIL per la Richiesta verifica tutela previdenziale INPS
  2. il modello di risposta dell’INPS al quesito sulla tutela previdenziale INPS del lavoratore
  3. l’elenco dei lavoratori a cui spetta l’indennità di malattia INPS

Download (PDF, 303KB)


Dott. Salvatore Nicolosi


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