Abolita (quasi) la "Causa di Servizio" per i dipendenti pubblici

Una delle “vecchie” conquiste dei dipendenti del pubblico impiego, apparentemente ormai consolidata ed inamovibile, è stata la doppia tutela INAIL e Causa di Servizio in caso di infortunio o malattia insorta a seguito delle mansioni svolte.

Ma “i soldi sono finiti” e pertanto, con l’art. 6 del DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), è stata abolita la possibilità di questa doppia tutela per la maggior parte delle figure professionali statali.

Fa eccezione il “ personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico“, sostanzialmente i Militari, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia Forestale, la Polizia Penitenziaria, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco, per il quale è immutata la possibilità della doppia tutela.

A questo proposito, la lettura attenta ha fatto rilevare una disparità di trattamento tra le forze di Polizia dello Stato, che mantengono la doppia tutela, e le Forze di Polizia Locale, quindi Polizia Municipale e Polizia Provinciale, che rientrano nelle previsioni dell’abolizione della causa di servizio e che ha fatto scattare proteste comprensibilmente vivaci.

Più specificamente, l’art. 6 del del D.L. 6 dicembre 2011 , n. 201 così recita:

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Art. 6 – Equo indennizzo e pensioni privilegiate
1. Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.


Dalla lettura dell’articolo si evince che vengono abrogati tutti i privilegi derivanti dal riconoscimento della causa di servizio, quindi compresa la Pensione Privilegiata, l’equo indennizzo e il rimborso delle spese di degenza per le patologie di cui viene riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.

In questo momento di passaggio sono “salvate”:

  1. le domande presentate prima della pubblicazione di questo decreto sulla Gazzetta Ufficiale, quindi prima del 6/12/2011,
  2. quelle attivate d’ufficio prima del 6/12/2011
  3. quelle il cui termine di presentazione non è ancora scaduto alla data del 6/12/2011 (quindi poichè il termine è di 6 mesi dall’infortunio o dalla data di conoscibilità della malattia, il termine ultimo è il 5 maggio 2012);

Sono naturalmente fatti salvi tutti i diritti già ricosciuti ed acquisiti per domande precedenti, compresa la possibilità di richiedere aggravamenti secondo le norme precedentemente in vigore.

Resta in realtà da stabilire in quale tipologia di tutela rientrino alcune categorie di lavoratori per il quale già precedentemente non era prevista la doppia tutela, ma solo quella della Causa di Servizio, cioè del personale cosiddetto “in regime di diritto pubblico” quindi Procuratori dello Stato, magistrati, avvocati, Diplomatici, personale della carriera prefettizia. Sono in corso richieste di chiarimento ai vari ministeri.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011.
Dott. Salvatore Nicolosi



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