Ripristino prestazioni previdenziali per i condannati con pena alternativa al carcere

Con il Messaggio INPS n° 1197 del 16-03-2022 l’INPS comunica di aver preso atto della sentenza della Corte Costituzionale del 25 maggio-2 luglio 2021, n. 137, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 1a Serie speciale Corte Costituzionale n. 27 del 7 luglio 2021.

Infatti l’articolo 2, comma 58, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede che: “Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili”.

In sostanza, in caso di condanna per reati particolarmente importanti, era prevista la sospensione dei benefici previdenziali elencati, compresi gli assegni per invalidità civile.

La Suprema Corte però fa rilevare che “la revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione oggetto di censura […] può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell’istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza”; inoltre, la Corte ha affermato che: “L’illegittimità della revoca, infatti, deriva dal pregiudizio al diritto all’assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere, che deve essere comunque garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati.

L’INPS, preso atto di tale sentenza, esclusivamente per i soggetti ai quali è stata disposta la pena alternativa al carcere ed esclusivamente per i periodi di pena alternativa, provvederà al ripristino della prestazione, naturalmente su specifica domanda, corrispondendo anche  eventuali arretrati.

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Dott. Salvatore Nicolosi

Medico di Medicina Generale

Già Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa

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