Corte di Cassazione – Sezioni Unite

Ordinanza n. 4325 del 24 febbraio 2014

Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DI PALMA SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso 23307-2012 proposto da:
*** omissis ***, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNA GRECIA 95, presso lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO GUERRA, rappresentato e difeso dall’avvocato GUERRA , per delega in calce al ricorso;

ricorrente

contro

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COMITATO DI VERIFICA DELLE CAUSE DI SERVIZIO DI CUI ALL’ART. 10 D.P.R. 461/01 OPERANTE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA DIFESA -DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE DELLA LEVA
E DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI II ° REPARTO – 8 ° DIVISIONE – 2 ° SEZIONE;

intimati

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 21436/PM della CORTE DEI CONTI – Sezione giurisdizionale delle Marche;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto ProcuratoreGenerale dott. Maurizio VELARDI, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del ricorso, dichiari la giurisdizione della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per le Marche, a conoscere della domanda di accertamento di dipendenza da causa di servizio proposta da *** omissis ***.

Ritenuto che, con ricorso dell’Il ottobre 2012, *** omissis *** – maresciallo dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Camerino -,
ha proposto istanza di regolamento di giurisdizione, nei confronti del Ministro della difesa e del Comitato di verifica della cause di servizio, in
riferimento alla causa dallo stesso *** omissis *** promossa dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per le Marche, nei confronti delle medesime parti, con ricorso del 2 febbraio 2012 e pendente dinanzi a detta sezione giurisdizionale della Corte dei conti (r. g. n. 21436 del
2012);
che il Ministro della difesa ed il Comitato di verifica della cause di servizio, benché ritualmente intimati, non si sono costituiti né hanno svolto attività difensiva;
che, sulla base del ricorso introduttivo del presente giudizio nonché dell’odierno ricorso, deve premettersi, in punto di fatto e per quanto in questa sede rileva, che:
      a) con il ricorso introduttivo, il *** omissis *** ha impugnato dinanzi all’indicata sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti: il decreto del Ministro della difesa n. 4690/D, pos. 600622/C, del 31 agosto 2011, ed il correlato conforme parere del predetto Comitato di verifica, con il quale è stata respinta l’istanza del 10 dicembre 2003 per negata dipendenza da causa di servizio dell’infermità “broncopatia cronica ostruttiva di primo grado”; il decreto del Ministro della difesa n. 5381/N, pos. 600622/C, del 4 ottobre 2011, ed il correlato conforme parere del Comitato, con il quale è stata respinta l’istanza del 22 dicembre 2007 per negata dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ipertensione arteriosa con impegno
d’organo”;
      b) con tale ricorso, il *** omissis *** ha chiesto, nel merito, che la Corte adita dichiarasse «la dipendenza da causa di servizio delle infermità de
quibus ai fini che qui interessano, con ogni consequenziale statuizione», deducendo, tra l’altro e in particolare, che «Il ricorso […] è rivolto all’accertamento e alla conseguente dichiarazione di “riconoscimento della dipendenza da causa di servizio” delle menomazioni in discussione, quale presupposto necessario ed inderogabile ai fini pensionistici di privilegio negato con i gravati provvedimenti» (cfr. ricorso introduttivo, pag. 3);
      c) costituitosi, il Ministro della difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, indicando come giurisdizionalmente competente il Giudice amministrativo, perché i provvedimenti impugnati riguardano il diritto all’equo indennizzo e non alla pensione privilegiata non chiesta dall’interessato ancora in servizio e neanche prossimo alla quiescenza;

      che, tanto premesso, il ricorrente *** omissis *** chiede che la Corte di cassazione, a sezioni unite ai sensi degli artt. 41 cod. proc. civ., «voglia affermare e dichiarare la competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di accertamento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata anche nei confronti del militare in servizio»;

      che il Procuratore generale ha concluso, chiedendo che le sezioni unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere la domanda di accertamento di dipendenza da causa di servizio, proposta da *** omissis ***.

      Considerato che, con il ricorso in esame, *** omissis *** osserva che: a) il proposto ricorso introduttivo è volto esclusivamente all’accertamento della dipendenza delle denunciate infermità da causa di servizio al fine del futuro riconoscimento della pensione privilegiata, come risulta dallo stesso ricorso introduttivo con il quale è stata impugnata la sola parte dei due decreti ministeriali concernente la denegata dipendenza da causa di servizio a detto fine; b) contrariamente a quanto affermato dalla difesa erariale, non rileva la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio, non potendosi negare al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario – il riconoscimento della causa di servizio, appunto – per poter successivamente far valere in giudizio il diritto a pensione privilegiata;
      che la questione sottoposta alla decisione di queste Sezioni Unite consiste nello stabilire se – nel caso, quale quello di specie, in cui un appartenente alle forze armate in servizio attivo abbia impugnato dinanzi alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti i decreti del Ministro della difesa (ed i correlati conformi pareri del Comitato di verifica delle cause di servizio), con i quali siano state respinte le istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità – tale causa, volta all’accertamento della dipendenza delle denunciate infermità da causa di servizio al fine del futuro riconoscimento della pensione privilegiata, sia attribuita o no alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti;

      che il ricorso merita accoglimento, con la conseguenza che deve essere dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere la domanda proposta dai ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio;

      che, infatti, queste Sezioni Unite – in fattispecie strettamente analoga alla presente – hanno enunciato il principio di diritto, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell’ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla “materia” (cfr. la sentenza n. 5467 del 2009; cfr. anche, ex plurimis, le sentenze nn. 152 del 1999 e 12722 del 2005);

      che, nella specie, non incide assolutamente sulla affermata giurisdizione della Corte dei conti – dipendente soltanto, si ribadisce, dall’oggetto della domanda, concernente certamente la “materia” pensionistica – la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio attivo, tale circostanza, estranea al giudizio di queste sezioni unite, potendo eventualmente rilevare, secondo l’autonomo giudizio sul punto dell’adita sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, sull’ammissibilità della proposta domanda;

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      che, quanto alle spese della presente fase del giudizio, se ne può disporre l’integrale compensazione tra le parti, avuto riguardo alla parziale novità della questione trattata, in relazione alla proposizione della domanda in pendenza del servizio attivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei conti.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, l’8 ottobre 2013


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