Messaggio INPS n. 3243 del 18-09-2023

OGGETTO: Articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. Soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all’Istituto nazionale della previdenza sociale dal 1° giugno 2023. Precisazioni


Messaggio INPS n° 2064 del 01-06-2023

OGGETTO: Articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. Soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all’Istituto nazionale della previdenza sociale


Messaggio INPS numero 1446 del 18-04-2023

OGGETTO: Articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. Soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all’Istituto nazionale della previdenza sociale


Circolare INPS numero 140 del 03-10-2013

Il comma 240 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ” … dispone che “Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorchè tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni“.

Questa circolare detta istruzioni relative alle domande per pensione di inabilità, ed eventualmente anche in subordine di concessione di assegno invalidità, per le domande inoltrate a partire dal 1° gennaio 2013 da lavoratori che hanno contribuzione in diverse gestioni, ad esempio INPS ed INPDAP. Per questi soggetti è previsto che il calcolo della misura della pensione deve essere fatto considerando tutta la contribuzione disponibile; inoltre l’accertamento del requisito sanitario verrà affettuato dalla gestione presso cui si presenta la domanda, con qualche eccezione per l’assegno ordinario di invalidità se si tratta di una forma non prevista in tutte le gestioni.

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Circolare numero 131 del 19-11-2012

OGGETTO: Gestione ex  Inpdap. Presentazione e consultazione telematica in via esclusiva delle istanze per prestazioni pensionistiche previdenziali e posizione assicurativa in attuazione della Determinazione Presidenziale n. 95 del 30 maggio 2012.


Messaggio numero 18728 del 15-11-2012

 

OGGETTO: Circolare n. 117/2012 – Modalità di presentazione telematica delle domande per la fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 – Precisazioni – Ambito di applicazione soggettivo.


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