Cassazione Civile Sentenza – Sezione Lavoro – sentenza num. 22290 anno 2014

Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: NOBILE VITTORIO

Data pubblicazione: 21/10/2014

SENTENZA
sul ricorso 5778-2008 proposto da:
… OMISSIS … ,
– ricorrente –

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. 80415740580, REGIONE VENETO –  AZIENDA U.L.S.S. N. 18 DI ROVIGO;
intimati

nonchè contro
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, …OMISSIS …
– resistente con mandato –

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avverso la sentenza n. 523/2007 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/10/2007 R.G.N. 683/2006;
… OMISSIS …

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Rovigo … OMISSIS … chiedeva che gli venisse riconosciuto lo stato di sordomutismo con le conseguenti provvidenze economiche.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Azienda ULSS 18 di Rovigo e l’INPS si costituivano eccependo ognuno il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ad una parte della domanda e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Il Giudice adito con sentenza n. 45 del 2006, rigettava il ricorso sulla scorta della espletata CTU, ritenendo che il ricorrente, pur affetto da grave sordità, rientrasse nella categoria degli invalidi civili e non in quella dei sordomuti.
Il … OMISSIS … proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.
L’INPS si costituiva chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado in base alle conclusioni della CTU.
Anche l’Azienda USL 18 di Rovigo si costituiva rilevando che si era formato il giudicato sul profilo del difetto di legittimazione dell’Azienda e chiedendo la declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, nonché nel merito il rigetto del
gravame.
Il ministero dell’Economia e Finanze non si costituiva.
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza depositata il 29-10-2007, rigettava l’appello.

In sostanza la Corte territoriale rilevava che nel caso di specie, pur essendo lo stato di patologia uditiva intervenuto prima del dodicesimo anno di età, non si era verificata la seconda condizione prevista dal D.M. 5-2-1992 e cioè che l’ipoacusia avesse reso difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato, avendo il … OMISSIS … all’età di insorgenza della patologia uditiva già acquisito adeguatamente il linguaggio parlato, come confermato dalla mancanza di dislalia audiogena.

Per la cassazione di tale sentenza il … OMISSIS … ha proposto ricorso con un unico motivo.

… OMISSIS …

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, denunciando violazione dell’art. 1 della legge n. 381 del 1970, anche con riferimento al d.m. 5-2-1992, il ricorrente deduce che “quando la patologia uditiva sorge nella fase evolutiva e di apprendimento del linguaggio, si ha un fenomeno di sordomutismo che rende difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato al quale è possibile porre rimedio solo intervenendo con sussidi e sostegni e non per normale evoluzione naturale”.
Tanto premesso il ricorrente rileva: che “è affetto da grave ipoacusia bilaterale e che tale handicap è insorto in età evolutiva (prima dei dodici anni); che il livello uditivo è peggiore della soglia richiesta; che per riuscire ad esprimersi ha dovuto fare ricorso a servizio di logopedia da istituti specializzati per la sordità durante la vita scolastica; che deve tuttora portare la protesi; che usa la lettura labiale”, per cui è evidente che nel suo caso la minorazione dell’udito ha impedito “il normale apprendimento del linguaggio” ovvero, come precisato dal d.m. citato, ha “reso difficoltoso il suo apprendimento”.
In particolare il ricorrente richiama il principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 9887 del 11-5-2005 e, in sostanza, rileva che, nella fattispecie, la frequentazione dell’Istituto Gualandi per sordomuti “documentato in atti proprio a cavallo tra l’undicesimo e il dodicesimo anno di età” evidenzia che “l’apprendimento del linguaggio si ebbe all’epoca in modo non normale”.

Il motivo è fondato e va accolto come di seguito.
Come è stato affermato da questa Corte (con riferimento alla disciplina anteriore alla legge n. 95 del 20-2-2006) e va qui ribadito, “in tema di benefici riconosciuti ai minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, cosiddetti sordomuti pltlinguali, l’art. 1 della legge 26 giugno 1970, n. 381 che prevede il diritto all’assegno d’assistenza, successivamente trasformato in pensione non reversibile dall’art. 14 septies del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, va interpretato nel senso che fatto costitutivo del diritto è la sordità congenita o acquisita in età evolutiva che abbia impedito, al menomato sensoriale dell’udito, il normale apprendimento del linguaggio parlato, mentre rimane irrilevante che tale apprendimento sia stato conseguito al momento della proposizione della domanda, proposta dopo il compimento del dodicesimo anno d’età (termine conclusivo dell’età evolutiva identificato con la tabella introdotta con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992)” (v. Cass. n. 9887 del 2005 cit.).
In particolare questa Corte ha chiarito che:
“L’art. 1 della legge n. 381 del 26 giugno 1970 prevede il diritto all’assegno di assistenza, successivamente trasformato in pensione non reversibile dall’art. 14 septies del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 convertito dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33, ai sordomuti, ossia “al minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato…”. Indi nella nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti di cui al decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509 (emanato sulla base dell’art. 2 della legge delega 26 luglio 1988 n. 291), tabella introdotta con il decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 (atto di valore normativo da esaminare direttamente in sede di legittimità), si precisa che ai fini dell’applicazione dell’art. 1 della citata legge 381/70, “il termine conclusivo dell’età evolutiva va identificato con il compimento dei dodici anni”, ed ancora che “la locuzione ‘che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato’ deve essere intesa nel senso che l’ipoacusia renda o abbia reso difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato”. La prima condizione richiesta dalla norma è dunque quella che vi sia una minorazione dell’udito, ossia che il funzionamento dell’apparato uditivo sia inferiore a quello normale.
Quanto alla seconda condizione…..il tenore letterale della disposizione… .fa riferimento, in primo luogo, all’esistenza di una sordità congenita, ovvero acquisita durante l’età evolutiva, di talché la prestazione non compete ove la sordità venga contratta dopo il termine dell’età evolutiva, ossia, a norma della nuova tabella, dopo il compimento dei dodici anni. Ciò si spiega considerando che la sordità insorta dopo l’età evolutiva non può incidere sull’apprendimento del linguaggio parlato, perché detto apprendimento era già stato compiuto nei primi anni di età. Proprio perché la minorazione insorge prima dell’apprendimento del linguaggio questi soggetti vengono definiti come sordi “prelinguali” ad opera dell’art. 4 del d.lvo del 21 novembre 1988 n. 508, che reca nel titolo “Istituzione, misura e periodicità di una indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali”….
Pertanto, contrariamente a quanto in genere è previsto per le prestazioni collegate all’invalidità, per le quali rileva lo stato del soggetto interessato al momento della domanda (ovvero anche nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario ex art. 149 disp. att. c.p.c.), la disposizione in esame ha riguardo a quanto è avvenuto nel passato, perché il fatto costitutivo del diritto è che la sordità, essendo stata contratta prima dell’apprendimento del linguaggio, ha impedito di acquisirlo secondo il processo normale. In altri termini, il riferimento alla fase di apprendimento del linguaggio, ricollegando la prestazione alla circostanza che in questa fase medesima si siano verificate delle difficoltà rispetto all’iter normale, sta a significare che devesi avere riguardo ad un fatto pregresso, mentre sarebbe incongruo richiedere al soggetto adulto che inoltra la domanda, la persistenza della difficoltà nella fase di apprendimento del linguaggio parlato, perché questa fase per l’adulto è ormai definitivamente terminata. La prestazione pertanto spetta in tutti i casi in cui detto processo di apprendimento, a causa della minorazione, non abbia seguito il suo normale svolgimento, ancorché al momento della domanda di ‘ prestazione si constati l’avvenuta acquisizione di una utile capacità di comunicazione verbale.”
Orbene, nel caso in esame la Corte di merito, pur avendo in premessa richiamato il principio affermato da questa Corte, in sostanza lo ha, poi, in concreto disatteso, ritenendo sufficiente ad escludere la sussistenza della fattispecie legale la considerazione che il … OMISSIS … (al momento della c.t.u.) “sostiene in maniera sufficientemente comprensibile una conversazione a sfondo compiuto e critico, anche senza ausili protesici” e che da tale dato si evincerebbe che “all’età di insorgenza della patologia uditiva il bambino (aveva) acquisito adeguatamente il linguaggio parlato”, di guisa che nella specie non potrebbe parlarsi di “dislalia audiogena”.
La considerazione di base, infatti, è del tutto irrilevante, dovendo aversi riguardo al “normale apprendimento del linguaggio parlato fino al compimento del dodicesimo anno di vita”. La argomentazione ulteriore, poi, riferita al “momento della malattia” (nel caso in esame pacificamente intervenuta ancora in età evolutiva) risulta del tutto apodittica oltreché, a ben vedere, anche insufficiente.
In particolare, essendo necessario accertare se la sordità (nella specie non congenita, ma acquisita durante l’età evolutiva) avesse impedito o reso difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato, fino al compimento della detta età, nella specie, in effetti, la decisione impugnata non risulta fondata su alcun accertamento concreto al riguardo, riferito a quell’epoca. Peraltro, all’uopo, neppure potrebbe ritenersi sufficiente il semplice rilievo (presuntivo) che il … OMISSIS … al momento dell’insorgenza della malattia avesse genericamente “acquisito adeguatamente” il linguaggio parlato, dovendo comunque rapportarsi tale “adeguatezza” al concetto di “normale apprendimento” fino al compimento del dodicesimo anno di età.
In tali sensi il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, la quale si atterrà al principio sopra ribadito, statuendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Trieste.

Roma 2 luglio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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