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INPS: Circolare n. 65/2026 sulla tutela previdenziale della malattia in caso di prestazioni ambulatoriali e/complesse o permanenza in strutture sanitarie e socio-riabilitative

Con la Circolare n. 65/2026 l’INPS prende atto che negli ultimi anni l’organizzazione del SSN è molto cambiata.

Logo INPSDeospedalizzazione e riduzione dei ricoveri ordinari non strettamente necessari sono armai parte essenziale della programmazione e dell’organizzazione del SSN.

Di contro, è ormai ben avviata e ampiamente avviata la creazione di setting assistenziali alternativi.

Ma ciò ha creato un grosso problema per la tutela della malattia in ambito INPS.

A fronte di prestazioni ad altissima complessità o di percorsi terapeutici intensivi assolutamente non configurabili come “ricoveri tradizionali”, il lavoratore aveva comunque una reale e oggettiva incapacità temporanea al lavoro.

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La circolare n. 65/2026 si inserisce in un percorso di destrutturazione del rigido formalismo burocratico privileggiando una sostanziale tutela nel caso della malattia di competenza INPS.

Nella circolare, in una fase introduttiva, vengono innanzitutto citate le fonti giuridiche, nello specifico l’Articolo 32 della Costituzione  e l‘Articolo 2110 del Codice Civile, poi si passa alla descrizione dei casi più frequenti

Analisi Dettagliata delle Equiparazioni Previdenziali

Nella circolare 65/2026, innanzi tutto, viene fatta una distinzione tra:

  • prestazioni che offrono un’assistenza di tipo sanitario/clinico complesso (equiparate al ricovero ospedaliero o al day hospital)
  • prestazioni a prevalenza socio-educativa o diurna (equiparate alla malattia comune).

Prestazioni Ambulatoriali Complesse (Equiparazione Day Hospital)

L’INPS con la circolare recepisce i nuovi modelli organizzativi del SSN e quindi vengono formalmente equiparati al regime del day hospital (superando i vincoli restrittivi della storica Circolare n. 136 del 25 luglio 2003) i seguenti percorsi:

  • Day Service Ambulatoriale (DSA),
  • Day Surgery,
  • Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC),
  • Bassa Intensità Chirurgica (BIC),
  • Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC).
  • Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA).

Viene però ribadito il concetto di “dimissioni protette”.

Le giornate indennizzabili come ricovero sono esclusivamente quelle di effettivo accesso alla struttura per accertamenti programmati; i giorni intermedi necessitano di comune certificazione medica di incapacità al lavoro per essere indennizzati.

Salute Mentale e Strutture Psichiatriche

Il documento affronta anche il tema dei disturbi psichici, la cui domanda assistenziale è, purtroppo, in forte aumento:

Centri di Salute Mentale (CSM)

  1. Le presenze programmate per trattamenti sono assimilate a cicli di cura ricorrenti (indennizzabili come malattia).
  2. L’ospitalità notturna documentata è equiparata al day hospital.

Strutture residenziali sanitarie (es. SPDC, RSA per motivi sanitari, Hospice, Unità di Riabilitazione L. 833/78)

Il ricovero in queste strutture è equiparata a ricovero ospedaliero

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MA ATTENZIONE: per ottenere l’equiparazione al ricovero, le strutture devono essere accreditate dal SSN e possedere standard clinici elevatissimi: Direzione sanitaria, presenza medica/infermieristica h24 (o reperibilità a seconda dell’intensità), cartella clinica e Piano Terapeutico Individuale (PTI). In assenza di tali presidi medici, si scivola nel regime di malattia comune.

Dipendenze Patologiche e Comunità Terapeutiche

Questo è sicuramente uno dei punti di maggiore discontinuità con il passato. Viene espressamente superato l’orientamento della Circolare n. 136/2003 (paragrafo 9).

  • Se la comunità terapeutica (accreditata secondo le direttive del Dipartimento politiche contro la droga) opera in regime sanitario (con medico responsabile, cartella clinica, protocolli farmacologici e PTI), la permanenza residenziale è equiparata a ricovero ospedaliero. L’erogazione dell’indennità è subordinata all’esibizione del certificato di dimissione con diagnosi.
  • Se la struttura è a prevalenza socio-educativa (priva di responsabilità sanitaria diretta), la tutela si attiva nelle forme della malattia comune, richiedendo un normale certificato medico di incapacità lavorativa.

Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA)

I centri dedicati ai DNA (anoressia, bulimia, ecc.) finalmente un riconoscimento della condizione previdenziale certo, dettata dalla multidisciplinarità dell’approccio terapeutico (psicologi, nutrizionisti, medici).

  • I trattamenti in day service, day hospital e la residenzialità intensiva sanitaria (previa presenza di accreditamento, cartella clinica e PTI) sono equiparati al ricovero ospedaliero.
  • Le prestazioni semiresidenziali o presso centri non sanitari rientrano nella malattia comune e anche in questo caso è richiesto un normale certificato medico di incapacità lavorativa

Profili di Coordinamento Interno e Obblighi del Lavoratore

Un aspetto fondamentale della circolare riguarda il controllo medico-legale e la reperibilità:

  1. Fasce di reperibilità (visite fiscali): nei casi in cui la prestazione sia equiparata alla malattia comune (strutture semiresidenziali, centri diurni, comunità socio-educative), il lavoratore mantiene l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità;
  2. sede della reperibilità: viene chiarito che il lavoratore deve rendersi reperibile, laddove necessario, presso l’indirizzo della struttura ospitante o della comunità (in conformità con quanto già previsto dalla circolare 136/2003), permettendo così la tracciabilità delle presenze e la trasparenza amministrativa;
  3. integrazione con Messaggio n. 1074/2018: la circolare richiama e conferma l’equiparazione al ricovero della permanenza presso le unità di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB) del Pronto Soccorso, contesti in cui il lavoratore si trova in una condizione di emergenza/urgenza e monitoraggio clinico che blocca di fatto la sua capacità lavorativa per uno o più giorni.

Conclusioni e Considerazioni Critiche

La Circolare INPS n. 65/2026 rappresenta un passo in avanti verso la modernizzazione del welfare previdenziale italiano:

  • sana un vuoto di tutela: fino ad oggi, i lavoratori inseriti in percorsi terapeutici d’avanguardia (ma ambulatoriali o semiresidenziali) rischiavano penalizzazioni economiche o contestazioni sulla giustificazione dell’assenza, pur trovandosi in condizioni di grave sofferenza o impossibilitati a prestare attività lavorativa;
  • si adatta alla medicina territoriale: valorizza il ruolo delle Case della Comunità, dei CSM e delle strutture riabilitative intermedie, allineando le regole dell’INPS alle reali dinamiche organizzative del SSN post-riforme e post-PNRR;
  • previene gli abusi: l’introduzione di rigidi vincoli per l’equiparazione al ricovero (obbligo di cartella clinica, PTI, accreditamento, personale h24) evita che strutture puramente assistenziali o ricreative possano essere impropriamente equiparate a presidi ospedalieri, salvaguardando la sostenibilità dei conti dell’Istituto.

In sintesi, l’intento della circolare n. 65/2026 è quello di equilibrare il diritto alla salute e la tutela economica del lavoratore con il necessario rigore medico-legale e documentale richiesto dagli enti previdenziali.

Collegamento alla pagina INPS della circolare n. 65/2026


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