Per infortunio dello studente si intende la tutela contro gli infortuni sul lavoro da parte dell’INAIL è estesa anche agli studenti e agli allievi dei corsi di qualificazione professionale,  sia in occasione di svolgimento di esercitazioni pratiche o attività motorie, sia in caso di infortunio durante le attività di alternanza scuola-lavoro.

Quindi per aversi la tutela INAIL dell’infortunio dello studente occorre che sussistano precise condizioni e in quest’ambito occorre fare alcuni esempi e precisazioni.

La tutela assicurativa non copre tutte le attività svolte durante le ore di lezione o di frequenza dei corsi professionali, ma solo:

  1. gli infortuni avvenuti durante esercitazioni pratiche, comprese le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniere effettuate con apparecchiature elettriche (cuffie, videoterminali, computer, strumenti di laboratorio, etc.),
  2. gli infortuni avvenuti durante “esperienze di lavoro“,
  3. gli infortuni avvenuti durante esperienze tecnico-scientifiche,
  4. gli infortuni avvenuti durante lo svolgimento di attività scolastiche motorie.

L’INAIL tutela anche i viaggi effettuati da alunni di istituti professionali o artistici presso aziende, luoghi di produzione, mostre, e le attività organizzate dagli istituti e svolte in occasione di manifestazioni che rendono possibile il contatto con le realtà produttive attinenti al loro indirizzo di studio.

L’infortunio dello studente avvenuto in occasione di stage formativi con contratti di formazione e lavoro rientra anch’esso nella tutela INAIL, ed in questo caso addirittura si ha diritto al pagamento della rendita per inabilità temporanea (vedi dopo).

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Gli studenti universitari che svolgono tirocinio all’estero in stati membri dell’Unione Europea, sono parimenti sottoposti alla tutela infortunistica INAIL, purchè il periodo di permanenza all’estero non superi i 12 mesi.

Occorre precisare, a questo punto, che allo studente infortunato non spetta di norma alcuna indennità per inabilità temporanea assoluta, ad eccezione del caso sopra descritto dei contratti di formazione e lavoro, ma solo il pagamento del danno biologico o della rendita per inabilità parziale in caso di esiti invalidanti.

Assolutamente NON rientrano nella tutela INAIL le attività parascolastiche tipo gite e viaggi di studio organizzati da licei.

Con la circolare n. 44 del 2016 l’INAIL ha esteso l’ambito di tutela degli studenti impegnati nei progetti di alternanza scuola-lavoro.

Infatti nella circolare 44/2016 dell’INAIL  si legge che gli studenti “... impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell’ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n.5 del T.U.. …“.

Per tale motivo, prosegue la circolare,  “... Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per “ambiente di lavoro” si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all’aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l’attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall’art.1, n. 28 del d.p.r. 1124/65. …“.

La novità ulteriore è che in quest’ambito diventa tutelata anche la “malattia professionale”, usualmente non considerata per gli studenti in senso stretto.

La tutela INAIL, intesa come risarcibilità dell’infortunio avvenuto durante lo svolgimento delle mansioni lavorative o come risarcibilità della malattia contratta a causa dell’attività lavorativa, è quindi estesa a tutti gli studenti che svolgono attività di alternanza scuola-lavoro, ma solo durante lo svolgimento delle attività lavorative.

Sempre considerando che comunque si tratta di attività assimilate al lavoro in senso stretto, diventa tutelato anche l’infortunio dello studente in itinere, ma, differentemente dai casi ordinari, esclusivamente se l’evento infortunistico avviene durante il percorso scuola-azienda (o ente) presso cui si svolge l’attività stessa e non, ad esempio, casa-azienda.

Come anticipato prima, se a seguito di un infortunio sul lavoro o a malattia professionale lo studente subisce un danno permanente alla sua integrità psico-fisica allora viene risarcito secondo le indicazioni del DL 38/2000.

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Ricordo che il danno biologico valutato fino al 5% non da diritto a risarcimento in quanto considerato “franchigia”, dal 6% al 15% viene indennizzato in capitale, dal 16% viene attivata una rendita mensile.

In caso di mancato riconoscimento o di valutazione del danno ritenuta insufficiente, è possibile presentare una opposizione con modalità assolutamente uguali rispetto a ciò che è possibile fare per i lavoratori ordinari (vedere in QUESTA pagina)

Per visionare la circolare INAIL n 44/2016 andare in QUESTA pagina

INFORTUNIO DELLO STUDENTE E DECESSO IN OCCASIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Un caso a parte è quello del decesso dello studente in occasione di infortunio avvenuto durante le mansioni svolte in occasioni del percorso di alternanza scuola-lavoro, un caso che ha fatto piuttosto scalpore nel 2022.

Infatti l’INAIL, eroga la “rendita ai superstiti” ai familiari del lavoratore deceduto per le conseguenze di un infortunio , ma più specificamente:

  1. al  coniuge, fino alla morte o a nuovo matrimonio,
  2. a ciascun figlio fino al raggiungimento del 18° anno di età (per ragioni di studio l’età viene elevata fino ai 21 anni se i figli sono studenti di scuola media o superiore e non oltre i 26 anni se studenti universitari),
  3. ai figli totalmente inabili al lavoro, ai quali la rendita spetta a prescindere dall’età, finché dura l’inabilità.
  4. ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, ma SOLO se conviventi e se ERANO FISCALMENTE A SUO CARICO

Nel caso dello studente difficilmente ques’ultima condizione si verifica e quindi la rendita ai superstiti non viene erogata.

Peraltro non si tratta di un “capriccio” o di una presa di posizione da parte dell’INAIL, ma proviene da una precisa disposizione inserita nalla legge 1124 del 1965, il cosiddetto Testo Unico per la tutela degli Infortuni sul lavoro e delle Malattie professionali, una legge forse datata, meritevole di riforma, ma attualmente ancora valida e vigente.


Documento utile:

Tavolo Tecnico in Materia di Salute e Sicurezza del Lavoro in Ambito Scolastico istituito con Decreto n° 437/SPS del 28/02/2019 – Regione Friuli Venezia Giulia


Dott. Salvatore Nicolosi
Medico-Chirurgo
Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa


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