PRESTAZIONI SANITARIE GARANTITE DALL’INAIL AGLI INFORTUNATI SUL LAVORO E AI tecnopatici
I lavoratori che hanno subito un infortunio sul lavoro o che hanno contratto una malattia professionale hanno diritto alla fornitura gratuita di tutte le cure necessarie al fine di guarire quanto più rapidamente e completamente possibile recuperando le capacità lavorative. A tal fine tutte le prestazioni di pronto soccorso, anche nel caso delle urgenze classificate come codice bianco, sono gratuite.
ESENZIONE TICKET
I soggetti affetti da una malattia professionale od infortunati sul lavoro hanno diritto ad esenzione dal ticket per tutte le prestazioni connesse all’infermità conseguente; il periodo successivo all’infortunio, quindi quello riconosciuto come Inabilità temporanea Assoluta, è particolarmente tutelato e sono esenti da Ticket tutte le prestazione tese al recupero delle capacità lavorative.
Ma anche successivamente, dopo la stabilizzazione dei postumi, sono esenti le prestazione connesse alle infermità riconosciute.
Gli invalidi del lavoro con riduzione di capacità lavorativa o danno biologico in misura inferiore ai 2/3, quindi fino a 66%, hanno diritto ad esenzione ticket per le prestazioni sanitarie connesse all’infermità riconosciuta.
Gli invalidi del lavoro con riduzione di capacità lavorativa superiore ai 2/3 hanno diritto all’esenzione dal ticket per tutte le prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio.
L’esenzione si ottiene presentando alla propria Unità Sanitaria la certificazione INAIL relativa alle proprie infermità e alla percentuale di inabilità.
CURE AMBULATORIALI
L’INAIL può fornire gratuitamente, presso i propri ambulatori, prestazioni sanitarie di diagnosi e cura.
In particolare sono previste prestazioni specialistiche di:
- oculistica,
- otoiatria,
- ortopedia,
- chirurgia,
- radiologia,
- neurologia,
- medicina fisica e riabilitazione,
- sieroprofilassi e vaccinazione antitetanica
Nella singola sede INAIL però può mancare una o più delle figure professionali adeguate al fine di fornire queste prestazioni; in questo caso il lavoratore può recarsi anche presso strutture sanitarie private non convenzionate con in SSN, ma è necessaria l’autorizzazione specifica dell’INAIL.
Le prestazioni vengono fornite durante il periodo di inabilità assoluta, cioè durante il periodo di malattia sotto copertura INAIL.
In particolare le CURE RIABILITATIVE, finalizzate al recupero funzionale e al potenziamento delle abilità residue dell’infortunato, con un’ottica di reinserimento efficace nel tessuto sociale e lavorativo, vengono erogate gratuitamente durante il periodo di malattia, spesso già subito dopo l’eventuale ricovero ospedaliero.
L’INAIL informa che esistono strutture riabilitative presso le sedi di Alessandria, Asti, Firenze, , Brescia, Mantova, Milano, Firenze, Catania, Caltanissetta, Messina, Palermo e Bari; particolarmente attrezzato è il “Centro Riabilitazione Motoria INAIL” di Volterra, situato all’interno dell’Area Ospedaliera di Volterra.
RIMBORSO SPESA PER FARMACI
Nel 2012 l’INAIL, in via sperimentale, ha inserito tra le prestazioni sanitarie anche il rimborso delle spese sostenute per i farmaci di classe “C”, quindi non rimborsati dal SSN, limitatamente al periodo di inabilità temporanea e considerando un elenco di tipologia di farmaco molto ristretto.
Con la circolare n. 30 del 4 giugno 2014 l’INAIL ha cessato la fase sperimentale e ha avviato in modo definitivo questo beneficio. Con la circolare n. 9 del 2016 è stato poi ampliato l’elenco dei farmaci rimborsabili (vedere la circolare 9 del 2016 in QUESTA pagina), ancora maggiormente ampliato con la circolare 5/2021,
Il rimborso è possibile anche in questo caso limitatamente ad un elenco di tipologie di farmaci, più ampio del precedente, ma la rimborsabilità è stata estesa oltre il periodo di inabilità assoluta. Infatti l’infortunato o il Tecnopatico può usufruire del rimborso anche nel periodo successivo, perfino anche dopo la cristallizzazione dei postumi (10 anni per l’infortunio e 15 anni per la malattia professionale).
E’ possibile anche
- in caso di chiusura dell’infortunio senza postumi indennizzabili
- ” … anche nelle ipotesi di liquidazione in capitale della rendita, nonché nelle ipotesi in cui, a seguito di revisione della rendita stessa, questa venga ridotta o soppressa, sempre che residuino postumi, anche se non indennizzabili. … “
- anche nella “... ipotesi di rendita da ridurre, da liquidare in capitale o da cessare per rettifica per errore di valutazione del grado di inabilità. In tali casi, non essendo in discussione la rilevanza assicurativa dell’evento professionale, il rimborso dei farmaci dovrà continuare ad essere effettuato, a condizione che residuino postumi, anche se di grado non indennizzabile. “
Premesse indispensabili ai fini del rimborso dei farmaci sono:
- che lo stesso sia ritenuto dalla funzione sanitaria INAIL “... necessario per il miglioramento dello stato psico-fisico in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di natura lavorativa. …”
- che il farmaco faccia parte delle tipologie elecate nell’allegato 1 della circolare 05/2021
Elenco dei farmaci rimborsabili dall’INAIL:
- Acido ialuronico per infiltrazioni intrarticolari per il trattamento di condropatie ed artrosi post-traumatiche
- Ansiolitici ed ipnoinducenti
- Antibiotici per il trattamento topico di ferite o ustioni infette
- Antidolorifici per os
- Antivertiginosi
- Attivanti cerebrali
- Colliri midriatici per processi flogistici del segmento anteriore e posteriore dell’occhio
- Crema antibatterica per ustioni
- Farmaci ipotonizzanti (compresse) per il trattamento dell’ipertono oculare
- Farmaci per il trattamento dei disturbi della motilità intestinale da varie cause
- Farmaci per il trattamento dell’incontinenza urinaria in pazienti con vescica iperattiva
- Farmaci per il trattamento dell’osteoporosi post-traumatica
- Farmaci per la disfunzione erettile, come esito di gravi fratture del bacino, e di lesioni parziali midollari
- Farmaci per uso topico per il trattamento di infezioni esterne di occhio e annessi (pomate e/o colliri), a base di antinfiammatori, o a base di antibiotici con o senza cortisonici
- Farmaci vasoprotettori ed antitrombotici (compresse) per il trattamento di emorragie retiniche
- Garze impregnate di antisettico per cute lesa
- Immunoterapia batterica per il trattamento delle osteomieliti
- Miorilassanti
- Pomata antisettica
- Pomate per il trattamento di abrasioni, ferite ed ustioni corneo congiuntivali
- Preparati a base di acido ialuronico con e senza antibiotico, nelle diverse formulazioni per favorire la riepitelizzazione della cute lesa
- Preparati cortisonici topici per il trattamento di dermatiti da contatto
- Preparati per uso topico a base antibiotica con e senza cortisone
- Preparati per uso topico a base di antinfiammatori in creme, pomate, gel, cerotti
- Preparati per uso topico a base di eparina sodica
- Preparati per uso topico ad azione elasticizzante/barriera per il trattamento di gravi ustioni
- Preparati per uso topico per ulcere croniche con tessuto fibrinoso o necrotico
- Prodotti anticheloidi (in diversa formulazione), compresi i siliconi medicali
- Unguento per detersione enzimatica di piaghe necrotiche con e senza antibiotico
- Preparati antisettici per uso topico
- Preparati corticosteroidei in associazione con anestetico per infiltrazioni
- Farmaci antitrombotici
- Farmaci mucolitici
- Sostituti lacrimali in collirio o gel
- Associazioni di acido ialuronico e condroitin solfato per instillazioni intravescicali per la terapia di cistiti ricorrenti
- Preparati per medicazioni avanzate a base di poliuretano o fibre colloidali con o senza argento
- Farmaci antiedemigeni per os o per uso topico
- Capillaroprotettori per os
- Antimicotici per uso topico
- Neuromodulatori per via parenterale
- Spray nasali a base di argento proteinato con o senza acido ialuronico con o senza soluzione ipertonica
- Antistaminici per os
- Spray nasali a base di ipratropio bromuro
- Antivirali oftalmici in gel o collirio
- Antistaminici e decongestionanti in collirio per uso oftalmico, anche in associazione
- Gastroprotettori per os
- Antinfiammatori per os
- Altro
Allegato 2 alla circolare 05/2021 (modulo domanda rimborso farmaci)
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FORNITURA PROTESI
L’INAIL fornisce gratuitamente anche protesi ed ortesi, sempre previa autorizzazione e nell’ambito della necessità di assicurare, altre che il recupero delle capacità lavorative, anche il benessere psico-fisico del lavoratore con residua menomazione. E’ a carico dell’INAIL anche il ripristino di protesi già in possesso del lavoratore e danneggiatesi a seguito dell’infortunio (ad esempio una protesi dentaria che si rompe per un trauma facciale o un occhiale). Le protesi possono essere periodicamente rinnovate.
Fa parte di quest’ambito anche la possibilità per l’infortunato-Tecnopatico di ottenere contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, venutesi a creare a carico della menomazione tutelata, o per la creazione di sistemi domotici utili al fine di garantire l’assistenza all’infortunato in una condizione di gravità
Da QUI il regolamento per la concessione delle protesi, degli ausili tecnici e dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ed ulteriori notizie.
CURE BALNEO-TERMALI
Tra le prestazioni sanitarie fornite dall’INAIL, in regime di convenzione con le Regioni, non mancano i cicli di trattamento balneo-termale.
L’INAIL si prende carico sia delle spese di cura che delle spese di viaggio e soggiorno, sia del lavoratore che di un eventuale accompagnatore.
Hanno diritto a tali prestazioni:
- i lavoratori infortunati o tecnopatici durante il periodo di inabilità temporanea assoluta, naturalmente se ritenute necessarie per ridurre il periodo di inabilità o per ridurre l’entità dei possibili postumi.
- i titolari di rendita, quindi coloro che hanno avuto riconosciuta una percentuale di inabilità uguale o superiore a 16%, precedentemente alla data del 24 maggio 2023 esclusivamente esclusivamente durante il periodo di revisionabilità della rendita, quindi entro i 10 anni nel caso dell’infortunio ed entro i 15 anni nel caso delle malattie professionali, ma a partire da tale data, come indicato nella circolare INAIL n. 20 del 24 maggio 2023, anche oltre i limiti revisionali; naturalmente le prestazioni sono erogabili “quando siano ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa” e comunque se facenti parte dell’elenco del D.M. 15 dicembre 1994 – “Modificazioni all’elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validità.”
- i malati di silicosi o asbestosi, senza alcun limite di tempo
Sono a carico dell’INAIL le spese di viaggio, le spese di soggiorno e le spese per il trattamento. Su specifica autorizzazione e se ritenuto necessario, l’INAIL rimborsa anche le spese di viaggio e di soggiorno di un accompagnatore (ma mi risulta che con la legge di stabilità 2015, a partire dal 1 gennaio 2016, non vengono più rimborsate le spese accessorie per cure climatiche e balneo-termali, cioè spese di viaggio e soggiorno – devo controllare meglio)
L’istanza deve essere presentata alla locale sede INAIL.
FONTI:
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/prestazioni-sanitarie.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/prestazioni-sanitarie/cure-riabilitative.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/prestazioni-riabilitative.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/prestazioni-protesiche.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/ambulatori-di-fisiokinesiterapia.html
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buongiorno.
In effetti l’INAIL ha delle convenzioni con centri di FKT e riabilitazione in praticamente tutte le province.
Quindi o è lo stesso Istituto che invia presso uno specifico centro oppure la riabilitazione può essere effettuata presso uno studio convenzionato con l’applicazione del codice di esenzione ticket previsto per gli infortunulati sul lavoro INIL, L04.
Per tale motivo non rifonde le spese effettuate privatamente preso altre struttura riabilitative
Saluti
Salve, ho avuto un infortunio sul lavoro ed ho riportato Infrazione trapezio mano destra.
Mi è stata prescritta dall’Ortopedico dell’Ospedale di Civitavecchia chinesiterapia sotto soglia del dolore mano destra per recupero articolarità e tonotrofismo muscolare..
Ho fatto la terapia presso lo studio medico provato.
In sede di liquidazione della malattia l’INAIL non mi ha riconosciuto tali spese, asserendo che sono state fatte con trerapista con studio privato. Vorrei conoscere se effettivamente non devono essere riconosciute. Grazie
Buongiorno
Consideri la mia attività principale è quella di Medico di Medicina Generale e questo è un periodo di massimo impegno con moltissime telefonate e visite.
Ma non ha bisogno di parlare con me.
Con la certificazione INAIL delle patologie riconosciute e della conseguente percentuale di danno biologico, ci si reca presso l’ufficio della locale azienda sanitaria che assegna le esenzioni per patologia e/o per invalidità.
Saluti
Salve, avrei bisogno di un esenzione ticket per delle visite da effettuare dovute ad un infortunio sul lavoro…ho provato a conttattare i vostri numeri ma non ho ricevuto nessuna risposta…cosa devo fare???
Buonasera.
Mi dispiace, ma solo questa sera ho aperto i commenti; il mio lavoro non è la cura di questo blog e il tempo che posso dedicargli è limitato.
Credo che ormai sia stato tutto definito, ma mi sembra che ci sia un accenno ad eccessiva rigidità da parte dell’INAIL/centro di FKT, cosa che per gli infortunati sul lavoro non dovrebbe esistere.
I patronati credo che non riescano ad intervenire in breve tempo e quindi, per quanto mi dispiaccia, restano gli avvocati.
Saluti
Buongiorno sono in infortunio per subamputazions al secondo foto mani dx. Venerdì ho fatto visita inail dove mi è stato detto che sarebbe stato l’ultimo ciclo di terapia. Il centro convenzionato mi chiama il giorno prima e mi dà appuntamento per il pomeriggio, dopo le 17. Ma per i primi due giorni sono impossibilitato per quegli orari. Ho avvisato subito il centro ma non hanno voluto sentire ragioni ed hanno avvisato l’inail che oggi mi ha chiamato anticipandomi la visita a domani. Tra l’altro nemmeno domattina potrei andarci subito. Ho un problema oggettivo fino a domani primo pomeriggio e non riesco ad organizzarmi in così poco tempo.
Come posso far valere i miei diritti?
Grazie