La Rendita di Passaggio spetta a tutti i lavoratori riconosciuti affetti da silicosi o asbestosi, indipendentemente dalla percentuale di invalidità riconosciuta, ma comunque purché
- inferiore all’80% per i casi denunciati fino al 31 dicembre 2006 con valutazione secondo la tabella allegata al T.U.
- compresa tra l’1% e i 60% per i casi denunciati a partire del 1° gennaio 2007 e valutati secondo la tabella di cui al d.m. 12 luglio 2000.
La rendita di passaggio è una prestazione definibile come “previdenziale”, piuttosto che risarcitoria come lo sono usualmente quelle INAIL e non è assoggettata ad tassazione IRPEF.
Ha significato di tutela del lavoratore e il requisito fondamentale è l’abbandono volontario dell’attività lavorativa che ha provocato la malattia professionale ai fini di tutela della sua salute (cosiddetta “attività morbigena”).
Nel caso di silicosi ed asbestosi sono considerate “attività morbigene” anche attività che, pur non esponendo direttamente il lavoratore alle sostanze causa delle malattia, rispettivamente polveri di silicio e amianto, sono in grado di incidere negativamente sulla malattia professionale contratta provocandone un peggioramento, ad esempio una lavotazione che lo espone a polveri e fumi irritanti.
La rendita di passaggio viene corrisposta per 1 anno, anche se il lavoratore ha trovato un’altro lavoro, con decorrenza dalla data di abbandono del lavoro.
La somma erogata, per chi resta disoccupato, è pari a 2/3 della retribuzione media giornaliera percepita negli ultimi 30 giorni precedenti all’abbandono del lavoro. Per coloro che si rioccupano con una retribuzione inferiore è pari a 2/3 della differenza tra le due retribuzioni. In ogni caso la somma della nuova retribuzione e della rendita e rendita di passaggio non può superare il livello di retribuzione percepito prima dell’abbandono del lavoro.
E’ prevista una seconda concessione entro 10 anni da quando è cessata la prima se anche per la nuova lavorazione sussiste il requisito della capacità di provocare un aggravamento della malattia professionale contratta.
La concessione avviene su DOMANDA inoltrata all’INAIL rigorosamente entro 180 giorni dall’abbandono del lavoro.
Poiché l’istanza deve essere corredata da opportuna documentazione amministrativa, ritengo consigliabile ricorrere all’assistenza di un Patronato.
Tra i documenti necessari segnalo:
- dichiarazione del datore di lavoro che attesta l’abbandono del lavoro e l’entità dell’ultima retribuzione,
- certificato medico da cui risulta che l’abbandono del lavoro è stato necessario per evitare l’aggravamento della malattia professionale,
- se disoccupato, certificato di disoccupazione,
- se rioccupato, dichiarazione del datore di lavoro che attesta la natura e le mansioni della nuova occupazione e la retribuzione.
fonte INAIL
Dott. Salvatore Nicolosi