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INAIL: la revisione della rendita o del danno biologico per gli infortuni e le malattie professionali

I postumi dei traumi per infortunio sul lavoro o delle malattie professionali potrebbero non essere stabili ma subire, nel tempo, miglioramenti o peggioramenti della funzione  lesa e quindi il Legislatore ha previsto che le persone che hanno subito un danno alla salute o all’integrità psico-fisica a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale posano essere rivalutate con l’istituto della “revisione“.

La revisione può essere

  • disposta dall’INAIL, e in questo caso si parla di “revisione attiva”, e ciò avviene a cadenze ben precise,

oppure

  • richiesta dal lavoratore, si parla di “revisione passiva”, ed anche in questo caso sono previsti dei limiti temporali e di numero di revisioni possibili, con qualche importante ccezione per alcune malattie professionali.

LA REVISIONE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Innanzi tutto occorre tenere presente che, allo scadere del 10° anno dall’eventuale costituzione di rendita o del riconoscimento di danno biologico o dalla guarigione clinica,  i postumi, cioè i danni alla salute o all’integrità psico.fisica conseguenti all’evento,  si “cristallizzano”, cioè non è possibile ridurre o aumentare la percentuale riconosciuta.

Il lavoratore infortunato, complessivamente,  può richiedere fino a 6 revisioni nel decennio:

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  1. una 1a revisione dopo almeno 1 anno dall’infortunio o almeno 6 mesi dalla costituzione della rendita o dal riconoscimento del danno biologico o dalla guarigione clinica se non ci sono stati danni indennizzabili,
  2. altre 3 revisioni possono essere richieste entro il quadriennio, purchè ciascuna venga richiesta a distanza di almeno 1 anno dalla precedente,
  3. una ulteriore revisione può essere richiesta alla fine del 7° anno
  4. quindi un’ultima alla fine del 10° anno dalla costituzione della rendita o dal riconoscimento del danno biologico.

A proposito dell’ultima revisione al 10° anno, in realtà è possibile presentare una richiesta di revisione anche successivamente, ma è indispensabile dimostrare che il lamentato peggioramento sia avvenuto entro il decennio.

L’INAIL, può a sua volta disporre delle revisioni, e in questo caso si parla di revisione attiva, prima della scadenza del decennio e di solito le dispone dopo il 1°, il 4°, il 7° e al 10° anno. Eccezionalmente, se vi è il dubbio che la valutazione sia stata erronea, qualunque sia la motivazione, l’INAIL può disporla in qualunque momento.

Un caso particolare è quello della richiesta di revisione passiva se è gia stata già riconosciuta una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%.

Se l’eventuale incremento percentuale ottenuto a seguito di revisione passiva si colloca sempre all’interno della forbice percentuale 6-15, per cui è previsto l’indennizzo del danno biologico e non la rendita, valida ai fini dell’aumento del risarcimento è solo la prima che ha provocato un incremento della percentuale. Cioè, ad esempio, se una prima revisione passiva ha permesso una aumento di percentuale da 7% a 10%, la differenza di indennizzo viene pagata; una successiva richiesta di revisione, sempre passiva, per cui si passa da 10% a 12%, ad esempio, non produce il pagamento di una differenza. Se invece, sempre come esempio, si passa da 10% a 17%, che da diritto alla costituzione di una rendita, questa viene riconosciuta.

LA REVISIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI

Nel caso di Malattia Professionale, i cui postumi si cristallizzano dopo 15 anni, la revisione passiva da parte del lavoratore può essere richiesta per tutti i 15 anni ma sempre con almeno 1 anno di intervallo tra le istanze.

La prima revisione può essere chiesta dopo almeno 6 mesi dalla costituzione della rendita.

Anche per le malattie professionali è possibile presentare una istanza dopo il 15° anno, purchè sia possibile dimostrare che tale peggioramento è avvenuto entro il termine prescritto.

Il termine quindicennale NON è valido per le patologie professionali da esposizione ad amianto e silicio, cioè per la SILICOSI e l’ASBESTOSI.

Cioè, per la silicosi e l’asbestosi non è prevista una “cristallizzazione” del danno e quindi le istanze di revisione possono essere presentate, sempre trascorso almeno 1 anno, per tutta la vita del lavoratore.

Sono comprese in questo caso anche le patologie associate e, nel caso di insorgenza di complicanze tubercolari, la revisione può essere chiesta anche prima che sia decorso il prescritto anno.

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Vale anche per le malattie professionali la regola dell’unicità di incremento percentuale valido ai fini del risarcimento se esso si colloca sempre all’interno della forbice percentuale 6-15, per cui è previsto l’indennizzo del danno biologico e non la rendita. di conseguenza vale anche la regola che, se si passa dalla percentuale 6-15 a una percentuale uguale o superiore al 16% la costituzione della rendita viene riconosciuta.

COME RICHIEDERE UNA REVISIONE PASSIVA

Per richiedere il riconoscimento di una incremento percentuale per aggravamento della propria condizione psico-fisica, quindi una revisione passiva, è INDISPENSABILE produrre un CERTIFICATO MEDICO-LEGALE in cui vengano descritte le menomazioni e venga richiesta la percentuale di danno biologico/inabilità lavorativa secondo le indicazioni del DM 38/2000.

In assenza di tale certificato la procedura viene bloccata dall’area amministrativa INAIL e il lavoratore non viene convocato. Ma comunque, in questi casi, nell’abito di una massima tutela del lavoratore infortunato o tecnopatico, l’INAIL non rigetta l’istanza ma richiede al lavoratore la presentazione della prescritta certificazione e attende per un perido anche piuttosto lungo prima di rigettare l’istanza stessa

Attenzione al certificato e alla sua forma; nella redazione del certificato NON PUO’ mancare, pena il non accoglimento dell’istanza, la percentuale che viene richiesta e la diagnosi anatomica e/o funzionale che giustifica la richiesta stessa; se l’istanza viene presentata ampiamente dopo il 10° o 15° anno, a seconda se si tratta di infortunio o malattia professionale, il medico certificatore deve avere cura di presentare una “fotografia” clinica di quanto presente prima della scadenza; si certifica quindi “ora per allora” e anche la richiesta percentualistica deve riferirsi a tale momento.


LINK UTILI:

Partecipazione di medici esterni agli accertamenti medico-legali INAIL

INAIL – indennizzo in capitale del danno biologico

INAIL – il ricorso per il negato riconoscimento di malattia professionale o per un insoddisfacente riconoscimento

INAIL: Termini per la revisione della rendita unica da eventi policroni. Chiarimenti operativi

INAIL: cosa è l’assicurazione INAIL


Dott. Salvatore Nicolosi
Medico di Medicina Generaleconvenzionato con il SSN

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