l’INAIL e l’INPS hanno rinnovato la convenzione che regola il pagamento del periodo di inabilità assoluta (la cosiddetta “malattia”) in caso di incertezza sulla competenza.
La convenzione stabilisce che l’Istituto che per primo riceve la richiesta di prestazione assicurativa è tenuto ad anticipare al lavoratore la conseguente indennità. Ciò comunque al fine di non privare il lavoratore infortunato/malato, per periodi anche lunghi, dei mezzi di sussistenza per lui e la sua eventuale famiglia.
La convenzione prevede che, se il caso dubbio è stato denunciato all’INAIL, al lavoratore va corrisposto il 50% della retribuzione prevista dal DPR 1124/65, quindi il 50% del 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno e il 50% del 75% della retribuzione dal 91° giorno alla guarigione.
In sostanza, per ogni 10 € di retribuzione media giornaliera percepirebbe 3 € fino al 90° giorno e 3,75 € dal 91° giorno in poi.
Se il caso dubbio è stato invece denunciato all’INPS ma si ravvisano, a parere della dirigenza medica dell’Istituto, i requisiti perchè sia considerata malattia sotto tutela INAIL, allora al lavoratore viene corrisposta un’indennità di malattia come da previsioni di legge per i casi di malattia comune.
Naturalmente ciò fino a che, eventualmente, l’Istituto di competenza non assume il caso provvedendo, dopo apposita comunicazione al lavoratore, a regolare le indennità secondo la sua specifica norma.
E’ però possibile, ed è previsto nella convenzione, che entrambi gli Istituti neghino la propria competenza. In questo caso la convenzione descrive le procedure per eventuali riesami e, in ultimo, per sottoporre il caso ad un Collegio regionale appositamente istituito con modalità descritte all’art. 5.
E’ notorio che per il lavoratore la più favorevole è la competenza INAIL; il periodo di malattia di competenza INAIL infatti è valido come periodo contributivo ai fini pensionistici e non viene calcolato nel periodo di comporto il cui superamento, in caso di malattia di competenza INPS, può fare scattare il licenziamento per giusta causa. Oltretutto, sempre se il caso è trattato dall’INAIL, nella maggior parte dei casi, non sono previsti accertamenti domiciliari, con rare eccezioni.
All’Art. 6 – Gestione del contenzioso, viene specificato:
“I casi per i quali sia in corso contenzioso amministrativo o giudiziario non sono sottoposti all’esame del Collegio regionale di cui all’art. 5.“
Questo perchè comunque, in caso di diniego della competenza INAIL, il lavoratore può proporre ricorso con richiesta di visita collegiale ed eventualmente, in caso di mancato accordo, presentare ricorso in sede giudiziaria.
La convenzione inizierà ad avere validità dopo 30 giorni dall’approvazione di entrambi gli Istituti.
L’INAIL con la Determina presidenziale n. 247 del 6 agosto 2014 ha provveduto; ad oggi non ho trovato una consimile determina sul sito INPS.
Da QUI la “Determina presidenziale n. 247 del 6 agosto 2014” dell’INAIL con in calce il collegamento per visionare la convenzione vera e propria
AGGIORNAMENTO DEL 5/04/2015
L’INPS ha finalmente, a sua volta, pubblicato una circolare, la Circolare numero 69 del 02-04-2015, in cui sostanzialmente vengono replicate tutte le procedure già indicate nella Determina presidenziale INAIL n. 247 del 6 agosto 2014.
Da QUI per visionare sul sito dell’INPS la Circolare n. 69 del 2/04/2015
Dott. Salvatore Nicolosi