E’ considerato infortunio sul lavoro meritevole di tutela INAIL un evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro.
Viene definita violenta una causa che agisce con un’azione rapida, concentrata in un breve lasso di tempo, esterna all’organismo, di tale entità da vincere la resistenza dell’organismo.
Inoltre la “causa”, per essere significativa ai fini INAIL, deve consistere in un fattore presente in via esclusiva nell’ambiente di lavoro o comunque in una quantità molto superiore rispetto all’ambiente esterno.
Gli elementi che caratterizzano il concetto di causa violenta sono dunque diversi e meritano ciascuna delle precisazioni.
EFFICIENZA LESIVA
La causa deve essere in grado di produrre un effetto tale da provocare il danno provocato; una condizione patologica preesistente non esclude il nesso di causalità e comunque, inoltre, la causa violenta non necessariamente deve essere diversa dalle condizioni normalmente presenti sul luogo di lavoro.
AZIONE RAPIDA
La causa deve agire con una modalità concentrata nel tempo. Se ciò è di immediata identificazione nel caso dei traumi, in cui generalmente la causa agisce in modo più o meno istantaneo, non altrettanto lo è in altri casi. Infatti convenzionalmente viene considerato infortunio anche quello in cui la causa ha agito per un intero turno di lavoro.
L’esempio tipico è quello del soggetto che inala gas tossici o irritanti durante un intero turno di lavoro o quello del lavoratore che ha un utilizzo intensivo di una forbice per lamierino durante un turno lavorativo.
Per ciò che riguarda le malattie infettive contratte in occasione di lavoro, la rapidità dell’azione viene riconosciuta nel breve tempo necessario all’elemento patogeno per entrare nell’organismo del lavoratore. Confrontare Corte di Cassazione, sentenza n. 239/2003
CAUSA ESTERNA ALL’ORGANISMO
Il fattore lesivo non necessariamente deve essere traumatico, ma può essere un qualunque elemento, fisico, chimico, biologico o psichico. Da questo punto di vista non esistono limitazioni.
Cause esterne tipiche per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro sono:
- energia meccanica,
- energia elettrica o elettromagnetica,
- sostanza volatile tossica o asfissiante,
- sostanza liquida tossica o caustica,
- microrganismo (virus, batterio, etc.),
- energia termica,
- basse temperature,
- stress acuto (ad es. una rapina)
- sforzo eccessivo ( inteso come espletamento di uno forza muscolare eccessiva rispetto a quella usualmente necessaria per svolgere le mansioni lavorative e comunque eccessiva rispetto alle condizioni fisiche del lavoratore)
In sostanza la causa non deve comunque essere un elemento insito nell’organismo del lavoratore.
Occorre però considerare anche lo stato anteriore del soggetto che può essere tale da provocare un indebolimento di organo o funzione, rendendo il lavoratore maggiormente suscettibile all’elemento causativo dell’infortunio sul lavoro. Si concretizza in questo caso il concetto di causa e di concausa preesistente della lesione.
In questo caso, pur essendo tale da non poter provocare in un organismo sano alcuna lesione, la “causa” assume un ruolo efficiente e determinante senza il quale la lesione non sarebbe avvenuta e pertanto sussistono i criteri per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro.
Quando il lavoratore subisce un infortunio sul lavoro occorre inviare un apposito certificato, “primo certificato di infortunio”, contenente una breve descrizione delle modalità con cui è avvenuto l’infortunio, la diagnosi, l’esame obiettivo e la prognosi.
Il lavoratore quindi è tenuto a comunicare al suo datore di lavoro l’avvenuto infortunio il quale, se la prognosi è superiore a 3 giorni, DEVE, a sua volta, inviare all’INAIL una apposita “denuncia” entro 2 giorni.
Se la prognosi è uguale o inferiore a 3 giorni il datore di lavoro non è tenuto ad inviare la denuncia, ma se poi, tramite ulteriore certificato, viene allungata oltre il quarto giorno, il datore di lavoro DEVE presentare la denuncia, entro 2 giorni dalla ricezione del secondo certificato
L’INAIL territorialmente competente, a questo punto, assume in carico il lavoratore giustificando il suo periodo di malattia, se è necessario lo sottopone a visita ed eventualmente lo segue, effettuando anche prestazioni ambulatoriali o richiedendo accertamenti specialistici/strumentali.
Durante il periodo di malattia per infortunio sul lavoro, nel caso dell’INAIL chiamato periodo di “Inabilità temporanea assoluta” il lavoratore viene pagato dall’INAIL secondo certe regole, visionabili in quasta ulteriore pagina: INAIL – indennita’ temporanea giornaliera
Alla “guarigione clinica”, intendendosi con questa l’impossibilità di ulteriore miglioramento della condizione psico-fisica, neppure con ulteriore periodo di riposo o cure, in termine più tecnico, alla “stabilizzazione dei postumi“, il lavoratore viene convocato per la valutazione dei postumi e l’eventuale valutazione del danno biologico.
Ma se l’INAIL, alla guarigione clinica ritiene che non ricorrono i presupposti, chiude l’infortunio comunicando al lavoratore che la pratica viene chiusa per “difetto di causa violenta” o per asssenza di nesso causale o altro, e passa la pratica alla cassa malattia di competenza del lavoratore, quindi all’INPS per i lavoratori dipendenti, ad esempio. Nel caso degli artigiani invece in pratica all’assicurato non verrà pagata alcuna indennità.
In questo caso è possibile ricorrere alla determinazione dell’INAIL presentando una “opposizione“, opposizione che può essere presentata anche se l’infortunio viene accolto ma si ritiene che la valutazione del danno sia insufficiente.
Da notare che l’opposizione ha come primo elemento irrinunciabile la presentazione di un apposito certificato medico-legale in cui devono essere indicati i postumi risarcibile e la percentuale di danno biologico richiesta, elementi questi la cui mancanza rende praticamente nulla l’opposizione.
Se l’opposizione viene accolta, il lavoratore viene ulteriormente convocato a visita presso la competente sede INAIL, assistito dal medico cha ha redatto la certificazione che potrà interloquire con il medico INAIL a favore del proprio assistito.
L’opposizione può essere presentata autonomamente, in questo caso con spese di assistenza del medico di fiducia a proprio carico, oppure rivolgendosi ad un patronato che, gratuitamente (dovrebbe essere così) mette a disposizione un proprio medico e comunque correttamente seguire tutto l’iter della pratica.
fonti:
Dott. Salvatore Nicolosi
Buongiorno nel 2008 ho subito un infortunio, sul lavoro e il mio danno è stato quantificato con 24 punti, il mese prossimo dovrò andare alla visita medica Inail. che passati i 10 anni vorrà valutare il mio caso. Volevo sapere se c’è il rischio di perdere i miei punti e di conseguenza la mia pensione. Grazie
Buonasera.
Se ci sono i requisiti, l’infortunio viene riaperto anche se il lavoratore in quel momento è disoccupato.
Saluti
salve,ho subito un infortunio alla spalla destra il 23 febbraio 2017 durato 2 mese che poi l’inail a chiuso l’Infortunio anche se avevo ancora un controllo con ortopedico a l’ospedale chi mi ha informato che avrò un intervento chirurgico dopo sono andato all’inail per riaprire l’infortunio pero mi hanno detto quando sarò operato lo riaprono. vorrei sapere in caso di licenziamento se può riaprire l’infortunio perché il mio datore di lavoro sta cercando di licenziarmi prima di l’intervento .grazie mille per la vostra intenzione
Buonasera.
Se l’intervento chirurgico è successivo al riconoscimento del 4% non deve fare “ricorso” ma chiedere un aggravamento e cioè, in termine tecnico, deve effettuare una richiesta di “revisione passiva”.
Se si rivolge ad un patronato ben organizzato, sarà il loro medico a redigere il certificato occorrente, gratuitamente.
Saluti
Saluti
Buona sera Dottore , volevo chiederli un informazione …. Sono un ragazzo di 41 ani lavoro in edilizia come autista di camion e autobotte di cemento . Ho problemi con la schiena fatto una visita ad un specialista neurochirurgico mi ha riscontrato la diagnosi LOMBALGIA MECCANICA DISCOGENICA IN PAZIENTE CON TALLONITE E NEUROPATIA CLINICA DEL TIBIALE POSTERIORE AL TARSO DESTRA . E allora mi hanno consigliato di fare la domanda della malatia proffessionale
Sono andato presso un patronato e ho fatto la domanda mi hanno recunoscito 4% . Nel fratempo sono stato operato ARTRODESI DELLE VERTEBRE LOMBARE E LOMBOSACRALE APROCCIO ANTERIORE ALIF L4 L5 . E quindi volevo chiderli un consiglio se vale la penna di fare ricorso o no ? grazie mille
Buonasera.
E’ il medico che accerta la patologia e raccoglie l’anamnesi che decide se è un infortunio, ma in PS non sempre si bada a questa particolarità e se il lavoratore non lo attenziona specificamente può sfuggire.
Ma lei il giorno successivo avrebbe potuto farsi fare il 1° certificato di infortunio anche dal suo medico curante.
l’INAIl, secondo la normativa, può procedere solo se è stato presentato un 1° certificato di infortunio e una denuncia di infortunio del datore di lavoro. Altrimenti NON PUO’ fare nulla.
Saluti
buongiorno, qualche tempo addietro ho avuto mentre ero in servizio, un alterco con un superiore gerarchico , a causa di tale evento ho accusato dei malori tali (forti dolori al petto, e formicolii alla spalla sx che scendevano alla mano) da dover far intervenire il 118 che mi accompagnava in Pronto Soccorso (codice Giallo Cardiologico), il quale attivava i protocolli del caso (esami del sangue e monitoraggio continuo x 24 ore); il medico montante del gg successivo, dimetteva lo scrivente dando 05gg di riposo, ma non attivava la procedura di infortuno, nonostante dalla documentazione emergesse palesemente che il malore fosse avvenuto a lavoro a causa di un alterco;
specifico che l’altro attore dell’alterco, si è studiatamente fatto accompagnare al PS, ed allo stesso nonostante non sia rimasto in osservazione, ed attribuito la stessa diagnosi dello scrivente (stato ansioso reattivo con dolore toracico – stato ansioso reattivo all’altro attore) gli è stata attivata la procedura di infortunio, cosa questa saputa tempo dopo;
per quanto sopra riassunto, si porgono due domande:
1) sta al medico del PS decidere se quel fatto è da attribuire a infortunio sul lavoro o meno, o il PS deve comunque attivare la procedura, e poi sta all’INAIL confermare o meno?
2) l’INAIL venuto a conoscenza della differente trattazione dei lavoratori nonostante la stessa diagnosi ad essi assegnata, è tenuta a riconoscere l’infortunio, o se ne può fregare altamente!
grazie anticipatamente per l’eventuale risposta
Grazie mille per l’ interessamento, la notizia, nonostante la complessità del caso, è più che soddisfacente, vi porgo i miei più cordiali saluti
Buonasera.
Devo premetterle che il suo è sicuramente un caso complesso, da un punto di vista valutativo, quindi non posso darle, a distanza, nessuna indicazione.
Ma qualche notizia posso sicuramente postarla.
La percentuale viene riconosciuta, nella maggior parte dei casi, subito dopo la fine della malattia di competenza INAIL; a volte l’INAIL attende 6 mesi, ma è raro; comunque di solito dopo una ventina di giorni dalla valutazione arriva la comunicazione (il provvedimento).
SE la percentuale riconosciuta è compresa tra 6% e 15% viene erogato un indennizzo. SE è maggiore del 15% viene erogata una “rendita” che viene calcolata sulla scorta di percentuale e stipendio base.
Negli anni, con particolari modalità e limitazioni, è possibile che la percentuale riconosciuta sia aumentata (ma anche ridotta).
Se si passa dalla fascia 6-15% alla fascia di percentuale superiore viene erogata una rendita, ridotta però del 20% fino a recupero dell’indennizzo erogato.
Se si passa dalla fascia “maggiore del 15%” a quella 6-15%, viene erogato un indennizzo, decurtato però dalla componente “danno biologico” che faceva parte della rendita che era stata già erogata.
Un meccanismo complesso sicuramente.
Saluti
Salve, mi chiamo Lucio e ho subito un grave infortunio il 09 gennaio di quest’anno presso lo stabilimento in cui lavoro: durante il serraggio, sul rimorchio di un TIR, per il trasporto di tre strutture di ferro del peso di circa 700Kg, queste ultime, mi hanno schiacciato contro una sponda del suddetto camion, sono stato trasportato in autoambulanza in codice rosso all’ ospedale civile di Caserta dove mi hanno riscontrato lesioni al fegato, rene dx deformato, ematomi vari e diffusi,6 costole con fratture scomposte, mi hanno aspirato dei liquidi dai polmoni dovuti ad una crisi respiratoria , sono stato ricoverato in terapia intensiva per 45 giorni,durante i quali, ho subito anche 6 trasfusioni di sangue, per i danni al rene dx mi hanno dializzato per circa un mese, poi mi hanno spostato in urologia dove sono stato dimesso dopo 70 giorni dall’ infortunio, ulteriori analisi (scintigrafia renale) si è accertato che tra il funzionamento del rene dx e del rene sx si ha il funzionamento di un rene sano, tutti gli accertamenti esterni sono a conoscenza dell’ INAIL così come la mia cartella clinica, dopo quando tempo posso venire a sapere il grado di percentuale? e se mi spetta un indennizzo a quanto ammonterebbe? seguirà poi anche un vitalizio ? il medico legale aziendale mi ha dato l’ idoneità con forti limitazioni fisiche; certo di un Vs. interessamento vi porgo i miei più distinti saluti.