Allegato 1 alla circolare n. 32/2015

FLUSSO DI TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGGRAVAMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE CON VARIAZIONE IN PEIUS DELLE CONDIZIONI FISICHE DEL TECNOPATICO DICHIARATO GUARITO SENZA POSTUMI INDENNIZZABILI, OVVERO INDENNIZZATO IN CAPITALE1, RICONDUCIBILI ALLA PROTRAZIONE DELLA ESPOSIZIONE A RISCHIO OLTRE LA DATA DELLA DENUNCIA

Nel caso di variazione delle condizioni fisiche del Tecnopatico indennizzato in capitale2 ovvero dichiarato guarito senza postumi indennizzabili, riconducibili alla protrazione dell’esposizione al rischio professionale oltre la data della denuncia della patologia originaria, possono verificarsi le seguenti ipotesi, in merito alle quali si forniscono le seguenti istruzioni.

1 Ai sensi dell’art.13 d.lgs. n. 38/2000
2 Ai sensi dell’art.13 d.lgs. n. 38/2000

Tecnopatico DICHIARATO GUARITO SENZA POSTUMI INDENNIZZABILI (GRADO DI MENOMAZIONE COMPRESO TRA LO 0% E IL 5%) OVVERO INDENNIZZATO IN CAPITALE AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. N. 38/2000 (GRADO DI MENOMAZIONE COMPRESO TRA IL 6% E IL 15%).

  1. Se la domanda di aggravamento perviene entro il quindicennio dalla data di denuncia di malattia professionale, deve essere trattata ai sensi dell’art.13, comma 4, d.lgs. n. 38/2000. Operativamente la domanda deve essere trattata come revisione.
  2. Se la domanda di aggravamento perviene entro l’anno di decadenza successivo al quindicennio dalla data di denuncia di malattia professionale, deve essere trattata ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 38/2000. Operativamente la domanda deve essere trattata come revisione.
    Si possono verificare le tre seguenti fattispecie:

b1) La variazione delle condizioni fisiche del Tecnopatico è intervenuta tutta entro il quindicennio. La domanda deve essere trattata ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 38/2000 (come per il precedente punto a).

b2) La variazione delle condizioni fisiche del Tecnopatico è intervenuta tutta dopo il quindicennio, ma entro il termine annuale di decadenza. La domanda di aggravamento deve essere trattata ai sensi dell’art.13, comma 4, d.lgs. n. 38/2000, e definita con provvedimento negativo (conferma del grado).
In tal caso, tuttavia, vi potrebbe essere stata protrazione della esposizione a rischio oltre la data della denuncia della patologia originaria e, di conseguenza, potrebbero sussistere i presupposti per il riconoscimento dell’aggravamento, previa nuova istanza di riconoscimento di malattia professionale.
Dal momento che il lavoratore potrebbe non essere a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto alle prestazioni eventualmente dovute nel caso sopra indicato, in relazione al danno verificatosi oltre il quindicennio, subito dopo l’invio del provvedimento negativo la Sede competente deve inviare al lavoratore stesso – e, qualora sia presente, al Patronato – la comunicazione di cui al facsimile allegato. 
Il medico inserisce in Carcli nel menu “Richieste – Richiesta informazioni” la seguente nota “Inviare informativa sentenza Corte costituzionale 46/2010” per l’inoltro al processo lavoratori in procedura GRAI.
L’operatore amministrativo prende visione della evidenza dal menu “Evidenza da area medica – richiesta informazioni” per l’invio dell’informativa e appone una nota in procedura.
Nel caso in cui pervenga la nuova domanda di riconoscimento della malattia professionale, si segue la procedura prevista dal flusso di trattazione allegato alla lettera Direzione centrale prestazioni e Sovrintendenza medica generale, prot. 1235 bis del 18 settembre 2003.
Nell’ambito delle attività previste dal suddetto flusso, dovrà anche essere accertata la protrazione della esposizione a rischio oltre la data della denuncia della patologia originaria e la parte di danno riconducibile al periodo successivo alla scadenza del quindicennio ed entro l’anno di decadenza.

b3) La variazione delle condizioni fisiche del Tecnopatico è intervenuta in parte prima del quindicennio e in parte dopo il quindicennio, ma entro il termine annuale di decadenza.
La domanda deve essere trattata ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 38/2000, e definita con provvedimento positivo per la sola parte di danno intervenuto prima del quindicennio. Il provvedimento deve riportare il grado parziale riconosciuto, che deve essere appositamente indicato in sede di valutazione medico-legale. A tale scopo deve essere detratto il danno verificatosi oltre il quindicennio, che non deve essere esposto nel provvedimento di definizione della domanda di aggravamento.
Dal momento che il lavoratore potrebbe non essere a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto alle prestazioni eventualmente dovute nel caso sopra indicato, in relazione al danno verificatosi oltre il quindicennio, subito dopo l’invio del provvedimento parzialmente positivo, la Sede competente deve inviare al lavoratore stesso – e, qualora sia presente, al Patronato – la comunicazione di cui al facsimile allegato.
Il medico inserisce in Carcli nel menu “Richieste – Richiesta informazioni” la seguente nota “Inviare informativa sentenza Corte costituzionale 46/2010” per l’inoltro al processo lavoratori in procedura GRAI.
L’operatore amministrativo prende visione della evidenza dal menu “Evidenza da area medica – richiesta informazioni” per l’invio dell’informativa e appone una nota in procedura.
Nel caso in cui pervenga la nuova domanda di riconoscimento della malattia professionale, si segue la procedura prevista dal flusso di trattazione allegato alla lettera Direzione centrale prestazioni e Sovrintendenza medica generale, prot. 1235 bis del 18 settembre 2003.
Nell’ambito delle attività previste dal suddetto flusso, dovrà anche essere accertata la protrazione della esposizione a rischio oltre la data della denuncia e la parte di danno riconducibile al periodo successivo alla scadenza del quindicennio ed entro l’anno di decadenza.

  1. Nel caso in cui oltre l’anno di decadenza successivo alla scadenza del quindicennio:

c1) perviene una domanda di aggravamento, la stessa deve essere trattata ai sensi dell’art.13, comma 4, d.lgs. n. 38/2000 e definita con provvedimento negativo (oltre i termini di legge).
Dal momento che il lavoratore potrebbe non essere a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto alle prestazioni eventualmente dovute in caso di protrazione dell’esposizione al rischio professionale oltre la data della denuncia, in relazione al danno verificatosi oltre i termini revisionali, subito dopo l’invio del provvedimento negativo, la Sede competente deve inviare al lavoratore stesso – e, qualora sia presente, al Patronato – la comunicazione di cui al facsimile allegato.
L’operatore amministrativo invia l’informativa e appone una nota in procedura GRAI.
Nel caso in cui pervenga la nuova domanda di riconoscimento della malattia professionale, si segue la procedura prevista dal flusso di trattazione allegato alla lettera Direzione centrale prestazioni e Sovrintendenza medica generale, prot. 1235 bis del 18 settembre 2003.
Nell’ambito delle attività previste dal suddetto flusso, dovrà anche essere accertata la protrazione della esposizione a rischio oltre la data della denuncia e la parte di danno riconducibile al periodo successivo alla scadenza del quindicennio.
c2) perviene una nuova domanda di riconoscimento di malattia professionale della stessa natura di quella per la quale l’assicurato è stato indennizzato in capitale ai sensi dell’art.13 d.lgs. n. 38/2000, si segue la procedura prevista dal flusso allegato alla lettera Direzione centrale prestazioni e Sovrintendenza medica generale, prot.1235 bis del 18 settembre 2003.
Nell’ambito delle attività previste dal suddetto flusso, dovrà anche essere accertata la protrazione della esposizione a rischio oltre la data della denuncia e la parte di danno riconducibile al periodo successivo alla scadenza del quindicennio.

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Tecnopatico DICHIARATO GUARITO SENZA POSTUMI INDENNIZZABILI (GRADO DI MENOMAZIONE COMPRESO TRA LO 0% E IL 10%) AI SENSI DELL’ART.74 D.P.R. N.1124/1965

In questo caso, si procederà come descritto nei precedenti punti a), b) e c) in applicazione dell’art.83, penultimo comma, D.P.R. n.1124/1965. 


Modello  Informativa circolare n. 32/2015

Data ___/____/______
Sede di _______________________
Indirizzo Pec _______________________
N. caso: _______________________
Cognome e Nome: _______________________
Gestione: _____

Al Sig./Sig.ra ___________________________
                      ___________________________
                     ___________________________
Al Patronato ___________________________
                    ___________________________

Oggetto
Sentenza Corte costituzionale 46/2010. Informativa.

A seguito della definizione della domanda di aggravamento relativa al caso sopra indicato, il cui esito Le viene comunicato con provvedimento inviato a parte, si informa che, qualora Lei sia stato esposto oltre la data della denuncia al medesimo rischio per il quale Le è stata riconosciuta la malattia professionale, potrebbero sussistere, in conformità alla sentenza in oggetto, i presupposti per il riconoscimento dell’eventuale ulteriore danno intervenuto dopo il quindicennio.
In tale ipotesi, per valutare la ricorrenza dei presupposti di legge, è necessario che Lei presenti una nuova domanda di riconoscimento di malattia professionale, unitamente alla certificazione medica attestante il danno verificatosi oltre i termini previsti per la domanda di aggravamento.

Il Responsabile del provvedimento

L’assicurato può curare i suoi rapporti con l’Inail non solo personalmente ma anche tramite gli Enti di patrocinio che prestano gratuitamente consulenza e assistenza in materia assicurativa e previdenziale.


INAIL: Allegato 1 alla Circolare n. 32 del 24 febbraio 2015 in formato PDF da QUI





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