Con i commi 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (G. U. – Serie generale – n. 150 del 28/06/2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. Serie Generale n.196 del 22-8-2013) recante: «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», viene risolta positivamente la questione giuridica riguardante i limiti di reddito utili per la percezione della pensione di inabilità per gli invalidi civili al 100%.
Ai citati commi si legge:
... omissis ... 5. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il sesto comma, e' inserito il seguente: «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilita' in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte». 6. La disposizione del settimo comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilita' in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5.
Osservando comunque attentamente i 2 commi si rileva che tale limite di reddito è applicabile anche agli invalidi per i quali vi è in corso l’azione giudiziaria o vi sia stato un provvedimento amministrativo non definitivo di reiezione, ma comunque la corresponsione dell’assegno avviene a partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In sostanza, e questo è espressamente indicato nel comma 6, non si ha diritto al recupero degli arretrati.
D’altra parte, agli invalidi civili al 100% che comunque hanno continuato a percepire la pensione di inabilità, l’INPS non potrà richiedere la restituzione delle somme percepite prima della data di pubblicazione della presente disposizione.
In sostanza: dolce per alcuni, salato per altri, ma perlomeno si è posto un punto fermo e definitivo su una questione che stava seriamente danneggiando economicamente una sfortunata categoria di invalidi.
Dott. Salvatore Nicolosi