Il “bonus diabete” è una bufala

Chiariamo subito che non esiste una norma, un decreto ministeriale o una legge che prevede l’erogazione di una somma di denaro, il famigerato  “bonus diabete”, a favore di tutti i soggetti affetti da diabete mellito, quindi posta in questi temini, si tratta di una notizia errata, anche se poggia su un fondamento di verità.

Io sono un medico di medicina generale e generalmente ogni anno, almeno negli ultimi 5 anni, qualche mio paziente mi chiede notizie sul “bonus diabete”, l’ultima volta 5 giorni fa.

Anche inserendo le parole “bonus diabete” sui motori di ricerca Google, Bing, DuckDukGo, Yahoo e via dicendo, in effetti compaiono i link a diversi siti che danno questa notizia.

Ma poi, leggendo attentamente le pagine indicate dai motori di ricerca, appare chiaro, ad un occhio smalizziato, che tutte fanno riferimento alla normativa sull’Invalidità Civile e non ad una normativa autonoma a favore dei soggetti affetti da diabete mellito.

L’invalidità civile nasce in Italia con la Legge 118/1971 in cui viene affermato: “… si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età …”.

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La normativa successivamente ha subito modifiche anche sostanziali, ma il suo fine, cioè la tutela del soggetto con patologie che impediscono o limitano le capacità lavorative, è sostanzialmente immutato.

Evitando un linguaggio tecnico, per meglio esprimere il nocciolo della questione, possiamo affermare che il soggetto che ritiene di essere affetto da patologie invalidanti, dopo aver presentato una specifica domanda (vedi dopo per le modalità), viene sottoposto a visita da una commissione appositamente predisposta, nella maggior parte dei casi formata da medici dell’Unità Sanitaria Locale della propria provincia, integrata da un medico dell’INPS, qualche volta esclusivamente da medici INPS.

La commissione, visitato il richiedente e visionata la documentazione specialistica presentata, valuta in percentuale l’entità dell’invalidità.

E qui può entrare in gioco anche il diabete mellito.

La valutazione infatti viene effettuata secondo le indicazioni della tabella del DM 05/02/1992. Si tratta di una tabella contenente numerose voci relative alle percentuali attribuibili a patologie croniche, tra cui anche il diabete mellito:

cod.   min. max. fisso
9309 DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE III) 41 50 /
9310 DIABETE MELLITO INSULINO DIPENDENTE CON MEDIOCRE CONTROLLO METABOLICO E IPERLIPIDEMIA O CON CRISI IPOGLICEMICHE FREQUENTI NONOSTANTE TERAPIA (CLASSE III) 51 60 /
9311 DIABETE MELLITO COMPLICATO DA GRAVE NEFROPATIA E/O RETINOPATIA PROLIFERANTE, MACULOPATIA, EMORRAGIE VITREALI E/O ARTERIOPATIA OSTRUTTIVA (CLASSE IV) 91 100 /

Come si può notare, esiste un’ampia forbice valutativa relativa alla percentuale d’invalidità provocata dal diabete; fondamentalmente maggiore è la sua gravità a causa dei danni provocati, maggiore è la valutazione possibile.

Del DM 05/02/1992 fa parte un’altra sezione, denominata “indicazioni per le valutazioni funzionali” in cui vengono definite la classi di gravità del diabete che permettono di individuere la corretta percentuale d’invalidità:

CLASSE I

  • DIABETE MELLITO TIPO 2° (non insulino dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg 150/dL e tasso glicemico dopo pasto mg 180-200/dL)

CLASSE II

  • DIABETE MELLITO TIPO 1°(insulino-dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg 150/dL e tasso glicemico dopo pasto mg 180-200 dL)
  • Diabete mellito tipo 1° e 2° con iniziali manifestazioni micro e macroangiopatiche rilevabili solo con esami strumentali.

CLASSE III

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  • DIABETE MELLITO INSULINO-DIPENDENTE con mediocre controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg 150 dL e tasso glicemico dopo pasto mg 180-200 dL) con iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti (nonostante una terapia corretta ed una buona osservanza da parte del paziente).
  • DIABETE MELLITO TIPO 1° e 2° con complicanze micro e/o macroangiopatiche con sintomatologia clinica di medio grado es. retinopatia non proliferante e senza maculopatia, presenza di microalbuminuria patologica con creatininemia ed azotemia normali, arteriopatia ostruttiva senza gravi dolori ischemici ecc.).

CLASSE IV

  • DIABETE MELLITO COMPLICATO DA
    1. nefropatia con insufficienza renale cronica e/o
    2. retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o
    3. arteriopatia ostruttiva con grave “claudicatio” o amputazione di un arto

Per inciso, nella tabella la percentuale d’invalidità relativa ad un diabete in classe funzionale I (prima) non è indicata, ma approssimativamente si pone tra il 20% ed il 30%.

A questo punto, ci si chiede quanto viene erogato ad un soggetto affetto esclusivamente da diabete mellito la cui percentuale d’invalidità, ad esempio, è il 50%; la risposta è “NULLA”.

Nulla perchè nell’invalidità civile esistono regole precise per l’erogazione di un’eventuale beneficio economico che non dipendono affatto dalla o dalle patologie riconosciute:

  1. la domanda deve essere presentata tra il compimento del 18° anno e il compimento del 67° anno di età,
  2. la percentuale riconosciuta deve essere uguale o maggiore del 74%,
  3. il reddito personale non deve superare certi limiti definiti annualmente per legge.

Se questi 3 requisiti sussistono viene erogato un “assegno mensile di assistenza”, quando la percentuale d’invalidità è compresa tra 74% e 99% o una “pensione d’inabilità” se la percentuale è il 100%, in entrambi i casi di € 295,99 nel 2020, nel caso della pensione d’inabilità aumentata ad oltre 600€ se sussistono precise condizioni reddituali.

Ricordo però che il soggetto invalido viene valutato globalmente e quindi più patologie possono concorrere alla valutazione percentualistica e alla percentuale riconosciuta per il diabete possono aggiungersi anche quella per altre patologie, ad esempio una cardiopatia, un’insufficienza renale, un’artrosi e via dicendo.

Ma in alcuni siti, relativamente al cosiddetto “bonus diabete”, viene indicata una cifra anche molto differente, ben più elevata; in uno di questi siti la cifra indicata è € 517,84. 

Questo in realtà è il beneficio economico che nel 2019 veniva erogato ai soggetti al quale viene concessa l’indennità di accompagnamento, nel 2020 sono € 520,29.

Ma anche in questo caso non si può affatto parlare di bonus diabete.

L’indennità di accompagnamento infatti viene concessa ai soggetti riconosciuti invalidi al 100% e con sussistenza di almeno una di queste condizioni:

  • non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
  • non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.

Per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento non esistono limiti di età o di reddito, ma il soggetto non deve essere ricoverato in struttura con retta interamente a carico di ente pubblico

E’ purtroppo ovvio che anche un soggetto affetto da diabete può trovarsi in una di queste condizioni, ma è altrettanto ovvio (e non sperabile) che si tratta di una condizione grave che non affligge la maggior parte dei diabetici.

Una notazione speciale è però da riservare ai soggetti minori di 18 anni.

Alcuni anni fa, l’INPS ha emesso un documento di indirizzo per la valutazione dei soggetti minori di 18 anni affetti da diabete mellito in cui viene riconosciuta l’estrema difficoltà di autogestione della terapia da parte dei bambini piccoli affetti da diabete di tipo 1 e del conseguente notevole aumento della necessità di supporto genitoriale, anche al fine di evitare pericolosi picchi glicemici o ipoglicemie.

Nelle linee guida INPS relative alla valutazione dei soggetti minori di 18 anni affetti da diabete mellito quindi viene affermato che:

  • ai soggetti minori di 12 anni deve essere concessa l’indennita di accompagnamento
  • oltre questa età e fino al compimento del 18° anno di età deve essere concessa l’indennità di frequenza (vedi il link sotto per le caratteristiche dell’invalidità ai minori di 18 anni)

Ma anche in questo caso sicuramente è improprio affermare che viene erogato un “bonus diabete”.


CONCLUDENDO: non esiste un “bonus diabete”, ma esiste la possibilità che un soggetto diabetico possa presentare la domanda per essere riconosciuto invalido civile e quindi usufruire degli eventuali benefici connessi a tale riconoscimento.

Link di approfondimento:

La tabella del DM 05/02/1992

La domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile

I benefici concessi al soggetto riconosciuto invalido civile

I benefici concessi al minore di 18 anni affetto da Diabete Mellito

L’invalido minore di 18 anni

Dott. Salvatore Nicolosi

Medico di Medicina Generale

Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa


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One Response

  1. carmine spagnuolo 16 Luglio 2020

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